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Articolo 471 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Eredità devolute a minori o interdetti

Dispositivo dell'art. 471 Codice Civile

(1)Non si possono accettare le eredità devolute ai minori(2) e agli interdetti(3), se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374 .

Note

(1) Ove l'accettazione dell'eredità devoluta ai minori e agli interdetti non avvenga col beneficio di inventario, la stessa si considera priva di effetti, sia come accettazione semplice che beneficiata. Il minore e l'interdetto non acquistano, pertanto, la qualità di erede per effetto dell'accettazione semplice fatta in loro nome e per loro conto.
(2) Per i minori l'eredità deve essere accettata dai genitori congiuntamente o da quello che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale (v. art. 320 del c.c.). Ove questi non possano o non vogliano accettare l'eredità, può essere nominato un curatore speciale (v. art. 321 del c.c.).
In entrambi i casi è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
(3) Anche per gli interdetti è necessario che il tutore chieda l'autorizzazione al giudice tutelare.

Ratio Legis

La norma intende tutelare determinati soggetti "deboli" dagli effetti patrimoniali pregiudizievoli che potrebbero conseguire ad un'accettazione semplice dell'eredità.

Brocardi

Nolle adire hereditatem non videtur, qui non potest adire

Spiegazione dell'art. 471 Codice Civile

La disposizione in esame prevede l’obbligo per i minori di anni diciotto e per gli interdetti di accettare col beneficio di inventario.

Il fondamento di tale obbligo risiede nell’esigenza di tutelare il patrimonio dei suddetti soggetti incapaci da eventuali eredità dannose in cui il valore dei debiti supera quello dei crediti.

L'accettazione col beneficio di inventario, infatti, impedisce l'effetto della confusione tra i patrimoni dell'erede e quello ereditario con conseguente limitazione della responsabilità dell'erede intra vires e quindi nei limiti del valore dell'attivo ereditario.

Un’eventuale accettazione pura e semplice di tali soggetti sarebbe nulla in quanto contraria a norma imperativa con conseguente permanenza in capo a questi ultimi del diritto di accettare entro il termine di prescrizione decennale previsto ai sensi dell’art. 480 del codice civile.

La necessità di accettare col beneficio di inventario determina la conseguente inammissibilità della decadenza dal beneficio di inventario così come previsto dall’art. 489 del codice civile.

L’accettazione col beneficio di inventario, stante l’incapacità di tali soggetti, sarà effettuata dal legale rappresentante debitamente autorizzato dal giudice tutelare:
  • ai sensi dell’art. 320 del codice civile in caso di minore rappresentato dai genitori;
  • ai sensi dell’art. 374 del codice civile in caso di minore o di interdetto rappresentato dal tutore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 471 Codice Civile

Cass. civ. n. 15267/2019

Qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 c.c., da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l'inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; se anche in tale termine non si provveda, l'accettante è considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.).

Cass. civ. n. 29665/2018

Una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia. Quando il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all'eredità esegue l'accettazione ex art. 471 c.c. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però sarà considerato erede puro e semplice. Il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato e, una volta divenuto maggiorenne, questi potrà valutare se conservare o meno il beneficio oppure rinunciare all'eredità.

Cass. civ. n. 21456/2017

L’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso, sicché l'eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace. Tuttavia, se a seguito dell'inefficace accettazione dell'eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante il soggetto già minore d'età non provvede- ai sensi dell'art. 489 c.c.- a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e segg. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore.

Cass. civ. n. 2276/1995

L'art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c., che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis. Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c. (nella specie, trattavasi di una divisione amichevole dei beni ereditari), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 471 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

DONATELLA P. chiede
mercoledì 17/07/2019 - Lombardia
“Quesito: Data di morte decuius 29/4/2018, due eredi maggiorenni e un minorenne hanno accettato con beneficio di inventario. Il decuius era locatore di un contratto di affitto (sei anni con rinnovazione tacita) che scade 15/7/2019. Né conduttore né colocatori (compreso rappresentante minori hanno dato disdetta).
Dalla data di scadenza del contratto io coerede/locatore ho 30 giorni di tempo per inviare all'agenzia delle entrate modello di proroga contratto e pagare la relativa imposta. Posso adempiere a quanto richiesto senza incorrere in problemi per la presenza dei minori? Il rappresentate dei minori puo' eccepirmi qualcosa? Tra l'altro entro 30 giorni dalla morte, indipendentemente dalla successione (che verrà fatta a fine mese) i contratti di cui il decuius era locatore dovevano essere volturati con semplice comunicazione all'agenzia delle entrate di chi sono gli eredi. Non ho ancora adempiuto perché non vorrei contestazione da parte del rappresentate dei minori che comunque non fa niente non paga imposta di registro non comunica proroga ecc ecc.”
Consulenza legale i 22/07/2019
Il decesso del locatore non fa venir meno il contratto di locazione, ma quest’ultimo continua con gli eredi del de cuius.
Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “la morte del locatore comporta solo una modifica soggettiva del rapporto di locazione, con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e la fattispecie va equiparata alla originaria locazione di più comproprietari nella quale ciascuno può locare ed agire per il rilascio” (così Cass. Civ., Sez. III., 14530/2009).

In un caso come quello descritto nel quesito, il rapporto locatizio, da intendersi proseguito con gli eredi, deve ritenersi altresì “rinnovato” per effetto della proroga tacita, in mancanza di disdetta alla scadenza.
Pertanto l’erede più “diligente” potrà provvedere all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate e a tutti gli adempimenti previsti, come il pagamento dell’imposta dovuta.

Peraltro, se il rappresentante legale del minore ha già provveduto effettivamente ad accettare l'eredità (naturalmente con beneficio d'inventario, che è la sola modalità consentita per accettare o rinunziare ad eredità devolute a minori: art. 471 del c.c.), si presuppone lo abbia fatto con l’autorizzazione del giudice tutelare, come prescrive l'art. 374 del c.c., n. 3.
Dunque egli non potrà eventualmente “eccepire” alcunché rispetto a quello che è un semplice adempimento di natura fiscale.

Deborah S. chiede
giovedì 11/07/2019 - Liguria
“Ho rinunciato all'eredità di mio padre a luglio 2018, a tre mesi dalla sua morte .
Ho una figlia che all'epoca aveva 2 anni.
Il notaio mi ha detto che non necessita di alcun atto di rinuncia perché essendo minorenne, ed essendo minorenne al momento della chiusura della successione non corre alcun rischio di vedersi accollata l'eredità.

Leggo ora che al compimento dei 18 anni, anche se sarà fra 15 anni, dovrà fare un atto di rinuncia. Anzi che sarebbe meglio che noi genitori facessimo una procedura in tribunale per farle già ora rinunciare all'eredità.

Chiedo delucidazioni, grazie”
Consulenza legale i 19/07/2019
Occorre in effetti chiarire meglio quanto è stato letto o riferito in materia di devoluzione di eredità a minori.
Per fare ciò non ci si può che riferire alle norme dettate a tal proposito dal codice civile, cominciando dall’analisi degli artt. 471, 485 e 487 c.c.

Dispone l’art. 471 c.c. che le eredità devoluti a minori e interdetti non possono essere accettate se non nelle forme della accettazione con beneficio di inventario.
In ordine a questa particolare forma di accettazione, il legislatore ha voluto distinguere a seconda che il chiamato all’eredità sia o meno nel possesso dei beni ereditari.
Ed infatti, l’art. 485 del c.c. dispone che, se il chiamato all’eredità "capace" si trova nel possesso dei beni ereditari, deve compiere l’inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o, comunque, della notizia della devoluta eredità.
Il successivo art. 487 del c.c., invece, attribuisce al chiamato all’eredità (sempre capace), che non sia entrato in possesso dei beni, di poter compiere la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario finchè non si prescrive il diritto stesso di accettare.
Il termine di prescrizione è regolato dall’art. 480 del c.c. e viene fissato, in via generale, in dieci anni dall’apertura della successione.

Quanto appena detto vale esclusivamente per coloro che, in quanto capaci, siano in grado di conseguire il possesso dei beni ereditari, mentre non può valere certamente per il minore, per il quale la legge presume che non possa semplicemente impadronirsi dei beni del defunto, comportandosi di fatto come se fossero divenuti suoi a tutti gli effetti e, così, divenire erede.
Poiché, dunque, il minore può solo accettare con beneficio di inventario, il legislatore all’art. 489 del c.c. gli concede il termine di un anno dal compimento della maggiore età per compiere l’inventario, sempre che nel frattempo, però, non si sia prescritto il termine decennale per compiere la dichiarazione di rinuncia o di accettazione.

Facendo applicazione dei principi sopra esposti al caso di specie, avremo che la figlia, dell’età di due anni alla morte del nonno, avvenuta nel mese di luglio 2018, potrà dichiarare entro luglio 2028 se accettare o rinunciare all’eredità del nonno.
Qualora entro tale termine dichiari di voler accettare l'eredità, avrà possibilità di compiere l'inventario fino al compimento del diciannovesimo anno, ossia fra circa 15 anni.
Dunque, quanto è stato letto con riferimento al compimento dei 18 anni, attiene soltanto all’ipotesi in cui il minore abbia, entro dieci anni dalla morte del de cuius, accettato l’eredità (accettazione che può essere soltanto fatta con beneficio di inventario).

Stando così le cose, le soluzioni che si propongono sono le seguenti:
  1. attendere il decorso dei dieci anni (ossia luglio 2028) e perdere così ex lege il diritto di accettare l’eredità senza dover porre in essere alcun atto giuridico;
  2. rinunciare prima dei dieci anni all’eredità del nonno. In questo caso, però, occorre rispettare il disposto dell’320cc, il quale impone, sia per l’accettazione dell’eredità che per la rinuncia, che il minore venga espressamente autorizzato dal Giudice tutelare presso il Tribunale del proprio domicilio.
Pertanto, entrambi i genitori dovranno presentare a tale Giudice tutelare un apposito ricorso, nel quale si darà atto dell’apertura della successione, della possibilità per il minore di diventare erede per rappresentazione (ex artt. 467 e ss. c.c.), nonché degli eventuali svantaggi, anche patrimoniali, che deriverebbero a quest’ultimo dall’acquisto dell’eredità. Soltanto una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale, i medesimi genitori potranno presentarsi innanzi al Notaio o al cancelliere del Tribunale per compiere l’atto di rinuncia in nome e per conto del figlio minore.

Si ritiene opportuno aggiungere che il termine decennale di prescrizione potrebbe essere abbreviato allorché vi siano altri eredi interessati all’acquisto dell’eredità, i quali potrebbero avvalersi del diritto loro riconosciuto dall’art. 481 del c.c., ossia richiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato (ovvero la figlia minore) dovrà dichiarare se accetta o rinuncia.
Trascorso il termine così fissato senza aver fatto alcuna dichiarazione, il chiamato prede definitivamente il diritto di accettare.


Daniele B. chiede
lunedì 29/01/2018 - Toscana
“Buongiorno, la morte di mio padre ha lasciato a mia madre e a noi 2 figli alcune proprietà cointestate anche ad altre persone.
Quindi nella ripartizione spetterebbero a noi figli alcune parti di poco valore (1/18), per cui avremmo solo oneri (tasse e spese) e nessun beneficio concreto.
Per questo sarebbe intenzione di noi 2 figli rinunciare all'eredità, lasciare tutto a nostra madre ed ereditare le proprietà solo alla sua morte.
Entrambi abbiamo figli minori, per cui subentrerebbe la rappresentazione (art. 467 C.C. ).
Cosa succederebbe in tal caso?
Possiamo noi genitori scegliere per loro il rifiuto dell'eredità per le stesse motivazioni (risparmio di spese inutili)?
Interviene un giudice tutelare? Può accogliere le nostre motivazioni?
Grazie.”
Consulenza legale i 05/02/2018
Correttamente chi pone il quesito sostiene che – con riguardo ai figli minori dei due figli chiamati all’eredità - opera la rappresentazione di cui all’art. 467 c.c..
Quest’ultima, infatti – in base a quanto stabilito nell’art. 468 c.c. - si applica solamente, in linea retta, a favore dei discendenti dei figli (come nel caso di specie) e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

Essendo tuttavia, nel caso di specie, i chiamati per rappresentazione minori d’età, e non essendo possibile che essi decidano per sé stessi, è necessario che un altro soggetto valuti al loro posto quale sia la scelta migliore nel loro interesse.
Questo soggetto, però, non sono i genitori ma è il Giudice tutelare.

Infatti, l’art. 320 c.c. che disciplina la rappresentanza dei figli minori da parte dei genitori, precisa che “I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

Occorrerà dunque presentare presso la Cancelleria del Tribunale del luogo in cui risiedono i minori (quella della cosiddetta “volontaria giurisdizione”) un ricorso al Giudice Tutelare, nel quale vanno illustrate le ragioni dei genitori in ordine alla richiesta autorizzazione alla rinuncia (la norma parla di “necessità” o “utilità” evidente).
Il Giudice, sulla base delle motivazioni addotte, valuterà quindi quale sia il preminente interesse del minore ed emetterà un decreto autorizzativo o di diniego.

E’ opinione comune, in effetti, che il rifiuto di un’eredità da parte di un minore sia un atto che va contro l’interesse di quest’ultimo e che pertanto il Giudice tutelare difficilmente può autorizzare. In realtà, come già detto, se si dimostra, o comunque risulta palese dalla situazione del patrimonio ereditario, che l’accettazione potrebbe costituire un inutile peso per il minore, poiché non porta alcun vantaggio (ma solo imposte, adempimenti burocratici, divisioni giudiziali etc.), il Giudice non avrà alcun motivo per rigettare la richiesta. L'importante è che l'istanza sia molto ben fatta.