Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 555 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Udienza dibattimentale di comparizione a seguito della citazione diretta

Dispositivo dell'art. 555 Codice di procedura penale

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame(1)(2).

2. [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione](3).

3. [Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione](3).

4. Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva(2).

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


(Udienza dibattimentale a seguito di citazione diretta)
1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell’articolo 210 di cui intendono chiedere l’esame.
2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1; l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

4. Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove, illustrandone esclusivamente l’ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1; inoltre, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva.
[omissis]

__________________

(1) Viene qui quasi integralmente ripreso il contenuto del comma 1 dell'art. 468 del c.p.p..
(2) Rubrica e comma modificati dall'art. 32, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia").
(3) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1, lett. a) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. "riforma Cartabia").

Ratio Legis

La norma trova il proprio fondamento nel fatto che, a seguito della fase predibattimentale, l’udienza dibattimentale diventa la prima udienza di svolgimento del giudizio. Dunque, trovano applicazione le norme sul giudizio, in quanto compatibili.

Spiegazione dell'art. 555 Codice di procedura penale

L’art. 555 c.p.p. (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) regolamenta l’udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta.

All’interno del sistema del rito tramite citazione diretta a giudizio come innovato dalla riforma Cartabia, l’udienza dibattimentale diventa la prima udienza di svolgimento del giudizio dopo la conclusione della fase predibattimentale.

Però, essa rappresenta un’udienza dibattimentale a tutti gli effetti. D’altronde, è lo stesso art. 555 c.p.p. a precisarlo: infatti, il comma 5 stabilisce che, ove non previsto in maniera differente, si osservano le disposizioni contenute nel Libro VII, in quanto compatibili. Dunque, si applicano le norme relative al giudizio, in quanto compatibili.

Infatti, il comma 1 (rivisto dalla riforma Cartabia) – ricalcando quasi interamente le previsioni di cui al comma 1 dell’art. 468 del c.p.p. – stabilisce che, almeno sette giorni prima dell’udienza dibattimentale, a pena di inammissibilità, le parti devono provvedere al deposito della lista testimoniale: cioè, le parti devono depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti, consulenti tecnici e imputati connessi ex art. 210 del c.p.p. di cui intendono chiedere l'esame.

Proprio per permettere alle parti di preparare la strategia difesa in dibattimento (con l’individuazione dei soggetti da esaminare), il comma 4 dell’art. 554 ter del c.p.p. ha previsto che, tra la data del rinvio dell’udienza predibattimentale e la data dell’udienza dibattimentale, debbano intercorrere almeno venti giorni.

Per quanto riguarda il contenuto specifico dell’udienza dibattimentale, il comma 4 dell’art. 555 c.p.p. (anch’esso modificato dalla riforma Cartabia) precisa le attività successive alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Nello specifico, alla stregua di quanto previsto dall’art. 493 del c.p.p. come ritoccato dalla riforma Cartabia, la norma prevede quanto segue:
  1. in seguito alla dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti formulano le richieste di prova, illustrandone esclusivamente i profili di ammissibilità ai sensi dell’art. 189 del c.p.p. e del comma 1 dell’art. 190 del c.p.p.;
  2. le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti inseriti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché degli atti di investigazione difensiva.

Con la riforma Cartabia, c’è stata l’abrogazione dei commi 2 e 3: ai sensi del comma 2, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero potevano richiedere patteggiamento e l’imputato poteva richiedere giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione; il comma 3 precisava che, in caso di reato perseguibile a querela, il giudice verificava se il querelante fosse disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

La riforma ha liberato il giudice dibattimentale da queste attività preliminari, lasciandogli soltanto incombenze istruttorie e decisorie. Queste attività preliminari sono state affidate al giudice predibattimentale. Per il comma 2 dell’art. 554 ter del c.p.p., la richiesta di giudizio abbreviato, patteggiamento, sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere nell’udienza predibattimentale. Il comma 4 dell’art. 554 bis del c.p.p. prevede la verifica da parte del giudice circa la rimessione di querela.

Massime relative all'art. 555 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 4372/2011

La persona offesa che si costituisca parte civile fuori udienza ha la facoltà di depositare la lista testimoniale prima della notificazione della dichiarazione di costituzione, e quindi ha il diritto, una volta costituita, all'ammissione delle prove testimoniali ivi indicate.

Cass. pen. n. 43211/2010

Nel rito a citazione a diretta la persona offesa non ancora costituitasi parte civile può validamente assolvere l'onere di presentazione della lista testimoniale mediante il deposito, prima del termine di sette giorni antecedenti l'udienza, di una memoria ai sensi dell'art. 90 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, App. Messina, 19 maggio 2008).

Cass. pen. n. 42058/2010

In tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza. (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale). (Rigetta, App. Lecce, 9/10/2009).

Cass. pen. n. 32742/2010

Ai fini della sussistenza degli estremi della desistenza volontaria di cui all'art. 56, comma terzo, c.p., nella specie con riguardo al reato di tentata estorsione, non è sufficiente, quando l'azione intimidatoria non si realizza in modo continuativo ma attraverso il succedersi di contatti verbali distanziati nel tempo, la pura e semplice condotta di inattività dell'agente nei periodi intermedi, richiedendosi che essa si sia protratta per un tempo sufficiente a dimostrare che vi sia stato un vero e proprio abbandono del progetto estorsivo.

Cass. pen. n. 25456/2009

Non possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, neanche a seguito di accordo delle parti per la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, atti contenuti nel fascicolo del P.M. ed affetti da inutilizzabilità cd. "patologica", per essere stati assunti in violazione del principio di garanzia espresso dall'art. 63 cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa a dichiarazioni autoaccusatorie rese al P.M. da indagato di reato connesso, cui non era stato rivolto l'avviso previsto dall'art. 64, comma terzo, cod. proc. pen.). (Annulla in parte senza rinvio, App. Palermo, 10 gennaio 2006).

Cass. pen. n. 46088/2008

Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen.. (Annulla con rinvio, Giud.pace San Severo, 8 Maggio 2007).

Cass. pen. n. 32706/2008

In tema di reati sessuali, l'omessa contestazione formale della circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter, ultimo comma, cod. pen. (fatto commesso su minori di anni dieci), non determina alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'imputato, in quanto l'età minore della vittima rappresenta un dato obiettivo non suscettibile di sindacato nè in fatto nè in diritto. (Rigetta, App. Bari, 5 Ottobre 2007).

Cass. pen. n. 14063/2008

La mancata comparizione del querelante - previamente ed espressamente avvisato che l'eventuale successiva assenza sarà interpretata come remissione tacita della querela - integra gli estremi della remissione tacita, sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta. (Rigetta, Trib.San Remo s.d. Ventimiglia, 9 Giugno 2006).

Cass. pen. n. 28573/2007

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la scelta della persona offesa di proporre querela, e non di presentare ricorso immediato al giudice, impedisce di subordinare la valutazione dei suoi successivi comportamenti all'iniziativa di conciliazione. Ne consegue che, se quest'ultima viene attivata, la mancata comparizione del querelante all'udienza assume l'inequivocabile valore di un'indisponibilità a revocare la manifestata volontà di punizione, a nulla rilevando che il giudice abbia significato nell'invito a comparire che l'eventuale assenza sarebbe stata da lui intesa come remissione tacita di querela, non potendo egli attribuire valenza extraprocessuale a un comportamento che ha valenza solo per il processo. (Annulla con rinvio, Giud.pace Trieste, 4 Dicembre 2006).

Cass. pen. n. 44272/2005

Nel computo del termine per il deposito della lista testimoniale deve essere applicata la disciplina generale relativa alla sospensione dei termini durante il periodo feriale; di conseguenza, se il processo non rientra tra quelli che vengono trattati nel periodo feriale, anche il termine per il deposito della lista deve tenere conto della sospensione dei termini nel periodo feriale. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che, a ragione della sospensione feriale, il termine per il deposito della lista dei testi in riferimento ad un processo fissato per il 16 settembre, dovesse essere determinato al 24 luglio, ed ha pertanto annullato con rinvio la decisione che era stata assunta in base ad una prova testimoniale indicata nella lista del P.M., depositata l'8 settembre, ammessa nonostante la decadenza dal termine eccepita dalla difesa). (Annulla con rinvio, Trib. Prato, 2 Dicembre 2003).

Cass. pen. n. 683/2004

La prova testimoniale richiesta dal P.M. che abbia depositato la lista oltre il termine perentorio di sette giorni previsto dall'art. 468 c.p.p., è inammissibile se la difesa abbia ritualmente eccepito ai sensi dell'art. 493 c.p.p. la decadenza dal termine. Pertanto, qualora le testimonianze siano state comunque ammesse, la loro valutazione effettuata dal giudice di merito nella sentenza è viziata da un errore di diritto rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Cass. pen. n. 24346/2003

Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, anche dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine per la comparizione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 456, comma 3, c.p.p., in quanto il richiamo operato dal nuovo terzo comma dell'art. 557 c.p.p. alle disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale in quanto compatibili, non esclude l'utilizzo del termine previsto per il giudizio immediato che pure è incompatibile con il rito davanti al giudice monocratico, in quanto il procedimento monitorio deve essere improntato a criteri di economicità e speditezza.

Cass. pen. n. 9180/2003

A seguito dell'entrata in vigore della normativa sul giudice unico, nell'ipotesi in cui, alla data di efficacia del D.L.vo n. 51 del 1998, sia stata fissata un'udienza dibattimentale innanzi al pretore, e sia mutata la sede di trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 47 D.L.vo n. 51 del 1998 — in applicazione del regime transitorio disciplinato dall'art. 222 del medesimo D.L.vo — non è necessaria l'emissione di un nuovo decreto di citazione ma è sufficiente la fissazione di una nuova udienza dinnanzi al tribunale per la quale non occorre osservare il termine minimo di comparizione, sempre che esso sia stato già concesso in occasione dell'emissione dell'originario decreto di citazione.

Cass. pen. n. 41129/2001

Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che, soltanto nella ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a «nuovo ruolo», la parte riacquista il diritto di presentare la predetta lista, in quanto il termine decorre nuovamente.

Cass. pen. n. 1817/1999

L'invito a comparire di cui all'art. 555 c.p.p. non è previsto anche per il procedimento per decreto penale di cui agli artt. 565 e 459 c.p.p. La nuova normativa (di cui alla legge 234 del 1997) lo ha introdotto soltanto nelle ipotesi di richiesta, da parte del P.M., di rinvio a giudizio per l'udienza preliminare di cui all'art. 416 c.p.p. ed in quella di emissione del decreto di citazione a giudizio ex art. 555 c.p.p. Analoga previsione non si rinviene né nell'art. 456 per il caso in cui il decreto che dispone il giudizio sia emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, né nel rinvio alle disposizioni di quest'ultima norma operato dall'art. 464 per il giudizio conseguente all'opposizione.

Cass. pen. n. 1827/1999

Allorché, in sede di atti preliminari al dibattimento pretorile si constata che il decreto di citazione a giudizio sia affetto dai vizi di cui all'art. 555, comma secondo, c.p.p., che ne comportano la nullità, la competenza a riemetterlo spetta, nell'ipotesi di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, al Gip e non al giudice del dibattimento, in quanto la rilevata nullità del decreto di citazione a giudizio ha impedito un valido passaggio del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio; nell'ipotesi, invece, in cui il decreto di citazione a giudizio non sia affetto da alcuna nullità, la competenza a riemetterlo spetta al giudice del dibattimento, in quanto, in caso contrario, si determinerebbe un'anomala regressione del procedimento, con la possibilità di consentire all'imputato l'esercizio di facoltà inerenti all'opzione per i procedimenti speciali che gli sono ormai precluse. (Fattispecie nella quale il pretore aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione per asserita genericità del capo di imputazione, che la S.C. ha escluso, ritenendo, conseguentemente, abnorme la declaratoria di sua nullità).

Cass. pen. n. 5101/1999

In tema di giudizio pretorile, la data del decreto di citazione va individuata in quella nella quale l'atto si è perfezionato con la sottoscrizione del P.M. e dell'ausiliario che lo assiste; in tale data, pertanto, e non in quella della notifica, si verifica la interruzione della prescrizione del reato. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva sostenuto che il reato era prescritto in quanto, pur essendo stato il decreto di citazione emesso tempestivamente, esso era stato notificato oltre i termini previsti dall'art. 160 c.p.).

Cass. pen. n. 2912/1999

Ai fini dell'interruzione del corso della prescrizione nel procedimento pretorile l'atto, completo dell'indicazione della generalità dell'imputato, del capo d'imputazione e delle persone da citare, con cui a conclusione delle indagini preliminari il P.M. richiede al pretore la fissazione della data dell'udienza e l'autorizzazione a citare le persone indicate, purché di data certa, rientra nel concetto di «decreto di citazione», la cui emissione è idonea a interrompere i termini della prescrizione del reato; conseguentemente, il completamento con la data di udienza e con le altre formalità previste dalla legge lo rende idoneo ad esplicare anche l'ulteriore funzione di vocatio in iudicium, non necessaria ai fini dell'interruzione della prescrizione. (Nella fattispecie la certezza della data di emissione della richiesta e della conseguente interruzione del termine prescrizionale è stata desunta dal timbro di ricezione dell'atto in pretura).

Cass. pen. n. 10/1997

Si deve escludere che l'omessa notificazione della citazione alla persona offesa precluda la progressione alla fase del giudizio e possa costituire una legittima causa di regressione del procedimento alla fase anteriore.

Cass. pen. n. 8/1995

L'inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 555, comma terzo, c.p.p., integra una nullità di ordine generale, a norma dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., che si verifica al momento della notificazione, perché se fra questa e la data fissata per il giudizio non intercorre il periodo stabilito di quarantacinque giorni, gli effetti complessivi della citazione non possono essere prodotti. (Nella specie la Corte ha precisato che, tra gli effetti della citazione che non si producono per l'inosservanza del termine suddetto, vi è la decorrenza del minor termine per richiedere la definizione anticipata del procedimento, alla quale dunque l'imputato conserva il diritto di ricorrere una volta dichiarata la nullità e rinnovata la citazione da parte del pubblico ministero).

Cass. pen. n. 19/1993

Il disposto dell'art. 143 att. c.p.p. in tema di rinnovazione della citazione a giudizio da parte del presidente dell'organo giudicante è attuativo di un principio desunto dalla sistematica processuale, sicché deve ritenersene la generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice che deve trattarlo, e, dunque, anche con riferimento al giudizio pretorile.

Nel caso in cui in un giudizio innanzi al pretore occorra procedere a rinnovazione della citazione dell'imputato a cagione del mutamento del giudice del dibattimento già iniziato, il provvedimento del pretore del dibattimento che ordini la restituzione degli atti al P.M. perché proceda a tale rinnovazione costituisce un provvedimento abnorme — come tale autonomamente impugnabile per cassazione — in quanto non solo attributivo al P.M. di una competenza funzionale spettante invece a detto pretore ai sensi dell'art. 143 att. c.p.p., ma altresì produttivo di una anomala regressione del procedimento alla fase anteriore.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.