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Sezione III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della comunione legale

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
130 Erano sorti dubbi sulla opportunità di mantenere questo istituto, che è praticato solo in poche regioni e tende anzi a cadere in desuetudine. Senonché è stato considerato che la comunione risponde pienamente, oltre che alle esigenze della vita moderna, a un alto senso di equità, poiché assicura alla moglie, che lavora, i frutti della sua collaborazione nella società familiare.
Per verità, se non era giustificata la riforma proposta dalla Commissione Reale, che aveva esteso la portata della comunione e incoraggiata largamente la costituzione convenzionale di essa, non sarebbe neppure opportuno sopprimere un istituto, che può dare felici risultati specialmente per garantire la condizione della moglie di fronte al marito.
131 Era stato suggerito di rendere obbligatoria l'annotazione nei registri immobiliari dell'acquisto di immobili effettuato dall'uno o dall'altro coniuge durante la comunione, che invece, secondo l'art. 214 del progetto (218 del nuovo testo), era soltanto facoltativa. Non si è creduto opportuno di accogliere la proposta, perché la inosservanza di tale obbligo sarebbe priva di sanzione.