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Articolo 581 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Concorso del coniuge con i figli

Dispositivo dell'art. 581 Codice Civile

(1)Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto(2) alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi [542](3).

Note

(1) Il comma è stato così modificato dall'art. 80, comma 1, D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Ha diritti successori:
- il coniuge putativo (v. art. 128 del c.c.) alle condizioni di cui all'art. 584 del c.c.;
- il coniuge separato se la separazione non sia stata a lui addebitata (v. art. 585 del c.c.).
Al contrario, non ha diritto a succedere:
- il coniuge separato a cui si stata addebitata la separazione (v. art. 585 del c.c.);
- il coniuge divorziato.
(3) Al coniuge spetta, inoltre, il diritto d'abitazione e d'uso sulla casa familiare di cui all'art 540 del c.c.. Si tratta di un legato ex lege che non va aggiunto alla quota di eredità ma va in essa ricompreso (v. sent. Corte Cost. n. 527 del 1988).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 581 Codice Civile

Cass. civ. n. 2754/2018

I diritti sull’abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti dall’art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona.

Cass. civ. n. 18354/2013

In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, c.c., è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta.

Cass. civ. n. 4847/2013

In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius".

Cass. civ. n. 355/2011

In forza della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, il coniuge superstite, in qualità di legatario "ex lege", è investito, sin dal momento dell'apertura della successione dell'altro coniuge, della titolarità di un diritto reale che lo rende partecipe della comunione ereditaria e che si configura come un diritto d'usufrutto diffuso pro quota su tutto il compendio ereditario e ricadente, quindi, su tutti i singoli beni che ne fanno parte. Ne consegue che il possesso che egli eserciti insieme agli eredi rispetto ad uno di questi beni trova radice in una comunione incidentale impropria o di godimento tra diritti qualitativamente eterogenei, in quanto la cosa è goduta per una quota dagli eredi a titolo di proprietà e per l'altra dal legatario a titolo di usufrutto. Lo stato d'indivisione ereditaria, pertanto, non è di ostacolo a che il possesso esercitato dal coniuge legatario "ex lege" su taluni beni sia qualificabile come possesso a titolo di usufrutto per la quota spettante ad esso ai sensi dell'art. 581 c.c., nel testo previgente all'anzidetta novella del 1975.

Cass. civ. n. 2540/2005

Nel caso di successione legittima, in ipotesi di concorso del coniuge con piú di un figlio legittimo e/o naturale, le quote di un terzo e di due terzi — rispettivamente spettanti al primo ed ai secondi ex art. 581 c.c. — presuppongono la pluralità dei figli, ma prescindono dal numero di essi. Ne consegue che — ove il giudice, che abbia accertato la paternità naturale, attribuisca al figlio naturale, in prospettiva anticipatoria delle ragioni ereditarie ad esso spettanti per successione al defunto genitore, un assegno di mantenimento a carico degli eredi del padre naturale — è erroneo coinvolgere tra i soggetti tenuti alla detta erogazione alimentare, a scomputo di quota ereditaria, anche il coniuge del de cuius atteso che i diritti conseguenti allo status di figlio naturale sono suscettibili di influire unicamente sulla consistenza economica della quota (pars quota di due terzi) spettante agli altri figli del de cuins ma nessuna incidenza possono avere sulla quota di pertinenza del di lui coniuge.

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Consulenze legali
relative all'articolo 581 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. chiede
lunedì 02/01/2023 - Liguria
“Buonasera avrei da chiedere su una questione se gentilmente mi potete aiutare: la casa dei miei genitori era ed é intestata solamente a mio padre, ora che è mancato ultra novantenne ci vive mia madre con la badante e l'amministratore di sostegno che è stato nominato visti i problemi di decadimento psicofisico di mamma, ha deciso di mettere in vendita la casa dicendo che la metà è comunque di appartenenza di mia mamma e bisogna solamente modificare i dati del catasto e quelli dichiarati sulla successione.
Ora, i miei genitori non erano in regime di separazione dei beni perché all'epoca nemmeno si pensava una cosa del genere, mio padre era operaio e mia madre casalinga,la casa era intestata certamente con il consenso di mamma solo a papà, i miei fratelli non vogliono assistere la mamma nei loro turni di week end mentre io lo faccio volentieri, essendo in 5 si tratterebbe poi di un fine settimana al mese ciascuno più o meno, ma rifiutandosi loro l'amministratore dice che bisogna assumere un'altra badante per i fine settimana, una per il mese di agosto e una per i festivi come l'8 dicembre, il lunedì di Pasqua ecc. Io farei senza problemi i miei turni e anche alcuni festivi, ma l' amministratore dice che devo comunque pagare anche io, ma a me non pare giusto perché preferisco fare io compagnia e assistere mia mamma piuttosto che pagare altri estranei e sborsare circa 6.000,00 euro annui (per figlio) che fatico a guadagnare . Peraltro i miei fratelli hanno dilapidato l'intero patrimonio dei nostri genitori dicendo poi che erano stati mamma e papà ad elargire contanti su contanti a loro.
Chiedo quindi se la casa coniugale che al catasto e in tutti i documenti é intestata solo a mio padre, ora può essere divisa a metà modificando gli estremi al catasto e considerata metà della mamma e perciò messa in vendita? E posso oppormi per la sequela di badanti che vuole imporre a mia madre che già mal sopporta quella che ha; volevo chiedere la revoca dell'amministratore di sostegno ma mi hanno detto che sarebbe una battaglia persa, i giudici non revocano mai. Grazie di cuore.”
Consulenza legale i 13/01/2023
Oggetto del quesito è un immobile, destinato a casa di abitazione familiare, caduto in successione alla morte del suo titolare esclusivo.
Eredi, si presume per legge (in quanto non viene fatto alcun riferimento ad una volontà testamentaria), sono il coniuge superstite ed i figli (più di uno).
In casi come questo norma applicabile è l’art. 581 c.c., secondo cui 1/3 dell’intero patrimonio ereditario (compresa la casa) va al coniuge, mentre i restanti 2/3 ai figli in parti eguali.
Al coniuge superstite, inoltre, compete il diritto di abitazione nella casa familiare e di uso dei mobili che la corredano ex art. 540 del c.c..

Stando così le cose, dunque, risulta certamente infondato quanto asserito dall’amministratore di sostegno, ovvero che il coniuge superstite ha diritto su quell’immobile ad una quota pari ad ½, a meno che non vi sia una diversa volontà testamentaria, a cui, si ripete, nel quesito non si è fatto cenno.
Tale situazione (1/3 al coniuge e 2/3 indivisi ai figli), peraltro, dovrebbe corrispondere con quella risultante al catasto, sempre che la denuncia di successione sia stata eseguita secondo i corretti riferimenti normativi.
Si tenga presente, infatti, che in sede di dichiarazione di successione, se l’attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari in essa indicati, vanno pagate le imposte ipotecarie, catastali, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali, pagamento che va effettuato proprio per eseguire la voltura catastale, sempre secondo le informazioni e le quote indicate nella dichiarazione di successione.

Solo un diverso titolo giuridico, ovvero un successivo atto negoziale, quale potrebbe essere una vendita o una donazione in favore della madre della quota di cui gli altri fratelli sono titolari su quell’immobile, potrebbe modificare le quote spettanti per legge a ciascuno degli eredi sullo stesso immobile, ma anche di questo non se ne fa cenno nel quesito.

Per quanto riguarda, invece, il quesito sull’operato dell’amministratore di sostegno, in questa sede non si conosce il contenuto del decreto di nomina (che deve indicare tra l’altro, ex art. 405 del c.c., l'oggetto dell'incarico, gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità).
Ad ogni modo, sarà bene interloquire con il giudice tutelare, evidenziando come la soluzione proposta dall'amministratore di sostegno, che vorrebbe assumere le badanti per i weekend e i festivi, non sia opportuna e risulti, anzi, eccessivamente dispendiosa, tanto più che almeno uno dei figli si offre di prestare personalmente assistenza alla madre. Peraltro, a quanto è dato capire, i relativi costi dovrebbero essere sostenuti per intero dai figli visto che la beneficiaria dell’amministrazione di sostegno, stando a quanto riferito, non disporrebbe di mezzi sufficienti.
Appare comunque ragionevole che il figlio che si offre di assistere personalmente la madre non debba sostenere i costi delle badanti.
Si suggerisce, in ogni caso, di valutare anche la presentazione al giudice tutelare di un’istanza, che naturalmente deve essere motivata, volta a ottenere la sostituzione dell’amministratore di sostegno ex art. 413 del c.c..

ANTONIO C. chiede
domenica 09/08/2020 - Lazio
“Buongiorno,
qualche giorno fa mia suocera è deceduta, era in comunione dei beni col marito rimasto in vita. Aveva solo una figlia, mia moglie. Sul conto corrente ci sono 140 mila euro.La Banca ha già assegnato metà della giacenza a mio suocero (70 mila euro circa) in quanto cointestatario del conto. Della restante parte, 70 mila euro, quanto perverrà a mia moglie? Aggiungo: mia suocera aveva una casetta in montagna intestata soltanto a lei, questa casetta fu donata con atto notarile circa vent'anni fa a mia moglie, riservandosi l'usufrutto vitalizio (così ha scritto il notaio). Possiamo fruire dell'esonero dalla dichiarazione di successione?
Grazie per l'attenzione.”
Consulenza legale i 18/08/2020
L’art. 1854 del c.c. disciplina il conto corrente intestato a più persone, disponendo espressamente che gli intestatari del conto sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Ciò comporta che, nel momento in cui uno degli intestatari del conto muore, questo si divide in tante unità ideali quanti sono gli intestatari.
Così, nel caso di conto intestato a due coniugi, si formeranno due unità ideali, di cui una rimarrà di proprietà del coniuge cointestatario superstite, mentre l’altra sarà quella che cade in successione.
L’istituto di credito presso cui è stato instaurato il rapporto di conto corrente ha, dunque, operato correttamente, consentendo al suocero, cointestatario superstite, di prelevare i soldi di sua pertinenza pari al 50% del saldo (euro 70.000,00), mentre l’altra metà dovrà essere bloccata in attesa che gli eredi presentino all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di successione.

Una volta in possesso di tale documento, lo stesso dovrà essere presentato alla banca, la quale, sulla base delle quote di eredità ivi spettanti, potrà procedere alla liquidazione in favore di ciascun erede della rispettiva quota (in tal senso dispone chiaramente il quarto comma dell’art. 48 del Testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni).

Per quanto concerne la concreta formazione delle quote, in assenza di alcuna volontà testamentaria della de cuius, trovano applicazione le norme dettate in tema di successione legittima, ed in particolare l’art. 581 c.c., secondo il quale nell’ipotesi di concorso del coniuge con un solo figlio, ciascuno di essi ha diritto alla metà dell’eredità.
Pertanto, il marito superstite e la figlia avranno diritto alla liquidazione di una quota pari ad euro 35.000,00 ciascuno.

Relativamente alla seconda delle domande poste, ossia come ci si deve comportare ai fini della indicazione nella dichiarazione di successione della donazione ricevuta dalla figlia ed avente ad oggetto la nuda proprietà di una casa di abitazione in montagna, occorre che di tale donazione se ne faccia menzione nel quadro ES della denuncia successoria, indicandovi il bene ed il diritto trasferito, gli estremi dell’atto notarile ed il valore della donazione.
Circa il valore della donazione, è richiesta l'indicazione sia del valore del bene donato come risultante dall’atto notarile di donazione, sia del c.d. valore attualizzato, ossia il valore dei beni, arrotondato all’unità di euro, alla data di apertura della successione.
Il valore va riferito alla piena proprietà (valore di mercato dei beni alla data di apertura della successione) anche per i beni donati con riserva di usufrutto, come nel caso di specie.

Per la riunione o ricongiungimento dell’usufrutto alla nuda proprietà, invece, è sufficiente presentare una voltura catastale alla competente Agenzia del territorio, con la quale va chiesto di registrare la cancellazione del diritto di usufrutto in seguito al decesso dell’usufruttuario (ovviamente, per tale voltura è indispensabile produrre il certificato di morte).


Laura M. chiede
mercoledì 21/09/2016 - Liguria
“UNA MIA CARISSIMA AMICA 80 ANNI VEDOVA CON UNA FIGLIA NON CONVIVENTE, GODE DI UNA PENSIONE SOCIALE DI € 600.
NEL MESE DI AGOSTO C.A. SI E' SPOSATA CON UN VEDOVO DI 85 ANNI PURE LUI CON UN FIGLIO NON CONVIVENTE, DOPO 40 ANNI DI RELAZIONE MA CIASCUNO A CASA PROPRIA. ORA CHE SI SONO SPOSATI LUI VIVE IN CASA DELLA MIA AMICA.

LA MOGLIE DEL VEDOVO DECEDUTA A FEBBRAIO HA LASCIATO L'APPARTAMENTO DOVE ABITA E UN APPARTAMENTO A COMO.

ORA STANNO FACENDO LA PRATICA DI SUCCESSIONE FRA IL PADRE E IL FIGLIO, AL 50%

LA MIA AMICA GRADIREBBE SAPERE,AVENDO FATTO LA SEPARAZIONE DEI BENI, COSA SUCCEDEREBBE ,NEL CASO CHE
UNO DEI DUE VENISSE A MANCARE,A QUELLO CHE RIMANE.”
Consulenza legale i 27/09/2016
Va opportunamente chiarito che le regole attinenti al regime patrimoniale dei coniugi (per cui i beni che ognuno dei due coniugi acquista in corso di matrimonio per effetto di successione rimangono sempre beni personali, e ciò vale sia nel caso in cui i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, ai sensi dell’art. 179 cod. civ. sia, a maggior ragione, nel caso in cui essi abbiano optato per la separazione dei beni) a nulla rilevano in fase successoria.
Nello specifico, la parte di patrimonio della ex moglie ereditata dal vedovo (eredità che attualmente costituisce suo bene personale e non può quindi essere oggetto di atti di disposizione da parte dell’attuale moglie, né può essere aggredito dai creditori di quest’ultima), nel caso di morte, essendo entrata definitivamente a far parte del suo patrimonio, per effetto della sua successione andrà non solamente al figlio ma altresì alla nuova moglie (e ciò indipendentemente che esista la separazione dei beni, la quale esplica i suoi effetti, lo si ripete, solamente mentre il coniuge è in vita).

Quindi, nel caso di morte del vedovo, si applicherà l’art. 581, per il quale, quando concorrano il coniuge (in questo caso, la nuova moglie) e un solo figlio (in questo caso, l’unico figlio nato dall’altro matrimonio), al primo spetterà la metà del patrimonio del defunto ed al figlio l’altra metà (50% ciascuno). Sarà ovviamente esclusa dalla successione la figlia della nuova moglie, in quanto discendente solo di quest’ultima e non del defunto.

Nel caso di morte, invece, della moglie, valgono le medesime regole: succederanno al 50% ciascuno il nuovo marito e la figlia, mentre sarà escluso dalla successione il figlio di lui.