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Articolo 337 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 337 bis Codice Civile

(1)In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Note

(1) Articolo aggiunto dall'art. 55 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 337 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 4056/2023

In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio confermando la decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c.d. "super" esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima).

Cass. civ. n. 33609/2021

E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti che disciplinano la frequentazione tra genitori e figli, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, in quanto sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, ed anche della definitività, in quanto possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi pur in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

Cass. civ. n. 24638/2021

I provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale adottati in via provvisoria nel corso dei giudizi ex art. 337 bis c.c. non possono essere impugnati con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà, poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", ed anche della definitività, in quanto non emessi a conclusione del procedimento, e perciò suscettibili di essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di sopravvenienze. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso riguardante la statuizione assunta nel corso di un giudizio ex art. 337 bis c.c., con la quale, in attesa della relazione di aggiornamento dei servizi sociali, il tribunale aveva disposto, in via provvisoria, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sospendendo le frequentazioni del padre, autorizzato ad effettuare solo visite protette, e prescrivendo percorsi a sostegno della genitorialità).

Cass. civ. n. 15835/2021

In materia di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio, il giudice territorialmente competente ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 337 bis e ss., c.c., è quello del luogo in cui il minore ha la "residenza abituale" al momento della domanda, al cui accertamento concorrono una pluralità di indicatori da valutarsi anche in chiave prognostica, al fine di individuare, insieme al luogo idoneo a costituire uno stabile centro di vita ed interessi del minore, il giudice che, alle condizioni in essere al momento della domanda, possa dare migliore risposta alle correlate esigenze, ferme quelle di certezza e garanzia di effettività della tutela giurisdizionale che nella regola sulla competenza trovano espressione.

Cass. civ. n. 28329/2019

In tema di giurisdizione sulle domande relative alla responsabilità genitoriale in ambito UE, ove il minore, condotto all'estero con il consenso di entrambi i genitori, non rientri nello Stato di residenza abituale per decisione di uno solo di essi, è prorogata la giurisdizione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del mancato rientro, sempre che non sussistano le condizioni indicate nell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003, fermo restando che, ai fini dell'applicazione della lett. b) di tale articolo - il quale, a determinate condizioni, attribuisce rilievo al soggiorno del minore per almeno un anno nello Stato in cui è trattenuto - non si può tenere conto della permanenza successiva alla data della proposizione della domanda, dovendosi dare applicazione al principio della "perpetuatio jurisditionis", contemplato (oltre che dal nostro ordinamento, anche) dal menzionato Regolamento, come si evince dalla disciplina generale, contenuta all'art. 8, comma 1, dello stesso.

Cass. civ. n. 11416/2019

In tema di IMU, il convivente "more uxorio", al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l'immobile adibito a casa familiare di proprietà dell'altro convivente, è soggetto passivo di imposta ex art. 4, comma 12-quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012, che, non disciplinando un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, può essere interpretato estensivamente includendo nel relativo ambito di applicazione, per "eadem ratio", anche i rapporti di convivenza. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/06/2016).

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P. D. M. . chiede
lunedì 06/11/2023
“In fase di separazione non consensuale la controparte cerca di ottenere un assegno di mantenimento esorbitante facendo riferimento non alla capacità reddituale reale del marito ma al fatto che lo stesso, prima del matrimonio, ha beneficiato di eredità in cui figuravano immobili di pregio (palazzo storico e Villa Veneta) da sempre patrimonio familiare. Detti immobili, al momento della successione risultavano residenza della famiglia (il Palazzo storico) e casa vacanza di campagna la Villa Veneta. Si tratta di immobili sicuramente di pregio ma che, purtroppo, hanno elevati costi di manutenzione. Il marito ha cercato di metterli a reddito affittando il Palazzo ai propri genitori addebitando anche l'onere delle spese straordinarie (cosa inusuale nei contratti di affitto ma che lo libera da questo onere molto pesante) e ha cercato di affittare (con scarso successo) la Villa per eventi e matrimoni. Si chiede se sia giusto parametrare l'eventuale assegno di mantenimento della moglie e dei figli valutando il patrimonio immobiliare (non creato dal marito con il suo lavoro ma avuto in eredità) e non all'effettiva capacità reddituale dello stesso. Si precisa che la moglie non ha mai lavorato durante il matrimonio (e molto raramente anche prima) e che non sta cercando (a distanza ormai di più di un anno dalla separazione) alcun lavoro. I figli sono stati dati in affido congiunto con tempo paritetico e la casa che il marito aveva comperato donando il 50% alla moglie, alla stessa, come residenza principale dei bambini.”
Consulenza legale i 09/11/2023
Al quesito posto può essere data agevolmente risposta sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare, con la recentissima ordinanza 02/08/2023, n. 23571, la Suprema Corte ha ribadito che “nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”.
Inoltre, sempre la Cassazione ha espressamente affermato, sempre in tema di quantificazione del contributo al mantenimento della prole, “oltre al reddito dei coniugi occorre altresì considerare l'intero patrimonio di entrambi” (così Cass. Civ., Sez. I, sentenza 12/09/2011, n. 18618).