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Articolo 624

Codice Civile

Violenza, dolo, errore

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Dispositivo dell'art. 624 Codice Civile


La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse (1) quando è l'effetto di errore (2), di violenza (3) o di dolo (4). L'errore sul motivo (5), sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria (6), quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. L'azione si prescrive in cinque anni (7) dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

Note

(1) Sono interessati tutti coloro che possono trarre vantaggio dall'annullamento, ad esempio gli eredi legittimi oppure i chiamati in un testamento precedente.

(2) Essendo il testamento un negozio giuridico unilaterale [v. 1324], ossia posto in essere da una sola parte, non si richiede che l'errore sia riconoscibile [v. 1428], ossia individuabile da una persona di intelligenza media.

(3) L'articolo non precisa i caratteri della violenza; sia per la dottrina che per la giurisprudenza, la violenza nel testamento presenta un carattere meno grave di quello dei contratti. È sufficiente che essa sia stata determinante, ossia abbia inciso in maniera decisiva sulla volontà del testatore (es.: i ricatti psicologici esercitati su una persona anziana). La violenza fisica rende invece nullo [v. 1418] il testamento.

(4) Consiste in una serie di artifizi o raggiri posti in essere da una persona (non necessariamente la stessa che ne trae beneficio) per fuorviare la volontà del testatore. Il fatto che il dolo sia idoneo a influire in questo senso sarà da valutare caso per caso, in dipendenza delle circostanze ambientali, culturali o psicologiche.

(5) Ricorre quando il testatore ignora o conosce in maniera imprecisa delle circostanze che sono in grado di determinare la volontà: si deve trattare di fatti obiettivi e non della valutazione che di essi ha compiuto il defunto (es.: non è causa di annullamento l'erronea valutazione dello stato di bisogno di una persona).

(6) Non è necessario che l'errore risulti in maniera esplicita, ma solo che si possa desumere dalla scheda testamentaria.

(7) Questo termine non decorre prima dell'apertura della successione.


Ratio Legis


La disciplina dei vizi della volontà nel testamento si differenzia in alcuni punti da quella sul contratto [v. 1321] per la diversa funzione svolta: nei contratti si devono conciliare gli interessi della persona la cui volontà è viziata e quelli dell'altro contraente; nel testamento, invece, la volontà proviene da un'unica parte. Pertanto, se questa appare viziata, ossia non consapevolmente formata, non c'è motivo di non applicare le norme sulla successione legittima [v. Libro II, Titolo II].

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

303Seguendo il codice del 1865, il testo precedente (articolo 170) si limitava a regolare, fra le altre cause d'invalidità delle disposizioni testamentarie, l'errore-vizio nel suo particolare aspetto di errore sui motivi, e lasciava ai principi generali la determinazione dell'influenza dell'errore ostativo sulla validità delle disposizioni stesse. Nel libro quarto, in relazione ai contratti, sono ora state regolate, a differenza di quanto faceva il codice del 1865, entrambe le specie di errore, facendone derivare in ogni caso l'annullabilità dei contratti. Ciò mi ha indotto a modificare l'art. 624 del c.c., per evitare il dubbio che si sia voluto escludere del tutto l'errore ostativo in materia testamentaria. Con questo non si è inteso in nessun modo ampliare, nei confronti del codice del 1865, la sfera d'influenza dell'errore nelle disposizioni testamentarie.
A proposito dello stesso articolo, inoltre, era stato suggerito di specificare che il dolo o la violenza inficiano il testamento da chiunque siano adoperati. Ma ho tenuto ferma la dizione del progetto definitivo, poiché, come è stato osservato nella relazione a detto progetto, in dottrina e in giurisprudenza è ormai pacifico che la limitazione posta nell'art. 1439 del c.c., primo comma, è inapplicabile agli atti unilaterali.
Ho infine apportato una lieve, se pure sostanziale, variante al secondo comrna di questo stesso articolo, nel quale è prevista l'impugnativa per errore sui motivi. L'art. 166 del progetto definitivo condizionava l'impugnazione per errore sui motivi a due circostanze, e cioè che il motivo fosse espresso e fosse il solo determinante la volontà del testatore. Ho considerato che, richiedendo tali requisiti, si rendeva eccessivamente rigorosa la prova dell'errore, il che era tanto più grava, in quanto, nel sistema del progetto, anche le forme di errore-vizio, che di regola sono rilevanti per l'annullamento dei contratti, non sono rilevanti per le disposizioni testamentarie, se non in quanto rientrano nella categoria dell'errore sui motivi e se non presentano i requisiti che la legge richiede per tale forma di errore. Ho perciò ritenuto opportuno eliminare la condizione del motivo espresso, limitandomi a richiedere che l'esistenza del motivo si deve desumere dal testamento, attraverso l'interpretazione della volontà del disponente, il che importa che non sia indispensabile un'esplicita enunciazione del motivo. Naturalmente però la dimostrazione della efficienza causale del motivo e della sua efficacia determinante della volontà non deve necessariamente risultare dal testamento, ma si può anche desumere aliunde.
Analoga modificazione ho apportata per ovvie ragioni di euritmia nell'art. 787 del c.c., relativo all'impugnazione della donazione per errore sul motivo.

Sentenze relative a questo articolo

Cass. n. 24637/2010

Il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta. L'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza o meno del motivo erroneo, dedotto quale causa di annullamento del testamento, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici ed errori di diritto.

Cass. n. 2122/1991

Per affermare l'esistenza della captazione, la quale deve essere configurata come il dolus malus causam dans trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore per mezzo di sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, che siano da ritenersi idonei ad ingannare il testatore e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificialmente e subdolamente deviato.

Cass. n. 254/1985

In tema di errore ex art. 624 c.c. è necessaria la dimostrazione che la volontà del testatore sia stata influenzata in maniera decisiva dalla percezione, come reali, di fatti diversi dal vero. Analogamente, in tema di dolo o violenza, sempre ex art. 624 c.c., occorre la prova che i fatti di induzione in errore o di violenza abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi. Più in particolare, quanto al dolo, ad integrare la captazione non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore attraverso blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, sia pure interessati, ma è necessario l'impiego di altri mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute e alle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Cass. n. 1117/1975

È viziata la motivazione della sentenza che, nel rigettare la domanda di annullamento del testamento per violenza morale, ometta di tener conto dell'età, del sesso e della condizione del testatore.

Cass. n. 2132/1971

L'errore sul motivo, assunto dall'art. 624 c.c. quale causa di annullamento della disposizione testamentaria, è quello che cade sulla realtà oggettiva e non sulle valutazioni della medesima e della sua rilevanza in ordine ai fini perseguiti dal testatore.

Cass. n. 2007/1970

Il gradimento, manifestato dagli eredi potenziali nei confronti del contenuto di un testamento in corso di formazione, non è manifestazione di volontà giuridicamente idonea ad influire sulla libertà di autodeterminazione del testatore. Detto gradimento, anche se carpito da altro coerede potenziale, non può costituire errore sul motivo viziante la volontà testamentaria, poiché secondo l'art. 624, primo comma, c.c., l'errore sul motivo deve desumersi dallo stesso testamento al fine di rendere possibile la ricostruzione del processo formativo della volontà del de cuius e la individuazione del vizio invalidante.

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