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Articolo 318 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Abbandono della casa del genitore

Dispositivo dell'art. 318 Codice Civile

(1)Il figlio, sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori(2) possono richiamarlo [358] ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare [344] [38].

Note

(1) L'articolo è stato inserito dall'art. 140 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Il potere di richiamo è congiuntivo, ed in caso di contrasto tra genitori provvederà il giudice.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel garantire la permanenza e la convivenza del figlio con i genitori esercenti la potestà e su cui gravano i relativi diritti; salvo ovviamente quanto previsto sub art. 333 del c.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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