1. I risultati delle intercettazioninon possono essere utilizzati [191] qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate [191] le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1 (1), quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati [103] (2).
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato[253 2].
(1) Sono i ministri di confessioni religiose, gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici, i notai, i consulenti del lavoro, i geometri, i ragionieri e, commercialisti, i medici, i chirurghi e i farmacisti, tutti coloro che svolgono una professione sanitaria ed ogni altro al quale la legge conceda la facoltà del segreto professionale [v. 202].
(2) L'eccezione al divieto di utilizzazione è costituito da un'eventuale testimonianza resa sugli stessi fatti oggetto delle conversazioni ovvero dalla divulgazione avvenuta attraverso i mezzi di comunicazione. La stessa eccezione è contenuta al comma 7 dell'art. 103.
L'articolo prevede l'inutilizzabilità delle intercettazioni assunte in violazione dei limiti stabiliti dagli artt. 266, 267 e 268 e di quelle provenienti da persone assistite dal segreto professionale o d'ufficio. In questi casi, il giudice deve disporre la distruzione a meno che non ritenga costituiscano esse stesse corpo di reato.