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Articolo 8 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 8 Costituzione

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19].

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [2, 20] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (1).

Note

(1) L'ordinamento italiano accoglie il principio pattizio, in base al quale i rapporti con le confessioni religiose sono regolati mediante accordi tra le parti; mentre, però, per il Concordato con la Chiesa cattolica [v. 7] la dottrina è propensa ad orientarsi verso modelli di diritto internazionale, le intese sono considerate come convenzioni di diritto pubblico interno. La stipula delle intese consente alle confessioni religiose di derogare alla disciplina sui culti ammessi (così definiti in quanto, nel previgente ordinamento essi erano soltanto tollerati dallo Stato) del 1929. A partire dal 1984, lo Stato italiano ha cominciato a dare attuazione alla norma in esame, stipulando l'intesa con la Tavola Valdese, che ha reso inefficaci, nei confronti delle Chiese da essa rappresentate, le norme della legge del 1929. Successivamente sono state concluse ulteriori intese con altre confessioni religiose.

Brocardi

Sacrilegium

Spiegazione dell'art. 8 Costituzione

La Carta Costituzionale contiene, all'interno dei primi dodici articoli, i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano.

A differenza di altre Costituzioni straniere, il Costituente ha preferito inserire tali principi direttamente nel testo della Carta fondamentale, senza cioè relegarli in un preambolo separato, al fine di evitare qualsiasi dubbio sull'ampiezza della propria efficacia e sulla immediata applicabilità.

Così facendo, i principi non fungono solamente da criteri guida cui i poteri pubblici devono conformarsi, ma altresì come norme che vincolano l'interprete.

Lo Stato italiano è una Repubblica laica ed aconfessionale, vale a dire che manca una religione ufficiale. Corollario principale è che tutte le leggi, i regolamenti e l'attività della Pubblica Amministrazione sono conformati al principio di laicità, che non tollera indebite ingerenze della religione nella vita politica dei cittadini.

L'articolo in esame disciplina i rapporti tra o Stato e le altre confessioni religiose, sancendone innanzitutto l'uguaglianza di esse di fronte alla legge. Il nostro ordinamento permette dunque il pluralismo delle confessioni religiose, offrendole pari tutela.

La Repubblica, ispirandosi ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti, si impegna a tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose; stessa tutela che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce all'art. 10 -- dove sottolinea tra l'altro che il diritto include anche la libertà di cambiare la propria religione -- e all'art. 21 -- come parte del più ampio principio di non discriminazione.

Per lungo tempo, tuttavia, il principio è stato inteso come riconoscimento a tutti i credenti del diritto di professare liberamente il proprio credo e svolgere tutte le attività inerenti tali credenze, piuttosto che come principio dell'eguale disciplina dei rapporti con lo Stato. La tutela penale dei culti, ad esempio, contenuta nel vigente codice penale (codice Rocco, risalente al 1930), risulta differenziata: per questo motivo la Corte Costituzionale [v. 134], si è più volte attivata per attenuare queste differenziazioni, ad esempio dichiarando incostituzionale l'art. 724 c.p. (che puniva la bestemmia contro Divinità, Simboli e Persone venerati nella religione di Stato), proprio nella parte in cui faceva riferimento alla sola fede cattolica (sentenza n. 440 del 1995).

Il secondo comma prevede invece che le confessioni acattoliche godano di autonomia ed indipendenza, i quali si sostanziano essenzialmente in potere di autorganizzazione ed autodeterminazione, anche se entro i limiti del rispetto dell'ordinamento giuridico.

I rapporti con lo Stato sono regolati da apposite intese, le quali, una volta raggiunte, non possono essere unilateralmente modificate dallo Stato, occorrendo piuttosto una nuova intesa.

La scelta ordinamentale di di regolare in tal modo i rapporti ha determinato una situazione leggermente privilegiata della Chiesa Cattolica rispetto alle altre confessioni, dato che per essa vigono i Patti Lateranensi (v. art. 7), con apposita disciplina costituzionale.

Nel nostro Paese manca dunque una legislazione unitaria della libertà religiosa che garantisca dei livelli minimi di tutela, ferma restando la possibilità di raggiungere le intese di cui sopra.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

8 
Alle altre confessioni religiose il progetto di costituzione garantisce autonomia, libertà di ordinamenti e l'intervento dei loro rappresentanti nel definire i rapporti con lo Stato.

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