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Articolo 7 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Tutela del diritto al nome

Dispositivo dell'art. 7 Codice Civile

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.)(1).

Note

(1) La pubblicazione della sentenza, eventualmente disposta dal Giudice, in uno o più giornali, ha una funzione sanzionatoria, mirando a limitare le conseguenze negative determinate dalla lesione del diritto.

Spiegazione dell'art. 7 Codice Civile

La norma contempla due ipotesi e due, conseguenti, azioni. La contestazione sussiste quando si impedisce ad un soggetto l'uso del nome che allo stesso spetta; l'uso indebito, invece, consiste nell'appropriazione o utilizzazione abusiva del nome altrui.
Le due azioni poste a tutela specifica del nome, mediante un ordine inibitorio da parte del Giudice, sono l'azione di reclamo (per tutelare il diritto della persona ad usare il proprio nome contro l'atto del terzo, anche non in mala fede, che ne impedisce l'uso) e l'azione di usurpazione, esperibile in caso di indebito uso del nome, la quale però richiede un pregiudizio anche solo potenziale.

Quando la violazione del nome costituisca illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed il pregiudizio sia effettivo (v. 2059 c.c.), il titolare del nome potrà esperire, in aggiunta alle azioni inibitorie di cui sopra, l'azione risarcitoria onde ottenere il risarcimento del danno morale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

39 Gli articoli 7 e 8 prevedono l'azione per la tutela del diritto al nome, la quale può fondarsi tanto su una contestazione del diritto all'uso del nome, quanto sul pregiudizio derivante dall'uso che del nome stesso sia fatto indebitamente da altri. La medesima tutela è accordata allo pseudonimo, quando sia usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (art. 9 del c.c.).

Massime relative all'art. 7 Codice Civile

Cass. civ. n. 34658/2022

In tema di tutela del "diritto all'oblio", e in conformità al diritto dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, ed anche il giudice investito della questione, possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, di determinati URL dal menzionato motore, previo bilanciamento del diritto della persona interessata alla tutela della vita privata e alla protezione dei suoi dati personali con il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.

Cass. civ. n. 654/2022

In tema di divorzio, la deroga alla perdita del cognome maritale è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell'interesse meritevole di tutela per l'ex coniuge o per la prole, come si desume dalla disciplina dettato dall'art. 5, comma 3, della legge n 898 del 1970 in tema di divorzio. L'aggiunta del cognome maritale, ai sensi l'art. 143-bis cod. civ., deve ritenersi, infatti, un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio. Ciò in quanto la possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, non può coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica, ma deve essere giustificata da esigenze eccezionali, quale l'interesse dei figli.(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non sussiste l'interesse dell'ex coniuge a conservare il cognome del marito sulla base del semplice fatto che detto cognome fosse divenuto parte integrante dell'identità personale sociale e di vita di relazione della ricorrente).

Cass. civ. n. 34090/2021

In tema di diritto al nome, la persona fisica ha sempre titolo di rivendicare per sé il cognome con il quale è stata individuata e iscritta dai propri genitori negli atti dello stato civile, senza che quello del coniuge, acquisito in sostituzione del proprio a seguito di matrimonio contratto all'estero, anche se utilizzato in molteplici contesti, possa costituire un fatto causativo del suo indebolimento o della sua perdita, restando l'assolutezza di tale diritto un tratto ineliminabile dello stesso.

Cass. civ. n. 11635/2020

Ogni partito politico beneficia, ai sensi dell'art. 7 c.c., della tutela della propria identità, la quale trae fondamento dagli artt. 2, 21 e 49 Cost.,riassumibile nella denominazione e nel segno distintivo, ed esprime l'esigenza di evitare nel dibattito pubblico il pericolo di confusione in ordine agli elementi che caratterizzano un partito come centro di espressione di idee e di azioni. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la confondibilità tra le denominazioni e i segni distintivi di due partiti, senza giustificare come avesse tratto il convincimento che il simbolo della fiamma tricolore rappresentasse, con carattere di generalità, patrimonio ideologico di tutta la destra autoritaria e nazionalistica italiana, anziché il segno identificativo di uno dei due partiti). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/02/2016)

Cass. civ. n. 23469/2016

La tutela costituzionale assicurata dall'art. 21, comma 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico, quando possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati. Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali.

Cass. civ. n. 24620/2010

L'utilizzo dei nomi di dominio "Sudtirol.com" e "AltoAdige.com" non costituisce violazione della denominazione ufficiale della Provincia di Bolzano, in quanto il nucleo essenziale di questa, come si trae dall'art. 116 Cost. e dallo Statuto di Autonomia del 1972, è costituito dalle parole "Provincia di Bolzano" o "Provincia Autonoma di Bolzano", da accompagnarsi con la omologa traduzione ufficiale in tedesco ("Provinz Bozen" o "Autonome Provinz Bozen") e non da quelle "Sudtirol-Alto Adige", che sono semplici nomi geografici privi di capacità distintiva; mentre resta inapplicabile l'art. 7 cod. civ., dal momento che esiste la norma speciale dell'art. 21 r.d. 21 giugno 1942, n. 929. che tutela i segni distintivi nell'ambito del diritto commerciale. (Rigetta, App. Bolzano, 04/05/2005)

Cass. civ. n. 18218/2009

La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli artt. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di "leasing", sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio).

Cass. civ. n. 12110/2004

La risarcibilità del danno non patrimoniale alle persone giuridiche per la violazione della ragionevole durata del processo, a differenza delle persone fisiche, non può fondarsi su una presunzione ma su fatti dedotti e provati dalla parte stessa.

Cass. civ. n. 13185/2003

In tema di risoluzione illegittima di contratto di scrittura artistica, il risarcimento del danno relativo alla lesione della immagine professionale presuppone l'assolvimento dell'onere da parte dell'artista di fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare dello stesso, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in Cassazione se correttamente motivata; la relativa liquidazione può avvenire in via equitativa ove non sia possibile individuare con precisione l'esatto ammontare del danno; tuttavia in tal caso, incombe sul danneggiato l'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e riconducibile alla sua caratteristica funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno. (Alla stregua del principio di cui alla massima, in un giudizio avente ad oggetto, tra l'altro, il risarcimento del danno alla immagine professionale asseritamele causato dalla illegittima risoluzione di un contratto di scrittura artistica, stipulato a tempo determinato, ma accompagnato da circostanze qualificate dal ricorrente come prove incontrovertibili di un accordo verbale inteso all'assunzione dello stesso come attore per la stagione teatrale successiva alla scadenza del contratto, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che potesse ravvisarsi danno alla immagine professionale dell'artista nel fatto che fossero rimaste in circolazione, dopo la risoluzione del contratto, locandine predisposte in anticipo - in considerazione delle trattative intercorrenti per la scritturazione del ricorrente per la stagione successiva - con il nome dello stesso, poi sostituito, a seguito del mancato accordo, con altro attore; ed aveva altresì escluso un utilizzo abusivo del nome del ricorrente, in mancanza della prova di una volontà di porre in essere il comportamento costituente abuso).

Cass. civ. n. 11129/2003

In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 c.c., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto.

L'inserimento del nome di un terzo in una denominazione sociale può essere riconosciuto legittimo solo con il consenso dell'interessato e, in ogni caso, con salvezza di quanto stabilito dall'art. 7 c.c.

Cass. civ. n. 5664/2003

Il danno non patrimoniale per irragionevole durata del processo è configurabile a carico di una società di persone negli stessi termini in cui è configurabile a carico di una persona giuridica, ne deriva che esso non è ravvisabile sulla scorta della mera tensione o preoccupazione che detta durata sia in grado di arrecare, vertendosi in tema di riflessi sull'equilibrio psichico, sulla sfera dei sentimenti e degli affetti, propri soltanto della persona fisica, ma può dipendere da compromissione di quei diritti immateriali della personalità che sono compatibili con l'assenza della fisicità, quali i diritti all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione.

Cass. civ. n. 11600/2002

Ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, la sussistenza in concreto del danno patrimoniale o non patrimoniale costituisce concorrente requisito ai fini della nascita del diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo.

Cass. civ. n. 11573/2002

In relazione alle controversie con oggetto esclusivamente economico il danno non patrimoniale per irragionevole durata del processo, mentre è configurabile rispetto alla persona fisica anche sulla base della mera tensione o preoccupazione che comunque detta durata sia in grado di provocare, può essere ravvisato per la persona giuridica solo se risulti un effettivo rifluire del fattore tempo a scapito dei diritti della personalità di cui anch'essa è portatrice, come il diritto all'esistenza, all'identità, al nome, all'immagine ed alla reputazione.

Cass. civ. n. 8889/2001

L'inesatto trattamento di dati personali legittima l'interessato ad invocare, presso la competente autorità di garanzia, la tutela di cui agli art. 1 ss. l. n. 675 del 1996 la quale, pur riservando particolare rilievo ai dati personali che presuppongano un'attività di archiviazione in banche dati, è tuttavia funzionale, nelle sue linee generali, alla tutela della persona e dei suoi fondamentali diritti e tende ad impedire che l'uso astrattamente legittimo del dato personale avvenga con modalità tali da renderlo lesivo di tali diritti (nella specie, avendo un quotidiano attribuito a una donna il cognome del defunto marito di un'altra, legittimamente la vedova si era rivolta al Garante per la protezione dei dati personali affinché, rettificato il trattamento del dato personale, la donna non fosse più denominata con quel cognome).

Cass. civ. n. 16022/2000

In tema di marchi, per verificare se l'uso di un nome geografico possa ritenersi o meno indebito deve farsi riferimento non alla tutela riservata dalla legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), bensì alla disciplina specifica che la legge riserva a tali «segni distintivi» nell'ambito del diritto commerciale, ossia quella dell'art. 21 della legge n. 929 del 1942 (la S.C. ha così confermato la sentenza che, nella controversia instaurata dal Comune di Capri contro una casa produttrice di sigarette, aveva escluso che l'utilizzo del marchio «Capri» potesse ledere la fama, il credito o il decoro della municipalità dell'isola).

Cass. civ. n. 2735/1998

Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di un marchio, possa ritenersi — o meno — indebito, deve farsi riferimento esclusivamente alla disciplina specifica dettata dalla legge sui marchi (art. 21, R.D. 21 giugno 1942, n. 929, il quale, nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.L.vo n. 480 del 1992, contempla il solo limite che l'uso non comporti la lesione della fama, del credito e del decoro delle persone fisiche), e non a quella desumibile dalla disciplina codicistica del diritto al nome (art. 7 c.c.).

Cass. civ. n. 10936/1997

I predicati di titoli nobiliari (purché «esistenti» prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ed, in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità della persona, a queste condizioni «cognomizzati») fanno parte del nome, e, soltanto come «parte» (il cognome appunto) di esso «valgono» (sono cioè validi ed efficaci) nell'ordinamento. Tale «incorporazione» del predicato di titolo nobiliare «cognomizzato» nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, ma soprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d'altro canto, che il predicato medesimo, nell'ordinamento giuridico italiano, non può «valere di più», in quanto tale, di quel che «valgono» le «ordinarie» parti del nome e, più specificamente, del cognome «ordinario» (art. 6, comma secondo c.c.); e ciò in quanto, altrimenti opinando, resterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto del comma primo e secondo dell'art. 14 Cost.: da un lato, l'abolizione giuridica — mediante il «non riconoscimento» dei titoli nobiliari — di privilegi derivanti dalla nascita o dall'appartenenza ad una determinata classe sociale; dall'altro, la riaffermazione del valore del «nome» come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a «valore» giuridico, del predicato di titolo nobiliare «cognomizzato» al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale. Da ciò consegue l'infondatezza e l'insostenibilità della tesi secondo la quale, allorquando oggetto di tutela ex art. 7 c.c. sia un nome comprensivo di predicato di titolo nobiliare «cognomizzato», siffatta circostanza inciderebbe sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela inibitoria, nel senso che essi — e cioè uso indebito e pregiudizio — sarebbero, per così dire, automaticamente presenti nell'usurpazione del «predicato», a causa della particolare forza individualizzante dello stesso rispetto agli «ordinari» cognomi.

Cass. civ. n. 832/1997

In tema di tutela del marchio, dal combinato disposto degli art. 13 e 14 del r.d. n. 929 del 1942, emerge l'esclusione della tutela medesima nel caso di marchi, non preesistenti, che abbiano, come contenuto, il nome altrui; tale esclusione non viene meno nell'eventualità di brevettazione del marchio medesimo, e deve, inoltre, ritenersi operativa anche qualora una sigla tenga luogo del nome altrui, con uguale idoneità identificativa del soggetto come tale (persona fisica o giuridica che sia; a tale ultima dovendosi, in questo caso, equiparare anche l'associazione non riconosciuta).

Cass. civ. n. 4036/1995

Al fine di verificare se l'uso di un nome altrui, in occasione dell'adozione di una ditta commerciale o di un marchio, possa ritenersi o meno, indebito, deve farsi riferimento alla disciplina specifica che la legge riserva a tali "segni distintivi" nell'ambito del diritto commerciale, non già alla tutela riservata della legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), con la conseguenza che un provvedimento giudiziario che inibisca ad altri l'uso del proprio nome può essere chiesto solo quando questa utilizzazione si traduca in un uso arbitrario di segni distintivi dell'attività imprenditoriale.

Cass. civ. n. 10521/1994

Qualora la denominazione dell'impresa altrui venga usata per contraddistinguere un'attività in un settore merceologico radicalmente diverso da quello in cui operi tale impresa e non riconducibile neppure nell'ambito dei prevedibili espansioni future dell'esercizio di quest'ultima, resta esclusa la configurazione di atti di concorrenza sleale ovvero di atti di lesione dei diritti inerenti all'uso della ditta. Stante la specialità della disciplina dell'art. 2564 c.c. l'utilizzazione della denominazione sociale altrui si sottrae all'applicazione degli art. 2043 e 7 c.c.

Cass. civ. n. 3081/1994

In caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito (art. 5, comma secondo, legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'art. 9 L. 6 marzo 1987, n. 74) quest'ultimo può, ai sensi dell'art. 7 c.c., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì agire per il risarcimento del danno. Tuttavia, mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio nome, la possibilità che da ciò gli derivi pregiudizio — il quale può essere, quindi, meramente potenziale ovvero di ordine soltanto morale — ai fini dell'azione risarcitoria, devono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano, ex artt. 2043 ss. c.c., sicché non solo è necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma questo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell'indebito utilizzatore sia configurabile un illecito penalmente sanzionato.

Cass. civ. n. 1503/1993

Per la tutela del diritto all'immagine e al nome è legittimato ad agire il solo titolare del diritto, e non anche una società commerciale che presenti, come ditta e come marchio, il patronimico della persona fisica lesa, salvo che la società sia stata investita del potere di esercitare tali diritti.

Cass. civ. n. 4785/1991

Ove nel corso di una campagna pubblicitaria siano stati usati l'immagine ed il nome di una persona fisica che sia legale rappresentante di una società per azioni avente come denominazione sociale il nome stesso del suo legale rappresentante, per attribuire a quest'ultimo una dichiarazione da lui non rilasciata, la società non è legittimata ad agire a difesa del diritto all'immagine e del diritto al nome del detto suo rappresentante, nemmeno in funzione della coincidenza tra denominazione sociale e nome patronimico del secondo, salvo che sia provata l'esistenza di un accordo tra la società stessa e la persona fisica-rappresentante legale, in forza del quale la prima sia stata investita del potere di esercitare a nome e per conto della seconda i diritti ad essa spettanti ex art. 6 segg. e 10 c. c.

Cass. civ. n. 2426/1991

La tutela del diritto al nome, nel caso che altri contesti alla persona il diritto all'uso del proprio nome o ne faccia indebitamente uso con possibilità di arrecargli pregiudizio, ai sensi dell'art. 7 c.c., è duplice e si risolve nella facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno. Ai fini della tutela risarcitoria — non sostituibile col rimedio della pubblicazione della sentenza, che attiene, invece, alla restitutio in integrum, sotto il profilo del completamento delle disposizioni concernenti la detta cessazione — non è, tuttavia, sufficiente l'illegittimità della condotta dell'agente, essendo necessario, perché sussista il danno risarcibile, che ricorra il fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., e quindi il dolo o la colpa dell'autore della violazione.

Cass. civ. n. 8081/1984

In caso di violazione da parte della moglie divorziata del divieto di uso del cognome del marito, quest'ultimo, può, ai sensi dell'art. 7 c.c., chiedere la cessazione del fatto lesivo ed altresì adire per il risarcimento del danno; tuttavia, mentre per l'inibitoria è sufficiente che l'attore dimostri, oltre all'uso illegittimo del proprio nome, la possibilità che da ciò gli derivi un pregiudizio (che può essere, quindi, meramente potenziale, ovvero di ordine solo morale), ai fini dell'azione risarcitoria, devono sussistere gli estremi soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c.: non è quindi soltanto necessaria l'esistenza di un pregiudizio effettivo, ma quest'ultimo, se non ha carattere patrimoniale, è risarcibile, ex art. 2059 c.c., soltanto ove nella condotta dell'indebita utilizzatrice sia configurabile un illecito penalmente sanzionato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 7 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E.M. chiede
giovedì 09/09/2021 - Marche
“Buongiorno,
sono socio fondatore di una Associazione culturale.
L'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione recita testualmente: "l'Associazione ......... è una libera associazione di fatto, apartitica e aconfessionale, rispettosa del pluralismo nell’informazione: essa non è organo o espressione di alcun partito politico o confessione religiosa."
Di recente tre soci (l'Associazione ne conta in tutto 16) si sono candidati in una lista (civica sulla carta ma pubblicamente appoggiata da alcuni partiti politici ) alle prossime elezioni amministrative comunali, senza peraltro darne preventiva comunicazione all'Associazione. Uno dei tre candidati (presidente dell'Associazione fino a maggio 2021) presentando la propria candidatura sul suo profilo social, tra le altre notizie riguardanti il proprio curriculum personale e lavorativo, scrive testualmente: " insieme ad altri amici nel ...... abbiamo creato l'Associazione Culturale ........., importante punto di riferimento del territorio, di cui sono stato presidente dal ..... al .....".
Fermi restando i diritti politici di ogni cittadino garantiti dalla Costituzione, chiedo un Vostro parere per sapere se l'utilizzo del nome dell'Associazione da parte di un socio per finalità di tipo elettorale possa costituire violazione dello Statuto o quanto meno dei doveri di lealtà e correttezza che ogni socio deve avere nei confronti dell'Associazione stessa.
Grazie, cordiali saluti.”
Consulenza legale i 13/09/2021
La risposta al quesito formulato, ovvero la valutazione circa l’emersione di condotte in violazioni dello Statuto da parte di alcuni associati per i fatti indicati, impone il richiamo all’art. 7 del c.c., alla cui lettura si rimanda.

Nello specifico, occorre fare riferimento alla tutela contro l’indebito uso del nome altrui da parte di soggetti terzi garantita dalla suddetta disposizione, tutela applicabile anche alle associazioni non riconosciute, come confermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23401 del 2015: “L’associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (cioè di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex articolo 2059 codice civile, comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l’assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all’identità ed all’immagine dell’ente” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 16/11/2015, n. 23401).

La tutela di cui all’art. 7 protegge il titolare del nome (in questo caso, trattandosi di ente, si deve far riferimento alla denominazione) contro qualunque suo utilizzo indebito in assenza di una autorizzazione da parte del titolare, attribuendo a quest’ultimo il diritto di chiedere al Tribunale la cessazione dell’utilizzo nonché il risarcimento dei danni, ove dall’indebito utilizzo fosse derivato un qualche danno per il titolare.

Declinando questa tutela nel caso prospettato nel quesito, sembra potersi affermare che l’utilizzo da parte di uno degli Associati della denominazione dell’Associazione per fini privati (elettorali, nel caso di specie), in assenza di una autorizzazione di quest’ultima per mezzo di una delibera convocata all’uopo, comporti il diritto per l’ente di agire contro l’associato per chiedere l’immediata cessazione dell’indebito utilizzo nonché il risarcimento dei danni. Tale indebito utilizzo per motivi politici da parte dell’associato, in forza di quanto contenuto nello Statuto dell’Associazione, ovvero l’affermazione di non essere un “organo o espressione di alcun partito politico”, potrebbe dar luogo anche ad un caso di esclusione dell’associato per gravi motivi da parte dell’assemblea dell’Associazione ai sensi dell’art. 24, III comma, c.c.

Raffaella G. chiede
sabato 14/09/2019 - Lazio
“Gent.ma Redazione,

con la presente, volevo avere informazioni in merito all'utilizzo dei miei titoli accademici e dei relativi servizi da me erogati fino al mese di Aprile 2019 presso una scuola di Roma, i quali risultano ancora presenti sul sito dell'Istituto, all'interno del PTOF (Piano offerta formativa a.s. 2018-19). Dopo una consulenza legale, attraverso le mie dimissioni, avevo richiesto la rimozione dal sito della scuola di tutte le attività che svolgevo (sportelli di consulenza rivolti alle famiglie,ruoli di Coordinatrice, Referente etc.). La scuola, seppur ha rimosso i miei servizi e il mio nominativo, non l'ha fatto nel documento ufficiale della scuola (Ptof è la carta d'identità della scuola) mantenendo ancora le mie attività, unitamente ai miei titoli accademici.
Pertanto, le famiglie che vogliono visionare il piano dell'offerta formativa, ignari delle miei dimissioni, pensano che io svolga ancora tali servizi nella struttura. Peraltro, la scuola, negli avvisi presenti nella pagina web, non ha mai comunicato attraverso il sito che sia il mio ruolo che le mie attività per l'anno che sta per iniziare, non saranno presenti. La mia domanda, di conseguenza è capire se ci sono gli estremi per chiedere un risarcimento da aprile ad oggi, per l'uso indebito da parte della scuola del mio nome, e come procedere in tal senso.Inoltre in questo servizio, posso chiedere a Voi, un supporto in termini legali e conoscere l'onorario per questa eventuale prestazione? Ringrazio in anticipo ed attendo un Vostro gentile riscontro.
Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 17/09/2019
La tutela del diritto al nome di cui all’art. 7 del codice civile, comporta che il titolare che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
L’azione diretta contro tale abuso è detta inibitoria.
Come ha osservato la Suprema Corte con la sentenza n.11129/2003 “In tema di tutela del diritto al nome, l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo, contemplata dall'art. 7 c.c., è subordinata alla duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto.”

Da ciò emerge dunque che la tutela inibitoria non possa essere esercitata in ogni caso ma solo in presenza dei predetti due presupposti.

Nella presente vicenda, appare pacifica la mancanza di consenso dell’utilizzo del Suo nome da parte della scuola in quanto leggiamo che Lei aveva richiesto la rimozione dal sito della scuola di tutte le attività che svolgeva.
Non altrettanto pacifico appare il potenziale pregiudizio (economico o morale) che da tale uso indebito sia derivato o possa derivare: in ogni caso, come sopra specificato, tale possibile pregiudizio andrebbe accertato in concreto dal giudice.

Quanto invece all’aspetto ulteriore dell’eventuale richiesta di risarcimento occorre sottolineare che per questo non sarebbe sufficiente la mera potenzialità ma occorrerebbe fornire in giudizio la relativa prova dei danni subiti (patrimoniali e/o non patrimoniali).
Infatti, nel diritto civile, uno dei principi basilari è quello relativo all’onere della prova consacrato nell’art. 2697 c.c. secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Quando si tratta di risarcimento danni, “ai fini dell’affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento.” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza n. 28995/17).
Insomma, non basta affermare di aver avuto un danno ma bisogna anche dimostrare che quel danno sia conseguenza di un inadempimento contrattuale oppure di un comportamento contrario alla legge.

Alla luce di ciò, la risposta alla domanda contenuta nel quesito (se vi siano gli estremi per richiedere un risarcimento) deve intendersi dunque negativa laddove i presunti danni non possano essere provati in sede giudiziale.
Conseguentemente, allo stato, non siamo in grado di formulare un preventivo per l’onorario per una eventuale assistenza legale in tal senso.
L’unica azione che al momento potrebbe essere fatta, in sede stragiudiziale, è una ulteriore diffida formale (a mezzo raccomandata a/r o pec) rivolta alla scuola con la quale si intima nuovamente all’ente l’immediata rimozione dal sito internet di qualsiasi riferimento al Suo nominativo con riserva in difetto di intraprendere azione legale presso le sedi più opportune.