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Sezione III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'interruzione della prescrizione

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1203 Ho conservato efficacia interruttiva della prescrizione non solo all'atto col quale - sia pure il giudice adito incompetente - s'inizia un giudizio di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e alla domanda proposta nel corso di un giudizio, ma anche all'atto di costituzione in mora (art. 2943 del c.c.), considerando che, se a tale atto si fosse negata efficacia interruttiva, si sarebbe addossato, specie in tema di prescrizioni brevi, un grave onere al creditore, costretto ad agire giudizialmente per mantenere in vita il suo diritto. Permane, naturalmente, l'efficacia interruttiva che consegue dal riconoscimento del diritto da, parte di colui contro, il quale diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944 del c.c.).
1204 L'art. 2128 del codice del 1865, nel determinare i casi di esclusione dell'efficacia interruttiva della domanda, dava luogo a dubbi d'interpretazione. Non era, chiaro da un lato se, negando tale efficacia alla domanda rigettata, intendesse riferirsi, come riteneva la prevalente dottrina, alla sentenza di rigetto per ragioni estranee al merito; non era chiaro, d'altro lato, se, negando parimenti efficacia interruttiva alla domanda, quando l'attore avesse da questa receduto, intendesse riferirsi alla rinuncia all'azione ovvero alla rinuncia agli atti del giudizio. Con maggiore chiarezza e con più razionale criterio sono nel nuovo codice disciplinati gli effetti dell'interruzione della prescrizione. Operata l'interruzione, s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; se però l'interruzione è avvenuta mediante notificazione di un atto introduttivo di un giudizio o mediante domanda proposta nel corso di un giudizio, la prescrizione non corre finché la sentenza che definisce il giudizio non sia passata in giudicato (art. 2945 del c.c., primo e secondo comma). E' ovvio che se questa, escludendo il diritto, rigetta la domanda, non è più possibile, come nel caso in cui l'attore rinunci all'azione, far questione di prescrizione o d'interruzione, ma nasce a favore dell'altra parte l'exceptio rei iudicatae. Il terzo comma dell'art. 2945 prevede il caso che il processo si estingua, e anche in questo caso - con notevole divario dal codice del 1865 che negava efficacia interruttiva alla domanda se il processo si fosse estinto per perenzione (art. 2128, terzo capoverso) - conserva efficacia interruttiva all'atto con cui il giudizio è stato iniziato e alla domanda che nel corso del giudizio è stata proposta, arrestando però l'effetto interruttivo alla data dell'atto o della domanda. Non sarebbe stato coerente privare d'efficacia interruttiva la domanda giudiziale per essersi il processo estinto e, in pari tempo, attribuire efficacia interruttiva a ogni atto di costituzione in mora non seguito da alcun processo. Non ho riprodotto la disposizione del primo capoverso dell'art. 2128 del codice anteriore, secondo il quale la nullità della citazione o intimazione per incompetenza dell'ufficiale giudiziario o per difetto di forma importava l'esclusione dell'effetto interruttivo dell'atto. Tale nullità non toglie che l'atto, inidoneo a produrre gli effetti di una domanda giudiziale, possa valere, quando ne abbia i requisiti, come atto di costituzione in mora.