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Articolo 609 undecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Adescamento di minorenni

Dispositivo dell'art. 609 undecies Codice Penale

(1) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici(2), è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

  1. 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
  2. 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
  3. 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
  4. 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore(3).

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(2) Ai fini dell'integrazione della norma non è necessario che l'adescamento vada a buon fine.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera f), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Ratio Legis

Il legislatore ha recepito la Convenzione di Lanzarote criminalizzando il fenomeno noto come grooming, considerato lesivo della libertà individuale del minore.

Spiegazione dell'art. 609 undecies Codice Penale

Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva "se il fatto non costituisce più grave reato", solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.

Infatti, nell'ipotesi che quest'ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione del presente reato significherebbe di fatto punire due volte la medesima condotta, mentre qualora il reato fine fosse consumato, la condotta di adescamento si risolverebbe in un antefatto non punibile.

La norma presenta dunque natura sussidiaria e si configura solamente quando si compiano atti destinati a carpire la fiducia del minore, per commettere i delitti elencati, e si comprende dunque l'estrema difficoltà in cui può incorrere il giudice nell'accertare tale elemento psicologico, data l'assenza di atti integranti perlomeno la fattispecie tentata ex art. 56.

Massime relative all'art. 609 undecies Codice Penale

Cass. pen. n. 33257/2022

In tema di adescamento di minorenni, costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento - fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies cod. pen.

Cass. pen. n. 26266/2022

In tema di adescamento di minorenni, la sussistenza del dolo specifico, ove consistente nello scopo di commettere il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater cod. pen., deve essere necessariamente desunta facendo ricorso a parametri oggettivi, dai quali possa inferirsi il movente sessuale della condotta.

Cass. pen. n. 20427/2020

In tema di reato di adescamento previsto dall'art. 609-undecies cod. pen., il dolo specifico consistente nell'intenzione di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-bis 600-ter e 600-quater cod. pen., non deve necessariamente risultare manifesto da quanto esplicitato nella condotta direttamente posta in essere nei confronti del minore, ben potendo la relativa prova essere ricavata anche "aliunde".

Cass. pen. n. 36492/2019

Il reato di adescamento di minorenni, previsto dall'art. 609-undecies cod. pen., si consuma nel tempo e nel luogo in cui l'agente realizza le condotte descritte nella fattispecie incriminatrice; tuttavia, qualora l'illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la sua consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto.

Cass. pen. n. 17373/2019

In tema di reato di adescamento previsto dall'art. 609-undecies cod. pen., l'oggetto del dolo specifico deve riguardare anche gli atti sessuali che l'agente intende compiere carpendo la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce e, cioè, per mezzo dell'attività di adescamento descritta dalla fattispecie.

Cass. pen. n. 23173/2018

In tema di reati sessuali, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 609-undecies cod. pen. la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di età, essendo tale finalità estranea alle ipotesi di cui all'art. 609-quater, comma primo, n. 2) cod. pen. (Fattispecie in cui l'imputato si era spacciato per appartenente all'arma dei carabinieri al fine di ottenere un rapporto sessuale consenziente - e non a pagamento - con un minore).

Cass. pen. n. 8691/2017

In tema di reati sessuali, in forza della clausola di riserva prevista dall'art. 609-undecies cod. pen., il reato di adescamento di minori si configura soltanto quando la condotta non integra gli estremi del reato-fine neanche nella forma tentata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la configurazione da parte del giudice di merito del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne nella condotta dell'imputato, che aveva instaurato un intenso rapporto telefonico di natura esclusivamente sessuale con una minore degli anni quattordici, con richieste di invio di fotografie che la riproducessero nuda e proposte di incontri per consumare le pratiche sessuali oggetto delle conversazioni telefoniche, con la promessa di pagarle il prezzo del viaggio in treno per raggiungerlo).

Cass. pen. n. 16329/2015

Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva "se il fatto non costituisce più grave reato", solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine, in quanto, nell'ipotesi che quest'ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all'art. 609 undecies c.p. significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall'agente si risolverebbe in un antefatto non punibile. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la configurabilità del reato di tentativo di atti sessuali con minorenne ed esclusa quella del delitto di adescamento in relazione alla condotta di imputato che, con spasmodico invio di "sms" e organizzazione di incontri spirituali o di istruzione musicale, aveva cercato di circuire ragazzi minorenni).

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