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Sezione V - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'estinzione della fideiussione

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
765 La scadenza dell'obbligazione principale impone al creditore, nei confronti del fideiussore il dovere di agire, sanzione di questo è la perdita del diritto verso il fideiussore (art. 1957 del c.c.). Nel codice abrogato non si poneva simile dovere; la scadenza conferiva al fideiussore soltanto il diritto di agire contro il debitore , o per essere rilevato (art. 1919, n. 4), o por costringerlo al pagamento (art. 1933): quest'ultima disposizione era, per giunta, alquanto oscura. Il sistema del codice del 1865 non poteva mantenersi. Se il creditore ha il diritto di agire per realizzare il suo credito, tale diritto, con l'inerente facoltà, diventa un dovere nei rapporti del gerente. Affiora in tale situazione quel dovere di correttezza, che è norma di condotta anche nell'esercizio dei diritti (art. 1175 del c.c.); la sua trasgressione genera responsabilità, che si può realizzare in forma specifica con la perdita del diritto di credito contro il garante. Naturalmente il dovere del creditore non crea nel fideiussore il diritto alla previa escussione del debitore; il creditore può sempre, rispettando i termini stabiliti dall'art. 1957, rivolgersi al fideiussore piuttosto che al debitore, se non esista un dovere contrattuale di escussione del debitore.