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Articolo 337 quinquies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli

Dispositivo dell'art. 337 quinquies Codice Civile

(1)I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 55 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154 il quale riporta, con modificazioni, il contenuto dell'art. 155 ter abrogato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 337 quinquies Codice Civile

Cass. civ. n. 18608/2021

Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.

Cass. civ. n. 15421/2020

Le controversie che hanno ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori, nel rispetto delle regole dettate dal diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo dall'art. 709 ter c.p.c., suscettibile di interpretazione estensiva, essendo il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla l. n. 219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l'uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 283/2020

I provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo "rebus sic stantibus", sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività. (Nella specie la S.C. ha confermato il rigetto della domanda proposta dal coniuge onerato del pagamento di un assegno di mantenimento per la prole, il quale aveva introdotto un nuovo procedimento di revisione dell'assegno, invocando fatti modificativi delle condizioni economiche delle parti, intervenuti prima della conclusione di altro procedimento di modifica nel quale essi avrebbero potuto essere fatti valere). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/01/2018).

Cass. civ. n. 13912/2017

L’accettazione della giurisdizione italiana nell’ambito del giudizio di separazione personale non esplica alcun effetto nel successivo procedimento di modifica delle condizioni della separazione instaurato per ottenere l'affidamento di figli minori, sia perché quest’ultimo è un nuovo giudizio (come si evince anche dall’art. 12, par. 2, lett. a), del reg. CE n. 2201 del 2003), sebbene ricollegato al regolamento attuato con la decisione definitiva o con l’omologa della separazione consensuale non più reclamabile, in base al suo carattere di giudicato “rebus sic stantibus”, sia perché il criterio di attribuzione della giurisdizione fondato sulla cd. vicinanza, dettato nell’interesse superiore del minore come delineato dalla Corte di giustizia della UE, assume una pregnanza tale da comportare l’esclusione della validità del consenso del genitore alla proroga della giurisdizione.

Cass. civ. n. 2953/2017

Ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2 della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Pertanto, nel caso di mancata attribuzione dell'assegno divorzile, in sede di giudizio di divorzio per rigetto o per mancanza della relativa domanda, la determinazione dello stesso può avvenire solo in caso di sopravvenienza di fatti nuovi concernenti le condizioni o il reddito di uno dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, rigettando la domanda di assegno divorzile, da qualificarsi correttamente come modifica delle condizioni preesistenti, cristallizzate nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, per omessa deduzione ed allegazione di fatti modificativi della situazione anteatta). (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/08/2014).

Cass. civ. n. 18194/2015

In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli nati "more uxorio" a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separazione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla corte d'appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006).

Cass. civ. n. 11218/2013

Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l'affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole ha carattere decisiorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. (Rigetta, App. Venezia, 23/11/2007)

Cass. civ. n. 23032/2009

In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la L. n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317 bis c.c. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla L. n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l'assegnazione della casa familiare.

Cass. civ. n. 22081/2009

L'art. 1, comma primo, della L. 8 febbraio 2006, n. 64, che ha novellato l'art. 155 c.c., nel prevedere il diritto dei minori, figli di coniugi separati, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, affida al giudice un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione di provvedimenti da adottare in tema di affidamento, nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto ad una crescita serena ed equilibrata, ma non incide sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e i diritti delle parti in essi coinvolti, e non consente pertanto di ravvisare diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal titolo dedotto nel processo che possano legittimare un intervento dei nonni o di altri familiari, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., ovvero un interesse degli stessi a sostenere le ragioni di una delle parti, idoneo a fondare un intervento "ad adiuvandum", ai sensi dell'art. 105, comma secondo, c.p.c.

Cass. civ. n. 2348/2005

Il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione dei coniugi concernenti il mantenimento dei figli è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avuto riguardo alla natura sostanziale di sentenza riconoscibile a siffatto decreto, in quanto incidente su diritti soggettivi, emesso a conclusione di un procedimento contenzioso, e pertanto caratterizzato dagli elementi della decisorietà e definitività, a prescindere dalla suscettibilità dello stesso ad essere oggetto di revisione in ogni tempo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155 cod.civ.

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Consulenze legali
relative all'articolo 337 quinquies Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Federica G. chiede
venerdì 18/05/2018 - Emilia-Romagna
“La domanda è questa:
Coniugi separati con due figli minorenni.
Abitazione coniugale in comproprietà al 50% assegnata alla madre con obbligo del padre a corrispondere un contributo mensile per il mantenimento dei due minori (si precisa che la casa è priva di mutuo).
Il padre vede i bambini a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina e due giorni a settimana con pernotto per uno solo dei due giorni.
La madre è in cinta di un'altro uomo che pare non viva ancora nell'appartamento ma dove si presume andrà ad abitare stabilmente al momento della nascita del bambino. Questo signore comunque frequenta da tempo l'abitazione anche se il padre dei ragazzi lo sa solo indirettamente per i racconti dei figli.
Il padre vorrebbe sapere se la nascita del nuovo bambino e la nuova convivenza col nuovo compagno potranno incidere sull'assegnazione della casa coniugale e questo anche nel caso in cui il nuovo compagno della signora in questione non vi prendesse la residenza anagrafica.
Inoltre egli vorrebbe sapere se può chiedere di potere stare di più coi propri figli in virtù del fatto che col nuovo nato la madre dovrà dedicare tempo a quest'ultimo, temendo che in qualche modo loro possano risentirne (hanno 8 e 12 anni).
Chiede se in ogni caso, subentrando in casa questa nuova persona che si presume darà il suo contributo alla gestione di casa, egli potrà chiedere una riduzione del contributo al mantenimento dei minori (attualmente paga € 500 totale oltre spese legali e sia lui che la moglie hanno stipendi di circa € 1800,00).”
Consulenza legale i 28/05/2018
L’instaurazione di una nuova relazione sentimentale da parte del coniuge separato costituisce vicenda frequente, che può incidere a vario titolo sulle condizioni stabilite in sede di separazione.
L’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, nonché in occasione di altre vicende “problematiche” del rapporto coniugale (nonché per la regolamentazione relativa ai figli nati fuori dal matrimonio) è ora disciplinato dagli artt. 337 bis ss. c.c., introdotti con D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Per quanto riguarda, in particolare, l’assegnazione della casa familiare, che costituisce l’argomento del primo dei quesiti posti, l’art. 337 sexies del c.c. stabilisce, innanzitutto, che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Fatta questa premessa, l’articolo in commento dispone che “il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
Tuttavia, occorre tenere presente che la disposizione appena riportata, relativa alla perdita dell’assegnazione della casa familiare in caso di nuova convivenza more uxorio dell’assegnatario, riproduce il corrispondente contenuto del previgente art. 155 quater del c.c. (inserito con L. n. 54/2006 e abrogato, appunto, dal D. Lgs. n. 154/2013).
Sulla questione, nella vigenza dell’art. 155 quater, si era pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 308/2008. In quell’occasione il giudice delle leggi si era espresso in questo modo: “l'art. 155-quater cod. civ., ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l'istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali, come, del resto, già ritenuto da diversi giudici di merito e dalla prevalente dottrina”.
Deve ritenersi, pertanto, che tale interpretazione debba essere seguita anche con riferimento all’art. 337 sexies c.c. e che, pertanto, l’eventuale inizio di una convivenza more uxorio da parte del coniuge assegnatario non determini automaticamente la perdita del diritto di abitare nella casa familiare, ma che la valutazione sul punto vada comunque rimessa al giudice, il quale deciderà tenendo prioritariamente conto degli interessi dei figli minori.
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 337 quinquies del c.c., i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo, sarà possibile per il padre, in questo caso, chiedere la modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di separazione sia per quanto riguarda l’assegnazione della casa familiare, sia per quanto riguarda la variazione dei tempi e/o delle modalità di frequentazione dei figli (oggetto del secondo quesito).

Tali richieste potranno essere avanzate con le forme dell’art. 710 del c.p.c., ai sensi del quale le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
Per rispondere, infine, al terzo ed ultimo quesito, riguardante l’eventuale incidenza della nuova convivenza del coniuge creditore dell’assegno (sia pure non in nome proprio ma per conto dei figli) sull’ammontare dell’assegno di mantenimento, va detto che l’apporto economico fornito dal nuovo compagno della moglie non può evidentemente sostituire, neppure in parte, quello cui è tenuto il padre dei minori, che rimane comunque obbligato a versare il proprio contributo nella misura stabilita dal giudice.
Sarebbe diverso se il coniuge tenuto a versare l’assegno lamentasse, viceversa, un peggioramento della propria situazione economica.
In ogni caso, in questa materia non esistono criteri che operino automaticamente, ma sta alla parte chiedere e provare l’intervenuto mutamento della complessiva situazione patrimoniale e reddituale, ed al giudice valutare tenendo sempre come riferimento prioritario l’interesse della prole.

Si consiglia comunque, prima di procedere giudizialmente con la richiesta di revisione delle condizioni di separazione, di tentare una soluzione concordata, ad esempio tramite l'istituto della negoziazione assistita, introdotto con D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014.

Lucia L. chiede
martedì 17/01/2017 - Lombardia
“Due figlie di anni 14 e quasi 18. Affidamento condiviso dalla sentenza del 2009. Padre inadempiente e assente con visite ridotte a circa due incontri all' anno e sporadici messaggi che interrompono la serenità che cercano di recuperare fra un appuntamento e l altro. È possibile ottenere l affidamento esclusivo e il cambio del cognome? Tanto desiderato dalle stesse? Che si identificano fortemente nelle tradizioni familiari della famiglia materna visto che oltre al padre anche la sua famiglia è assente da sempre?”
Consulenza legale i 20/01/2017
La legge 54/2006 sull'affido condiviso (che ha sostituito il precedente affidamento congiunto) ha introdotto nel diritto di famiglia importanti concetti come quello di bigenitorialità, condivisione, corresponsabilità, codecisione, con l'intenzione di mutare la dinamica dei rapporti familiari post-separazione ponendo al centro dell'interesse i figli (c.d. best interest of the child), i quali hanno il diritto di continuare ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche dopo la crisi irreversibile che ha dissolto la loro famiglia.
Nel nuovo contesto normativo ciascun genitore deve continuare ad occuparsi dei figli ed essere per gli stessi un punto di riferimento costante; ogni pronuncia giurisdizionale deve promuovere l'interesse del bambino e privilegiare l'assetto di interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana.

Il giudice, di norma, opta per l'affidamento esclusivo nel caso in cui sussistano principalmente due condizioni:
1. l'affidamento condiviso risulterebbe, da un punto di vista oggettivo, pregiudizievole per il minore;
2. un genitore dimostra di essere palesemente inidoneo o incapace ad assumersi il compito di cura nei confronti dello stesso minore.
Va precisato che questo secondo contesto si manifesta quando sussiste una grave inidoneità educativa da parte del genitore, o una sua condotta di vita pericolosa o ancora qualora vi sia l'aperto rifiuto da parte del minore di mantenere rapporti con il genitore in questione.
Se, tuttavia, un simile rifiuto dovesse essere derivato dall'atteggiamento influenzante dell'altro ex coniuge, l'affidamento esclusivo potrebbe essere a favore del coniuge respinto.

Nel caso di specie, in considerazione del concreto disinteresse manifestato dal padre nei confronti dei figli, possono ritenersi sussistenti i presupposti per chiedere ed ottenere l'affidamento esclusivo dei figli (in senso conforme può richiamarsi, tra le altre, sentenza del Tribunale di Novara sezione civile dell'11 febbraio 2010 n. 131).

Il disinteresse per i figli in questo caso troverebbe il suo fondamento:
a) nella violazione del diritto di visita dei figli: una assenza di regolarità in tali visite viene di fatto a trasformare ciò che dovrebbe essere un rapporto continuato in una serie di visite sporadiche e casuali, con violazione di quello che costituisce un vero e proprio diritto dei figli a vedere e frequentare entrambi i genitori a tutela del quale il legislatore ha introdotto il principio dell'affido condiviso;
b) nella violazione del dovere di mantenimento, costituente uno dei doveri fondamentali riguardanti la responsabilità genitoriale.

Si tenga presente che lo stesso codice civile all'art. [[n337 quinquiescc]], rubricato "Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli" riconosce a ciascuno dei genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e che il diritto a chiedere ed ottenere l'affidamento esclusivo trova il suo fondamento nell'art. [[n337 quatercc]] qualora si riesca a dimostrare, sulla base delle motivazioni sopra esposte e riportate nel quesito proposto, che l'affidamento anche all'altro genitore possa risultare contrario all'interesse del minore.

Inoltre si ritiene che nel caso di specie ci si possa anche avvalere del disposto di cui all'art. [[n336 biscc]] c.c., il quale attribuisce al Presidente del Tribunale o ad un Giudice da lui delegato la facoltà di ascoltare il minore che abbia compiuto gli anni dodici, considerato che l'ascolto dei figli potrebbe in questo caso indurre ancor più il Giudice ad adottare un provvedimento di affidamento esclusivo.

Per quanto concerne il desiderio di voler cambiare cognome, si ritiene che anche ciò, sulla base della situazione prospettata, e preferibilmente a seguito dell'ottenimento del provvedimento giudiziale che decida in favore dell'affido esclusivo (riconoscendo fondate le motivazioni addotte), sia conseguibile.
Sul punto merita essere richiamata la sentenza n. 676 del 13 marzo 2013 TAR Lombardia la quale, in merito proprio ad una richiesta di sostituzione (e non semplice aggiunta) di cognome, ha tra l'altro così statuito " ....è senza dubbio meritevole di considerazione la motivazione di chi voglia affrancarsi dall'utilizzo di un cognome che, a cagione di una sofferta e travagliata "assenza" genitoriale, evochi nell'individuo un richiamo prettamente burocratico, privo di capacità identificativa del proprio vissuto educativo ed affettivo...".

Si ritiene a tal proposito opportuno evidenziare, inoltre, che a seguito di Circolare interpretativa del DPR n. 54/2012 il Ministero dell'interno ha chiarito che chiunque può presentare domanda per aggiungere e sostituire il cognome e che detta domanda può essere rigettata dalla pubblica amministrazione solo per ragioni di pubblico interesse a fronte delle quali si può giustificare il sacrificio dell'interesse privato (organo competente è il Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta di riferisce).

Giuseppa T. chiede
lunedì 11/07/2016 - Emilia-Romagna
“Buongiorno. Nel 2010 richiedo divorzio giudiziale. A quella data percepisco 1.100€ circa di assegno di mantenimento per i figli minori. Nel Gennaio 2013 (in corso di causa) il mio ex marito presenta istanza al giudice monocratico per la diminuzione dell'assegno di mantenimento poichè la sua ditta viene messa in amministrazione controllata dal tribunale e contestualmente comincia a versare € 400 in luogo dei 1.100 dovuti. L'istanza viene rigettata. Il mio ex marito in Maggio la ripresenta identica ma indirizzata al collegio contestualmente all'ultima udienza fissata per le precisazioni delle conclusioni (ed anche nelle precisazioni inserisce tale nuova richiesta). Il giudice rigetta riprendendo le motivazioni nel merito della precedente e si riserva ogni decisione finale al collegio. Sentenza : mi viene ridotto l'assegno che diviene di € 700,00.
Quesito : quanto devo avere di arretrati? Secondo un avvocato dovrei avere le 1.100€ fino alla sentenza finale, secondo un altro avvocato la sentenza è retroattiva dalla data dell'inizio causa e pertanto dovrei avere solo la differenza tra quanto stabilito in sentenza e quanto effettivamente versato, per un altro avvocato invece la sentenza è si retroattiva ma dalla data in cui si è verificato il fatto ovvero dal momento in cui ha proposto la diminuzione dell'assegno in quanto i fatti sono successi in quell'epoca e non prima. Cosa è corretto? Come dovrei fare i conteggi?
Cordiali saluti

Consulenza legale i 21/07/2016
La questione è stata dibattuta a lungo ma si può dire che la giurisprudenza si è ormai consolidata sul punto, anche attraverso pronunce piuttosto recenti, statuendo che la modifica dell’importo dell’assegno di divorzio, e quindi la decorrenza dell’obbligo del pagamento della somma così come rivista dal Giudice, va fatta retroagire al momento della domanda di modifica dell’assegno da parte del coniuge obbligato, essendo irrilevante l’anteriorità dei presupposti di fatto che hanno dato luogo a - e giustificato - la revisione delle condizioni economiche stabilite in precedenza.

Si riportano, di seguito, due pronunce della Corte di Cassazione molto chiare e significative sul punto:

- la più recente, Cass. Civ., Sez. VI, 30 luglio 2015 n. 16173: “In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione”;

- Cass. Civ., Sez. I. 22 maggio 2009 n. 11913, per la quale: “In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.” e “Il provvedimento che fissa l'assegno divorzile, una volta passato in giudicato, produce i suoi effetti sin quando non intervenga un provvedimento giurisdizionale di modifica. Pertanto, sino a tale provvedimento - e con effetto dal momento della domanda (ovvero dal momento o dai momenti posteriori eventualmente fissati dal giudice) - il giudicato produce tutti i suoi effetti, in positivo e in negativo, così che l'assegno sarà dovuto sino a tale momento e, parimenti, sino a tale momento la sua attribuzione comporterà anche, ove se ne verifichino i presupposti, l'attribuzione di ogni diritto che vi si riconnetta (…)

In conclusione, la moglie subirà la sancita riduzione dell’assegno da € 1.110,00 ad € 700,00 a partire dalla data in cui il marito ha presentato per la prima volta l’istanza di modifica dell’assegno.

Maurizio S. chiede
venerdì 29/01/2016 - Umbria
“A seguito della Vostra risposta al mio quesito del 21/01/2016 e della Vostra risposta del 28/01/2016 (commento art 337 quinquies - commento n° 15357), sono con la presente a chiederVi se l’istituto della negoziazione assistita (D.L. n. 132/2014 convertito nella Legge 162/2014) può essere valido, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 742 c.p.c. e art. 337 quinquies cc, per la modifica dell’accordo consensuale di mantenimento di mia figlia maggiorenne anche se io e la madre non siamo sposati ma siamo entrambi d’accordo a fare la modifica.
In attesa di comunicazioni a riguardo, porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 04/02/2016
Con il d.l. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. 162/2014, il legislatore ha introdotto l'istituto della negoziazione assistita anche in materia di diritto famigliare. L'art. 6 del citato d.l. è infatti rubricato "Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".

Con tale disposizione si ammettono soluzioni negoziali anche nell'ambito del diritto di famiglia, per il quale si è tradizionalmente ritenuto fortemente limitato il diritto delle parti di regolare liberamente i propri rapporti. Dispone l'art. 6 co. 1 che "La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".
Gli effetti dell'accordo così raggiunto sono descritti dal terzo comma dell'art. 6 "L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".

In sintesi, sono previste due distinte procedure, a seconda della presenza o meno di "figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti". In entrambe le ipotesi l'accordo raggiunto a seguito della negoziazione va trasmesso al Procuratore della Repubblica. Nel secondo caso (cioè se non vi sono figli minori, maggiorenni incapaci ecc.), condizione perché l'accordo ottenga il nullaosta del P.M. è che non vi siano irregolarità. Nel primo caso, invece, l'accordo deve anche rispondere all'interesse dei figli e dove il P.M. ritenga questa condizione non soddisfatta trasmette l'accordo al presidente del Tribunale che fissa la comparizione delle parti.

Come si è premesso, l'art. 6 si riferisce espressamente alla negoziazione dei rapporti tra coniugi. La formulazione letterale della disposizione, quindi, induce ad escludere che la fattispecie sia applicabile anche per regolamentare rapporti tra genitori non coniugati, quali quelli relativi al mantenimento o all'affidamento dei figli. A favore di questa conclusione milita anche il fatto che con una legge che ha preceduto di poco quella in esame (cioè con la l. n. 219 del 2012) si è arrivati ad una sostanziale equiparazione tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati fuori da esso: da cui si può dedurre che se il legislatore avesse voluto estendere l'art. 6 in esame anche a detta ipotesi lo avrebbe espressamente affermato.

Per completezza, dobbiamo dire che la normativa in esame introduce una più generale ipotesi di negoziazione assistita, che, a differenza di quella sin d'ora esaminata, non è ristretta all'ambito del diritto di famiglia (art. 2 ss.). Tuttavia, si ritiene che nemmeno questa possa essere utilizzata per regolare le condizioni di separazione dei coniugi non sposati. Questo perché tale norma si riferisce alla risoluzione di controversie (la questione posta attiene invece alla volontaria giurisdizione). Inoltre l'introduzione di un articolo specifico in materia famigliare (art. 6) induce ragionevolmente a ritenere che il legislatore abbia voluto dedicare alla materia (ma, ripetiamo, senza includervi i rapporti tra coppie non sposate) quella apposita disposizione, sottraendola dall'ambito di applicazione dell'art. 2.

Giovanni T. chiede
giovedì 21/01/2016 - Umbria
“Sono separato (non sposato) e con l’ex compagna è nata nostra figlia oggi quasi diciannovenne.
Nel 2005 è stato omologato presso il Tribunale l’accordo consensuale di mantenimento di mia figlia.
Oggi dato che le mie condizioni economiche sono diminuite, ho concordato verbalmente con la mia compagna e mia figlia un importo inferiore di mantenimento mensile viste le mie mutate condizioni economiche.
Dato che sembra esserci accordo, per evitare costi e tempo abbiamo deciso di sottoscrivere una scrittura privata che modifica significativamente quanto era accordato dal Tribunale, ovvero una mensilità inferiore ma soprattutto un'altra modifica significativa dell’accordo sarà quella che il mantenimento non passerà più dalle mani della madre ma verserò direttamente nel conto di mia figlia maggiorenne; Vi informo anche che a data oggi mia figlia non vive più nella casa di sua madre, ma vive in un residence universitario pagato dal sottoscritto.
Sono quindi a chiedere se la scrittura privata come all’oggetto abbia dei limiti giuridici, dato che modifica accordi del Tribunale, ovvero vorrei sapere se la mia ex compagna potrebbe impugnare tale scrittura privata seppure sottoscritta di fronte ad un notaio.
Vorrei inoltre sapere se, nell’ipotesi che tale accordo privato non fosse blindato, quale è la procedura certa e sicura perché, se la mia compagna avesse un ripensamento, non ritenesse nullo tale accordo (esempio anche se non del caso, costrizione psicologica o quant’altro).”
Consulenza legale i 27/01/2016
Nel caso sottoposto i due soggetti (Caia e Sempronio), non sposati, hanno raggiunto un accordo di mantenimento della figlia che è stato omologato dal Tribunale, con una decisione che si suppone abbia fatto capo ad un procedimento camerale (art. 737 ss c.p.c.).

Successivamente Caia e Sempronio hanno deciso di modificare le condizioni di questo accordo riducendo in modo sensibile il mantenimento dovuto da Sempronio, mediante una scrittura privata dinanzi ad un notaio, e viene qui posto il problema della validità di questo accordo.

È opportuno guardare innanzitutto alla giurisprudenza, precisando che seppure questa si sia espressa in relazione a vertenze correnti tra coniugi, i principi enunciati appaiono estensibili anche al caso di rapporti tra soggetti non coniugati: questo perché relativi a procedimenti analoghi (separazione con omologa). La Cassazione riconosce validità agli accordi di modifiche consensuali dell'assegno dovuto da un coniuge per il mantenimento dell'altro: "Pur acquisendo la separazione consensuale efficacia con l'omologazione non è esclusa la validità di pattuizioni stipulate fra i coniugi, anche fuori degli accordi omologati, sia posteriori all'omologazione, sia anteriori o contemporanee all'accordo omologato, purché queste non ledano il contenuto minimo indispensabile del regime di separazione e non interferiscano con esso, ma si configurino in termini di maggiore rispondenza all'interesse della famiglia, in quanto incrementino, ad esempio, la misura dell'assegno di mantenimento o concernano altro aspetto non incluso nell'accordo omologato e compatibile con esso" (Cass. 17434/2004). Dunque, sono ammesse modifiche entro i limiti del contenuto minimo indispensabile della separazione.

Tuttavia, come detto, si tratta di accordi relativi al [de fref=718]mantenimento[/def] dei coniugi: diversamente è a dirsi in presenza di figli minori, perché in questo caso si può ritenere che le parti non abbiano la disponibilità del loro diritto al mantenimento, in quanto sussiste ed è tutelato un superiore interesse a che vengano assunte le decisioni migliori nei loro confronti. Ciò può argomentarsi dallo stesso art. 30 Cost., che sancisce il dovere dei genitori di mantenere i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, ma anche dalle disposizioni codicistiche che impongono l'intervento del P.M. nei procedimenti di separazione e divorzio (v. art. 70 del c.p.c.). Tale interesse è sottoposto a controllo giudiziale, che si esprime con il provvedimento di omologa. Queste considerazioni possono ritenersi valide anche se si tratta di figli maggiorenni (come nel caso di specie) considerato che si ritiene che il raggiungimento della maggiore età non comporti, di per sé, il venir meno del loro diritto al mantenimento (in tale ultimo senso Cass. 1773/2012, Cass. 1830/2011).

Pertanto, la questione non concerne tanto la possibilità di un'impugnazione da parte di Caia dell'accordo per vizio del volere (art. 1427 ss c.c.) questione che si porrebbe, invece, in caso di accordo di modifica del mantenimento di un coniuge a favore dell'altro essendo questo qualificato come contratto atipico (art. 1322 del c.c.). Piuttosto si pone il problema della stessa validità dell'accordo, atteso che esso avrebbe ad oggetto diritti non disponibili.

Nel caso di specie, pertanto, sulla base delle considerazioni svolte, possiamo ritenere che Caia e Sempronio non possano modificare contrattualmente l'accordo omologato dal Tribunale e che sia invece necessario procedere con un'istanza di modifica del provvedimento ex art. 742 del c.p.c., sottoponendo le determinazioni dei genitori al controllo del Tribunale. L'art. 337 quinquies del c.c. riconosce espressamente ai genitori il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni anche relative al mantenimento.

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