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Articolo 317 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Impedimento di uno dei genitori

Dispositivo dell'art. 317 Codice Civile

(1)Nel caso di lontananza(2), di incapacità [414](3) o di altro impedimento(4) che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, di cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 139 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) La lontananza è solamente la materiale distanza fisica che impedisce al genitore di adempiere ai doveri derivanti dal suo status; pertanto non va confusa con la scomparsa o con l'assenza di cui agli artt. 48 e 49 c.c.
(3) Rilevano così tanto l'incapacità legale di cui all'art. 414 del c.c. che quella non dichiarata (cd. incapacità naturale di cui all'art. 428 del c.c., che prescinde da previ accertamenti).
(4) Per altro impedimento può ricomprendersi ogni evento che comporti (pur temporaneamente) l'impossibilità di esercizio della potestà, come la carcerazione o particolari malattie.

Ratio Legis

La ratio della norma consiste nel garantire il realizzarsi degli interessi del minore seppur in presenza di eventi impedienti a carico dei genitori esercenti congiuntamente la potestà: l'espansione degli effetti in modo esclusivo in favore dell'altro coniuge persegue l'interesse del figlio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

168 Per quanto concerne l'esercizio della patria potestà è stata conservata nell'art. 317 del c.c. la formula dell'art. 325 del progetto, In cui si dispone che tale esercizio spetti alla madre "nel caso di lontananza o d'altro impedimento" del padre. Era stato proposto anche qui di usare la formula "impedimento anche temporaneo" del padre, in base alla considerazione che il concetto di lontananza è giuridicamente impreciso e che d'altronde è incluso nel termine "impedimento", il quale comprenderebbe in sè ogni impossibilità di fatto o di diritto. Tale formula non è sembrata accettabile, in quanto renderebbe possibile che, per un allontanamento del tutto temporaneo o per un impedimento di trascurabile entità del padre, la madre assumesse la patria potestà e compisse quindi atti a questa inerenti. In ordine al potere disciplinare del genitore nei riguardi del figlio, venne fatta presente la opportunità di coordinare le disposizioni del progetto con la legge sul tribunale per i minorenni, demandando a quest'ultimo i provvedimenti in merito all'internamento del minore traviato in un istituto di correzione. Attesa l'importanza e la gravità del provvedimento si è creduto opportuno seguire questo suggerimento, e perciò nell'art. 319 si è ripristinato il sistema del vecchio codice, attribuendosi al presidente del tribunale, anziché al giudice tutelare, la competenza di provvedere in caso di cattiva condotta del figlio e ammettendosi il ricorso al presidente della corte di appello contro il decreto che autorizza l'internamento. Si fanno inoltre salve le disposizioni della legge speciale per i casi di traviamento del figlio. Non si è ritenuto poi opportuno di indicare che il minore deve essere ricoverato in un riformatorio per corrigendi, o più esattamente casa di rieducazione per minorenni (art. 11 Regio decreto 20 settembre 19(34, n. 1579), perché con questa aggiunta vi sarebbe stato il pericolo di confondere il provvedimento che può essere adottato in virtù del citato art. 319 con quello del tutto distinto, che può essere preso ai sensi dell'art. 25 della legge sulla istituzione del tribunale per i minorenni.

Massime relative all'art. 317 Codice Civile

Cass. civ. n. 21054/2022

Il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge, non perde - per ciò solo - l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Per modo che, ferma restando la libera scelta del genitore collocatario di trasferire la propria residenza in altro luogo unitamente ai minori, il giudice, ove non sia in discussione l'idoneità del medesimo genitore ad essere affidatario o collocatario dei figli, deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.

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