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Articolo 321 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nomina di un curatore speciale

Dispositivo dell'art. 321 Codice Civile

(1)In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente [316], o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale [155, 317, 317bis], non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione [320 3], il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero [69 c.p.c.] o di uno dei parenti [77] che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare(2) al figlio un curatore speciale [78 c.p.c.] autorizzandolo al compimento di tali atti [395; 45].

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 144 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) La nomina presuppone sì l'impossibilità, ma configura ipotesi ben diversa da quella che darebbe luogo all'apertura della tutela di cui all'art. 343 del c.c.. Invero, nell'articolo in esame si richiede una impossibilità parziale o temporanea, che riguardi entrambi i genitori o quello che eserciti la potestà.
Nomina ed autorizzazione saranno contenute in un unico atto, emesso dal tribunale ordinario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 321 Codice Civile

Cass. civ. n. 3079/1992

Ai sensi dell'art. 321 c.c., cosi come modificato dall'art. 144 della L. 19 maggio 1975, n. 151, giudice competente a nominare un curatore speciale al minore, nel caso in cui entrambi i genitori, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, è il tribunale ordinario e non il tribunale dei minorenni, né il giudice tutelare, atteso che il riferimento ai provvedimenti del giudice tutelare a proposito dell'art. 321 c.c., contenuto nell'art. 45, primo comma, disp. att. c.c., deve intendersi fatto con riferimento al primo comma di detto articolo, non più sussistente nella unitaria formulazione del nuovo testo dell'art. 321, con la conseguenza che questo deve essere inteso, in mancanza di un'espressa attribuzione della detta competenza al tribunale dei minorenni o a diversa autorità giudiziaria, come riferito al tribunale ordinario.

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