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Dispositivo dell'art. 55 Costituzione

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati [56, 60] e del Senato della Repubblica (1) [57 ss.]. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere (2) nei soli casi stabiliti dalla Costituzione (3).

Note

(1) La struttura bicamerale del Parlamento è comune all'assetto istituzionale di quasi tutti i Paesi di democrazia classica. Si definisce bicamerale quell'assetto organizzativo del Parlamento che demanda l'esercizio della funzione legislativa a due diverse Camere. Tuttavia si distingue tra: a) bicameralismo perfetto, se ad entrambe le Camere sono attribuite medesime competenze, poteri e funzioni per cui le stesse sono su un piano di piena uguaglianza; b) bicameralismo imperfetto, nell'ipotesi in cui le competenze dei due rami del Parlamento siano diversificate. Al bicameralismo si contrappone il modello monocamerale, che concentra tutto il potere legislativo in un solo organo: tale modello, oggi, è quasi del tutto scomparso, in quanto il bicameralismo, se perfetto, consente un più ponderato esercizio della funzione legislativa e una più attenta valutazione dei provvedimenti legislativi; se imperfetto, consente di dare adeguata rappresentanza a interessi ed esigenze anche territorialmente differenziate (si pensi ad una Camera espressione degli interessi nazionali ed un Senato federale o delle Regioni).

(2) Accanto alle funzioni che vengono esercitate dalle due Camere «collettivamente», ma «disgiuntamente» (ad esempio l'approvazione di una legge), vi sono compiti che devono essere esercitati dai due rami del Parlamento «congiuntamente», attraverso la seduta comune dei membri della Camera e del Senato.

(3) I soli casi stabiliti dalla Costituzione sono: a) l'elezione del Presidente della Repubblica (v. 83); b) il giuramento del Presidente della Repubblica (v. 91); c) la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione (v. 90); d) l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (v. 104); e) l'elezione di un terzo dei giudici costituzionali (v. 135); f) la compilazione dell'elenco di cittadini tra cui devono essere sorteggiati i giudici aggregati che devono intervenire nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, innanzi alla Corte Costituzionale (v. 135). È da notare che, ad eccezione del giuramento e della messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, tali sedute riguardano sempre funzioni elettive.


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