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Articolo 479 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Questioni civili o amministrative

Dispositivo dell'art. 479 Codice di procedura penale

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa [193], può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato [324](1).

2. La sospensione è disposta con ordinanza, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione [606]. Il ricorso non ha effetto sospensivo [588].

3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione.

Note

(1) Ne sono un esempio l'altruità della cosa in relazione ad un'imputazione di furto o l'esistenza di un precedente matrimonio per il delitto di bigamia.

Ratio Legis

Le modalità di svolgimento dell'udienza si conformano al principio di concentrazione, in un'ottica di speditezza ed economia processuale.

Spiegazione dell'art. 479 Codice di procedura penale

Al di là delle ipotesi in cui il giudice è tenuto, se la questione è seria, a sospendere il procedimento per devolvere al giudice civile una questione relativa allo stato di famiglia o alla cittadinanza, la norma in commento prevede la facoltà in capo al giudice di sospendere il dibattimento, ma solo se la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità e tale controversia sia già pendente. Ulteriore limite è rappresentato dal fatto che la legge non deve porre limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

A fini esemplificativi, si può accennare alle situazioni in cui sia controverso se la cosa oggetto di furto appartenga effettivamente al proprietario o meno, in base ad un contratto di cui è controversa l'autenticità. La sospensione non può invece essere disposta se la legge civile pone limitazioni probatorie, come in tema di tutela della proprietà (v. art. 948 c.c.).

Avverso l'ordinanza di sospensione è poi possibile proporre ricorso per cassazione, il, quale tuttavia non sospende in alcun modo il procedimento.

Tuttavia, al chiaro fine di non consentire il dispiegarsi di rilevanti effetti sostanziali e processuali (quali ad esempio la decorrenza del termine di prescrizione del reato, il giudice può revocare, anche d'ufficio, l'ordinanza di sospensione, qualora il giudizio amministrativo o civile non si sia concluso entro un anno dall'ordinanza medesima.

Massime relative all'art. 479 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 8607/2012

In tema di bancarotta semplice, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., richieda la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto - allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto - a fornire allegazioni non solo in ordine alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.

Cass. pen. n. 43981/2009

La sospensione del procedimento penale per la pendenza di controversia civile o amministrativa, quale prevista dall’art. 479 c.p.p., può essere disposta, in applicazione estensiva di detta disposizione normativa, anche in sede di udienza preliminare, avuto riguardo alla sostanziale assimilazione della disciplina di tale fase procedimentale a quella del dibattimento, a seguito della riforma introdotta dalla legge 16 novembre 1999 n. 479.

Cass. pen. n. 41255/2008

In tema di reati di bancarotta, il giudice penale può disporre la sospensione del dibattimento a norma dell'art. 479 c.p.p. qualora sia in corso il procedimento civile per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. (Nel caso di specie, la S.C. ha rinviato a nuovo ruolo il processo in attesa della decisione della Corte di cassazione in sede civile sulla revoca della dichiarazione di fallimento).

Cass. pen. n. 176/2006

Il reato di falsità ideologica in atti pubblici è configurabile anche con riguardo ad atti dispositivi o negoziali della pubblica amministrazione. Tuttavia, quando la loro adozione risulta rimessa dalla legge ad apprezzamento discrezionale della P.A., per cui non sono determinate preventivamente le situazioni che possono causarlo, occorre che testualmente l'atto enunci il presupposto della sua emanazione onde fare pubblicamente fede dell'esistenza di tale presupposto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurasse il reato di cui all'art. 479 c.p. l'ordine di servizio con il quale era stata trasferita una pubblica dipendente per « esigenze di servizio» in realtà insussistenti, in quanto il provvedimento non conteneva alcuna indicazione delle circostanze contrarie al vero).

Cass. pen. n. 14972/2005

La sospensione del processo è un mezzo eccezionale cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta e cioè quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., per cui fuori da tali casi il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, disposta la trasmissione alla procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, aveva contestualmente sospeso il dibattimento in attesa dell'esito del procedimento per falsa testimonianza).

Cass. pen. n. 31074/2001

In tema di bancarotta, l'imputato che, ai sensi dell'art. 479 c.p.p., richiede la sospensione del dibattimento, in attesa della definizione del processo instaurato contro la dichiarazione di fallimento, è tenuto — allo scopo di consentire al giudice penale di valutare la opportunità dell'esercizio del proprio potere discrezionale sul punto — a fornire allegazioni non solo alla esistenza della procedura in sede civile, ma anche in ordine alla serietà della questione sollevata, atteso che costituisce presupposto, normativamente postulato, della invocata sospensione la complessità del giudizio instaurato in sede civile o amministrativa.

Cass. pen. n. 1188/2000

Nell'ipotesi di ricorso al T.A.R. avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 il procedimento penale non deve essere sospeso, poiché la legge non stabilisce, in materia, una pregiudiziale amministrativa ed attribuisce anzi al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato. Peraltro il giudice penale non è vincolato all'esito del procedimento instaurato davanti al giudice amministrativo, da cui l'inutilità di ogni sospensione del giudizio penale.

Cass. pen. n. 5544/1999

Se il giudice civile ha dichiarato il fallimento di persona insolvente, ritenuta imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c., il giudice penale deve bensì verificare la sussistenza della sua pronuncia, per accertare un elemento costitutivo indefettibile della fattispecie di reato fallimentare. Ma, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, tale accertamento è insufficiente ad integrare la prova della qualità di imprenditore, e cioè di soggetto attivo del reato, della persona dichiarata fallita, se essa è controversa ai fini dell'art. 2221 c.c. e 1 R.D. 267/42 per emergenze che inducano ad attribuire all'imputato lo svolgimento dell'attività di piccolo imprenditore, prevista dall'art. 2083 c.c.

Cass. pen. n. 2220/1999

In tema di violazioni edilizie, la sospensione dell'azione penale disposta dal giudice, che si ricollega alla richiesta di concessione in sanatoria, può durare per il periodo di sessanta giorni previsto dall'art. 13 della legge n. 47 del 1985 per il formarsi del silenzio-rifiuto. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la prescrizione del reato edilizio, non ritenendo computabile la sospensione effettuata dal pretore in misura eccedente quella obbligatoria ex art. 13 legge n. 47 del 1985, e non potendosi qualificare come sospensione facoltativa, in assenza delle condizioni previste dagli artt. 3 e 479 c.p.p.).

Cass. pen. n. 8046/1998

Ai sensi dell'art. 479, comma 3, c.p.p., il giudice può revocare anche di ufficio, per effetto del decorso dell'anno, l'ordinanza di sospensione emessa al dibattimento in attesa della risoluzione della controversia civile riguardante la dichiarazione di fallimento, assumendosi l'onere di risolvere direttamente la questione della assoggettabilità al fallimento. (Fattispecie in cui il giudice penale ha affermato la responsabilità per bancarotta patrimoniale e documentale dell'amministratore di una società cooperativa, ritenendo incontestabile, in base all'art. 2540, comma 2, c.c. e alla pacifica giurispruenza civile sul punto, la assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale).

Cass. pen. n. 503/1998

La sospensione del procedimento è un mezzo eccezionale cui il giudice, secondo i casi, deve o può far ricorso solo quando la legge espressamente lo prevede e cioè solo quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale, ovvero dalla risoluzione di una questione civile o amministrativa. In ogni altro caso, il giudice penale è tenuto a risolvere ogni questione pregiudiziale, pur con efficacia non vincolante.

Cass. pen. n. 1801/1997

In relazione alle questioni pregiudiziali il sistema dell'attuale codice di procedura penale prevede la possibilità di sospensione del giudizio penale solo in dipendenza di questioni pregiudiziali civili o amministrative e mai nel caso di pregiudiziali penali. (Fattispecie relativa a istanza di sospensione del giudizio di cassazione nelle more degli accertamenti giudiziali relativi a denuncia di indebite pressioni esercitate sui giudici di merito concorsi a pronunciare la sentenza gravata di ricorso per cassazione).

Cass. pen. n. 1095/1996

L'ordinanza emessa in dibattimento con la quale viene respinta la richiesta di sospensione del processo a causa della pendenza della procedura di sanatoria di un illecito urbanistico non è autonomamente impugnabile e deve essere impugnata insieme alla sentenza secondo il principio generale fissato dall'art. 586 c.p.p. La possibilità di impugnare autonomamente la sospensione del dibattimento in attesa della decisione di una questione civile o amministrativa prevista dall'art. 479 non è infatti estensibile all'ipotesi in cui la sospensione sia rifiutata.

Cass. pen. n. 1305/1993

La sospensione del dibattimento, prevista dall'art. 479 c.p.p. per la definizione della questione pregiudiziale, è ispirata ad esigenze di celerità ed economia, sicché ad essa può farsi luogo solo in presenza di determinate condizioni, la cui mancanza comporta l'irrilevanza della pregiudiziale e l'obbligo di procedere. La prima di tali condizioni, costituita dalla «particolare complessità» della controversia civile o amministrativa da cui dipende la decisione sull'esistenza del reato, è dettata allo scopo di scongiurare superflue stasi processuali, verificabili allorquando il giudice che procede possa pervenire agevolmente alla decisione, risolvendo anche la questione pregiudiziale. Il giudice è tenuto, pertanto, a motivare la sussistenza del requisito della particolare complessità della suddetta questione. (Fattispecie di bancarotta fraudolenta nella quale l'ordinanza di sospensione è stata annullata, in quanto adottata prima dell'inizio del dibattimento, senza, perciò, saggiare l'indefettibile aspetto della pregiudiziale, per il solo fatto che pendeva il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento)

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