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Articolo 52 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Effetti della immissione nel possesso temporaneo

Dispositivo dell'art. 52 Codice Civile

L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.

Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Ratio Legis

L'immesso è titolare di un diritto di godimento su beni che permangono altrui, pur essendo esercitato nell'interesse proprio e dell'assente.

Spiegazione dell'art. 52 Codice Civile

La immissione nel possesso attribuisce a coloro che la ottengono:
1) L'amministrazione dei beni dell'assente.
2) La rappresentanza giudiziale dello stesso. Secondo l'art. 52 la rappresentanza in giudizio può essere tanto attiva quanto passiva. L'art. #28# del codice civile del 1865 parlava soltanto del "diritto di promuovere in giudizio le ragioni dell'assente" alludendo specificamente alla rappresentanza attiva; era da ammettere per altro che gli immessi nel possesso potessero essere anche convenuti in rappresentanza dell'assente: per principio generale chi ha la potestà di agire può essere anche convenuto in giudizio.
3) Il godimento delle rendite nei limiti stabiliti.
Gli effetti della immissione nel possesso sono trasferibili per successione. L'art. 52 infatti ne parla per coloro che ottennero la immissione e per i loro successori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

71 Sono stati modificati dal lato formale, in conformità alle proposte pervenute, gli articoli 56 e 57 del progetto definitivo, fusi nel nuovo art. 52. Riguardo all'art. 53 del c.c. è stata prospettata l'opportunità di menzionare i figli accanto ai discendenti, e ciò allo scopo di escludere il dubbio che i figli adottivi, che non sono a rigore, discendenti, possano fruire del benevolo trattamento previsto in tale articolo. Ma, poiché gli immessi nel possesso temporaneo sono i presunti successori legittimi, deve logicamente ritenersi che il termine "discendenti" sia adoperato dalla legge in quel particolare senso che esso assume nel diritto successorio, ove i figli adottivi sono equiparati ai figli legittimi. Si è perciò lasciata immutata la dizione, riprodotta del resto dal codice del 1865, che su questo punto non ha dato luogo a dubbi di interpretazione.

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