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Articolo 45 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto

Dispositivo dell'art. 45 Codice Civile

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio [43] nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi(1).

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia [144] o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

L'interdetto ha il domicilio del tutore.

Note

(1) La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 17 del 14 luglio 1976, l'illegittimità dell'art. 45 co. I c.c., in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui "in caso di separazione di fatto e al fine di determinare la competenza territoriale nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito".

Ratio Legis

In linea con l'art. 43 e, più ampiamente, con la Costituzione, la norma garantisce a ciascuno dei coniugi un proprio domicilio, stante la totale uguaglianza tra gli stessi raggiunta con la riforma del 1975.

Spiegazione dell'art. 45 Codice Civile

Vige ora (dalla riforma del diritto di famiglia del 1975) la libertà di scelta del domicilio per entrambi i coniugi, essendo superata l'iniziale formulazione che faceva conseguire ipso iure alla moglie il domicilio presso il marito. Così, i coniugi potranno scegliere di comune accordo la residenza della famiglia, ma avere distinti domicili (ad es. per l'attività professionale, presso lo studio).

Il domicilio legale o necessario, poiché stabilito dalla legge e non scelto liberamente, riguarda le ipotesi degli ultimi due commi della disposizione. Il minore avrà il domicilio ove è posta la residenza della famiglia, o dove risiede il genitore con cui convive se i coniugi risultino separati o siano cessati gli effetti civili del matrimonio (di cui alla L. 1 dicembre 1970 n. 898, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

La norma va letta in collegamento con l'art. 343 del c.c. che prevede il domicilio del tutore quale luogo per individuare la competenza del giudice tutelare, ed è altresì applicabile pure all'ipotesi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo di cui all'art. 424 del c.c.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

67 In tema di domicilio necessario della moglie, la proposta di affermare il principio che la moglie conserva il domicilio del marito se questi trasferisce i1 suo domicilio all'estero, non elimina il dubbio se il domicilio conservato dalla moglie sia il precedente domicilio maritale nello Stato o il nuovo domicilio acquistato dal marito all'estero. Si è avuto cura perciò di affermare chiaramente che la moglie, nel caso di trasferimento del domicilio maritale all'estero, può costituire il proprio domicilio nello Stato. Ciò è sembrato opportuno per il necessario rispetto del principio di nazionalità e anche per proteggere la cittadina italiana che, pur non essendo legalmente separata dal marito, ritenga di dover fissare un proprio diverso domicilio nello Stato. La norma potrà avere, del resto, utilità pratica soltanto nel caso in cui la moglie, pur trasferendo la propria residenza all'estero per seguire il marito, abbia beni o rilevanti interessi economici da tutelare in patria e mantenga nello Stato il centro dei propri interessi. Data poi la distinzione fra domicilio e residenza, non può neppure affermarsi che questa norma venga a ledere necessariamente il principio dell'unità della famiglia.

Massime relative all'art. 45 Codice Civile

Cass. civ. n. 20471/2015

La competenza per l'apertura della tutela dell'interdetto, ove questi si trovi in stato di detenzione in esecuzione di sentenza definitiva, va attribuita al giudice tutelare del luogo della sua ultima dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non trovando applicazione il criterio legale della sede principale degli affari e degli interessi dell'interdetto, che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento.

Cass. civ. n. 10373/2013

Il giudice competente per l'apertura della tutela dell'interdetto legale va individuato in quello del luogo in cui la persona interessata ha la sede principale degli affari od interessi, che coincide, ove l'interessato sia detenuto al momento in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, con quello di abituale dimora nel cui circondario si trova la struttura di detenzione nella quale l'interdetto è ristretto, dovendosi ritenere inapplicabile il criterio del domicilio che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento. Né rileva, ai fini dello spostamento della competenza, che, successivamente all'apertura della tutela e prima della nomina del tutore, l'interessato sia stato trasferito ad altra casa circondariale, operando il principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., senza che possa trovare applicazione l'art. 343, secondo comma, cod. civ., che presuppone la già avvenuta nomina del tutore.

Cass. civ. n. 13085/2003

In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia; per cui, ove l'immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione.

Cass. civ. n. 558/1982

In tema di revisione dell'affidamento del figlio minore di genitori separati, o divorziati, od il cui matrimonio sia stato annullato, funzionalmente devoluta alla cognizione del tribunale per i minorenni, l'individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata, alla stregua dell'esigenza della migliore tutela degli interessi del minore stesso, ed in applicazione del disposto dell'art. 45, secondo comma (nuovo testo) c.c. sull'identificazione del suo domicilio con quello del genitore con il quale «convive», in base al luogo in cui il figlio medesimo abbia dimora stabile, non precaria o contingente, o comunque dimora prevalente nel corso dell'anno (nella specie, per i dieci mesi della frequenza scolastica), a prescindere, pertanto, dall'eventuale diverso luogo in cui, al momento della domanda, abiti occasionalmente, ovvero per un periodo di tempo limitato (nella specie, quello delle vacanze estive).

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