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Articolo 447 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari

Dispositivo dell'art. 447 Codice di procedura penale

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte. Nel decreto di fissazione dell’udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice(1)(2).

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l’udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all’altra parte. Almeno tre giorni prima dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice. Nel decreto di fissazione dell’udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Almeno tre giorni prima dell’udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.
[omissis]

__________________

(1) Quanto al termine, la richiesta di patteggiamento può essere avanzata non solo nel corso delle indagini preliminari, ma anche nella successiva udienza preliminare, fino a che le parti non abbiano concluso la relativa discussione ex art. 446, comma 1.
(2) Comma così modificato dall'art. 25, co. 1, lett. d) d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

Come gli altri riti speciali, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (il cd. patteggiamento) risponde ad esigenze di snellimento e velocizzazione dei processi penali. Il patteggiamento permette una chiusura anticipata del processo in forza dell’accordo tra imputato e pubblico ministero, già nella fase dell’udienza preliminare o anche delle indagini: l’imputato volontariamente si sottomette alla sanzione penale, ma viene premiato con una serie di vantaggi, tra cui la diminuzione fino ad un terzo della pena in concreto.

Spiegazione dell'art. 447 Codice di procedura penale

L’art. 447 c.p.p. stabilisce che le parti (indagato o pubblico ministero) possono formulare la richiesta di patteggiamento già nel corso delle indagini preliminari.

Il comma 1 prende in considerazione l’ipotesi in cui sia stata presentata una richiesta congiunta oppure una richiesta con il consenso scritto dell’altra parte.
In questo caso, il giudice fissa, con decreto, l’udienza per la decisione sulla richiesta di patteggiamento, nella quale valuterà se sussistono i presupposti per l’emissione della sentenza di patteggiamento. Proprio per consentire questa valutazione, il fascicolo del pubblico ministero deve essere depositato nella cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell’udienza fissata. Se necessario, il giudice può assegnare al richiedente un termine per la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza all’altra parte.

Peraltro, sempre ai sensi del comma 1 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022), nel decreto di fissazione dell’udienza sulla richiesta di patteggiamento, deve esserci l’informazione all’indagato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Come precisato dal comma 2, all’udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono.

Invece, il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento sia stata presentata da una sola parte. In questo caso, il giudice fissa con decreto un termine entro cui l’altra parte deve esprimere il proprio consenso o dissenso. A tal fine, il giudice dispone che il richiedente provveda a notificare all’altra parte questo decreto.
Fino alla scadenza del termine stabilito dal giudice per esprimere il consenso o dissenso, non è consentita la revoca o la modifica della richiesta.

Se l’altra parte esprime il proprio consenso sulla richiesta, si procede a norma del comma 1: quindi, il giudice fisserà con decreto l’udienza per la decisione sulla richiesta; il decreto dovrà contenere l’informazione all’indagato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; dovrà esserci il fascicolo del pubblico ministero presso la cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell’udienza.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La legge delega detta al legislatore delegato i criteri da rispettare nella previsione della disciplina relativa all’informazione rispetto ai programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale.
Al fine di dare attuazione al predetto criterio, sono state introdotte norme specifiche e coordinate nel codice di procedura penale, che prevedono, accanto all’informazione della facoltà, per la persona sottoposta alle indagini, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come disciplinati nel complesso normativo organico di nuova creazione, analogo avviso nel decreto di fissazione dell’udienza in seguito alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari.

Massime relative all'art. 447 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 22972/2018

L'ordinanza anticipatoria dell'udienza adottata dal giudice nel corso del dibattimento non deve essere notificata all'imputato almeno sette giorni prima della nuova udienza, atteso che tale obbligo è previsto dall'art. 465 cod.proc.pen. esclusivamente nell'ipotesi di anticipazione della udienza nella fase degli atti preliminari, in cui non ha ancora avuto modo di esplicarsi pienamente l'attività difensiva attraverso la conoscenza di tutti gli atti del processo, ivi comprese le liste testimoniali.

Cass. pen. n. 47803/2008

Nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. Tale costituzione non è ammissibile nemmeno quando il procedimento speciale venga instaurato, ai sensi dell'art. 464 c.p.p., con l'opposizione al decreto penale di condanna ovvero, ai sensi degli artt. 446 comma 1, ult. periodo, e 458 comma 1 c.p.p., a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.

Cass. pen. n. 29965/2007

Il provvedimento con il quale il Gip, preso atto della revoca da parte del P.M. del consenso precedentemente prestato al patteggiamento, dispone la restituzione degli atti al medesimo non è abnorme, nè sotto il profilo strutturale, nè sotto quello funzionale, non generando alcuna stasi del procedimento. (Nell'affermare il principio in massima, la Corte ha ribadito che, una volta sottoposto l'accordo sulla pena al giudice, le parti non possono più revocare unilateralmente il consenso prestato al patteggiamento, evidenziando però come nel caso tale divieto venga violato, l'errore del giudice possa essere fatto valere impugnando la sentenza di primo grado).

Cass. pen. n. 20600/2007

Deve ritenersi ammissibile la costituzione di parte civile all'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari.

Cass. pen. n. 33634/2004

In tema di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di esclusione della parte civile va formulata, in applicazione analogica dell'art. 80, comma secondo, c.p.p., nell'udienza fissata ex art. 447 c.p.p. non oltre il momento di accertamento della costituzione delle parti. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza pronunciata ex art. 447 c.p.p. nella parte in cui il Tribunale aveva condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione in favore della parte civile).

Cass. pen. n. 344/2000

In tema di patteggiamento, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per l'udienza camerale prevista dall'art. 447 c.p.p. per la decisione sulla richiesta, (che, nella specie, essendo stata proposta personalmente dall'imputato, alla presenza del difensore, nel corso della precedente udienza di convalida dell'arresto, aveva ricevuto il consenso del pubblico ministero), costituisce una nullità a regime intermedio, atteso che, a norma dell'art. 447, comma secondo, c.p.p., la presenza delle parti in tale udienza non è obbligatoria, e che, in ogni caso, né il difensore né l'imputato hanno interesse a eccepire la suddetta nullità, non essendo più modificabile l'accordo raggiunto dalle parti.

Cass. pen. n. 2519/1997

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel corso delle indagini preliminari, il giudice non è abilitato a provvedere de plano ma deve fissare apposita udienza, della quale le parti devono essere rese edotte mediante notificazione o atto equipollente. In mancanza, la sentenza deve ritenersi nulla per violazione dell'art. 178 lett. b) e c) c.p.p.

Cass. pen. n. 11023/1996

In tema di patteggiamento, l'art. 447 c.p.p. consente la formulazione della richiesta già dalla fase delle indagini preliminari ancor prima che sia stata formulata e completata la contestazione dell'accusa, sicché l'accordo delle parti può legittimamente ricomprendere anche un delitto non contestato né più contestabile successivamente per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 517 e 518 c.p.p.

Cass. pen. n. 11214/1994

In tema di patteggiamento nel corso delle indagini preliminari, l'omessa disposizione del giudice di comunicazione alle parti del decreto di fissazione dell'udienza (peraltro non esteso in calce alla richiesta dell'imputato) integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui all'art. 182 comma secondo c.p.p.

Cass. pen. n. 3955/1994

Qualora l'istanza di patteggiamento venga formulata nel corso delle indagini preliminari, quantunque vi sia l'accordo delle parti sulla pena, il giudice non è abilitato a provvedere de plano, ma, al contrario, deve fissare apposita udienza, della quale le parti stesse devono essere rese edotte mediante la notificazione di cui all'art. 447, comma primo, c.p.p., ovvero atto equipollente. La mancanza sia della notifica, sia di un atto equipollente comporta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett. b) e c) stesso codice.

Cass. pen. n. 10366/1994

In tema di richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, dall'interpretazione sistematica degli artt. 447, comma 1 e 127 c.p.p. si desume che il difetto di notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza alla parte richiedente con la conseguente mancanza di partecipazione del P.M. e/o di intervento dell'imputato, comporta la nullità ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) c.p.p., ogni qualvolta detta parte non abbia assistito personalmente alla fissazione dell'udienza mediante decreto.

Cass. pen. n. 3245/1994

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata, a seguito di concorde richiesta nel corso degli atti preliminari alla dichiarazione di apertura del dibattimento, non può che considerarsi come pronunciata in camera di consiglio. Ne consegue che i termini di impugnazione vanno determinati ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a).

Cass. pen. n. 287/1994

Nell'ipotesi di richiesta di applicazione della pena formulata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., non è previsto che sia dato avviso dell'udienza fissata per la decisione alla persona offesa, sicché la mancata comparizione di questa non ha rilevanza e la pronuncia della sentenza in sua assenza non comporta alcuna violazione di legge.

Cass. pen. n. 591/1993

L'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel corso delle indagini preliminari, si svolge con procedimento camerale, a norma degli artt. 447, comma secondo, e 127 c.p.p. Di conseguenza, l'indagato detenuto, che abbia fatto inoltrare rituale istanza di «patteggiamento» e non abbia avanzato espressa richiesta di essere sentito, non deve essere tradotto in camera di consiglio.

Cass. pen. n. 9389/1992

In tema di patteggiamento, l'art. 447 c.p.p. attribuisce all'imputato la facoltà di presentare al giudice, nel corso delle indagini preliminari, la richiesta di applicazione della pena. La norma non subordina l'esercizio di tale facoltà a condizioni o termini: la richiesta, pertanto, libera nella forma, può essere presentata in qualsiasi momento delle indagini preliminari, anche prima che il pubblico ministero abbia proceduto alla formale contestazione dell'accusa; in tale ipotesi, tuttavia, spetta all'imputato indicare, oltre alla pena, il fatto-reato cui la stessa si riferisce per consentire al pubblico ministero di esprimere anche su di esso il proprio parere ed al giudice di controllare la corretta definizione dell'imputazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il P.M. aveva dedotto nullità ex art. 522 c.p.p., per difetto di contestazione, poiché era stato incluso nella richiesta di applicazione, e nella conseguente pronuncia, un fatto-reato ancora in fase di indagini preliminari).

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