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Articolo 102 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 102 Costituzione

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario [106; 1 c.p.p.].

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (1).

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (2).

Note

(1) Le sezioni specializzate si occupano di particolari materie e vi partecipano anche soggetti che non appartengono all'ordinamento giudiziario se presentano le competenze necessarie. Esse permettono di affrontare materie dall'elevata complessità senza violare il principio del giudice naturale (25 Cost.).
(2) Negli ordinamenti di common law la partecipazione del popolo all'esercizio della giurisdizione è di comprensione più immediata in quanto si realizza sia con il grand jury (chiamato a decidere se l'accusa presentata dal p.m. è idonea ad affrontare un processo) sia con la vera e propria giuria che deve giudicare l'imputato. Nel nostro sistema, invece, i cittadini esercitano la funzione giudicante nelle Corti d'assise (presso i Tribunali o le Corti d'appello) accanto ai giudici ordinari. Essi vengono scelti, a sorte, da appositi elenchi stilati dai Comuni e giudicano sui delitti più gravi.

Ratio Legis

Il primo comma introduce un principio che trova la sua ratio nella necessità di garantire l'indipendenza della magistratura (v. 101 Cost.) anche dagli altri poteri dello Stato. Il divieto di istituire giudici straordinari o speciali costituisce corollario del principio del giudice naturale (art. 25 Cost.). La partecipazione del popolo, invece, è conseguenza del disposto di cui al precedente art. 101 comma 1 della Costituzione.

Spiegazione dell'art. 102 Costituzione

La giurisdizione è una delle tre funzioni tipiche dello Stato e consiste essenzialmente nel potere di dare concreta attuazione alle norme dell'ordinamento giuridico. Essa viene attribuita a particolari organi dello Stato, in posizione di terzietà ed imparzialità, che rappresentano il potere giudiziario.

Per quanto concerne la giurisdizione ordinaria, essa è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e soggetti amministrativamente al Consiglio Superiore della Magistratura.

La giurisdizione ordinaria è dunque composta da:

  • quella penale, competente a giudicare sulle violazioni di norme penali;

  • quella civile, cui compete invece la tutela giurisdizionale dei diritti dei soggetti privati e si svolge su loro iniziativa (tranne in alcuni casi di c.d. volontaria giurisdizione).

Rientrano nella giurisdizione ordinaria il Giudice di Pace, il Tribunale, la Corte d'Appello, la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'appello, la Corte di Cassazione, il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale di sorveglianza.

Il secondo comma stabilisce inoltre il divieto di istituire giudici straordinari o speciali, ma ammette l'istituzione, in seno agli organi ordinari, di sezioni specializzate in determinate materie (ad es. il c.d. Tribunale delle imprese).

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