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Articolo 222 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Incapacità e incompatibilità del perito

Dispositivo dell'art. 222 Codice di procedura penale

1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità [144, 177-186]:

  1. a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
  2. b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; 69 disp. att.; 28 c.p.] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [290; 69 disp. att.; 30, 35 c.p.];
  3. c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [215 c.p.] o a misure di prevenzione;
  4. d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di interprete [143];
  5. e) chi è stato nominato consulente tecnico [225, 233, 360] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12].

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta ad assicurare la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonchè l'efficienza di tale fondamentale mezzo di prova.

Spiegazione dell'art. 222 Codice di procedura penale

A pena di nullità della perizia, la norma in esame elenca le ipotesi di incompatibilità con l’ufficio di perito.

Da un lato vi sono casi in cui il perito non presenta quelle qualità morali e professionali richieste dalla natura dell’incarico, mentre dall’altro lato vi sono casi in cui il perito stesso risulta in una posizione di conflitto d’interesse con l’oggetto del procedimento, o comunque non può avere un giudizio imparziale circa l’oggetto della perizia disposta dal giudice.

Oltre alle ipotesi qui elencate, si ricordi poi che non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone: a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice; c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo, secondo quanto disposto dall'art. 69 delle disp. att. del presente codice.

Massime relative all'art. 222 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 43797/2012

L'art. 222 c.p.p. vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso, ma non che assuma la veste di perito chi, essendo già stato nominato tale nel medesimo procedimento, si veda nuovamente conferire l'incarico da parte di un giudice diverso. (Nella specie, a seguito di modifica nella composizione del collegio giudicante, e in omaggio al principio dell'immutabilità del giudice, si era reso necessario procedere al rinnovo della perizia già disposta ed espletata).

Cass. pen. n. 38413/2003

Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di perito, quando l'incarico abbia ad oggetto la trascrizione di conversazioni intercettate, e quello di interprete chiamato a tradurre le conversazioni svolte in una lingua diversa da quella italiana. (In motivazione la Corte ha osservato che la traduzione non è eseguita riguardo al testo trascritto, bensì con riferimento alla comunicazione registrata, e che sarebbe irrazionale la separazione di attività utilmente condotte in modo unitario e dalla stessa persona).

Cass. pen. n. 12165/2002

L'incompatibilità alla prestazione dell'ufficio di perito prevista dall'art. 222, comma 1, lett. d), c.p.p. non opera con riguardo all'attività di trascrizione delle intercettazioni, disciplinata dall'art. 268, comma 7, c.p.p., atteso che il rinvio contenuto in tale disciplina alle forme, ai modi ed alle garanzie previste per l'espletamento delle perizie è da intendersi limitato alle norme concernenti le formalità di nomina, lo svolgimento delle operazioni e le relative comunicazioni, con esclusione invece, della equiparazione al perito della persona chiamata a eseguire le trascrizioni, dovendo questa - a differenza del perito, la cui funzione è quella di esprimere un «parere», ossia un «giudizio tecnico» - porre in essere soltanto una «operazione tecnica» connessa non ad un «giudizio» ma ad una finalità di tipo «ricognitivo».

Cass. pen. n. 8587/2001

L'assunzione dell'ufficio di perito da parte di chi abbia già svolto nell'ambito dello stesso procedimento compiti di interprete integra una nullità relativa che, come tale, è eccepibile, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182 c.p.p.

Cass. pen. n. 5886/1998

Nei confronti del consulente tecnico del P.M. nominato ex art. 233 c.p.p. fuori dei casi di perizia, non sussistono le cause di incompatibilità richiamate dal comma terzo dell'art. 225 c.p.p., previste, per evidenti ragioni di imparzialità richieste a tale ausiliario del giudice, esclusivamente per il perito di ufficio.

Cass. pen. n. 5386/1994

La nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e deve essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dall'art. 182 stesso codice.

Non sussiste la preclusione di cui all'art. 222, lett. e), c.p.p., nei confronti di chi abbia svolto le funzioni di tecnico previste dall'art. 135, comma 2, c.p.p., cioè di assistente dell'ausiliario e non del giudice e venga successivamente incaricato di effettuare la trascrizione della registrazione.

Cass. pen. n. 5421/1992

La nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e va pertanto eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti nell'art. 182 stesso codice. (Nella specie la nullità derivante dal conferimento dell'incarico di perito a persona che già aveva espletato, nel corso delle indagini preliminari, l'incarico di consulente del P.M., era stata eccepita dalla parte presente con l'impugnazione della sentenza di primo grado, e quindi tardivamente).

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Anonimo chiede
lunedì 03/10/2016 - Lombardia
“Buonasera. Ho in corso un processo penale riguardante ingiurie a mezzo facebook. Vorrei nominare come perito informatico di parte un mio caro amico, esperto in materia, col quale però ho un rapporto più stretto e intimo rispetto alla semplice amicizia senza però avere una relazione sentimentale di tipo ufficiale. Questa relazione può inficiare la sua perizia di parte? Il non rendere pubblico al Giudice la nostra amicizia può avere ripercussioni legali ? Quali potrebbero essere le conseguenze in caso il fatto emergesse durante il processo? Grazie”
Consulenza legale i 08/10/2016
Per la legge penale, non può essere nominato perito di parte, ai sensi dell’art. 222 del cod. proc. pen.: “a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.”
Al di là dei casi sopra descritti (nella lettera d, in particolare, rientrano i “prossimi congiunti”, come gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti), per quel che riguarda, in particolare, colui che è legato all’imputato da vincoli di amicizia o sentimentali non vi sono limiti, per cui egli può tranquillamente assumere il ruolo di perito di parte.

Si potrebbe forse porre il problema se il perito da nominare fosse quello “d’ufficio”, ovvero scelto dal giudice e super partes, poiché in questo caso ha l’obbligo di astenersi dall’incarico anche chi si trova nelle medesime situazioni in cui per legge deve astenersi anche il Giudice; tra queste, vi sono le “gravi ragioni di convenienza” (art. 36 c.p.c.), tra le quali, ad avviso di chi scrive, potrebbe eventualmente rientrare anche l’ipotesi del rapporto sentimentale tra il chiamato ad assumere l’incarico e la parte (benché, in effetti, non si ravvisi propriamente quella "gravità" cui accenna la norma).

Nel caso del perito di parte, tuttavia, tale problema non sussiste perché, come già detto, non vi è alcuna norma che ponga dei limiti all’assunzione dell’incarico (d’altra parte, se la nomina è “di parte”, è lecito attendersi una certa parzialità del perito, il che avviene spesso anche nei casi in cui non esistono rapporti di alcun tipo con l'imputato).

Non accadrebbe nulla, pertanto, se la circostanza emergesse nel corso del giudizio, ma il Giudice valuterebbe e vigilerebbe certamente con maggior rigore ed attenzione in ordine all’attendibilità del perito.
Esiste, infatti, una precisa fattispecie di reato in cui può incorrere il perito che – per diversi motivi, tra i quali potrebbero rientrare anche i particolari legami con l'imputato – renda delle dichiarazioni mendaci nella propria perizia: “Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte” (art. 373 c.p.).

Marco I. chiede
venerdì 29/07/2016 - Lazio
“HO UN PROCESSO PENALE IN CORSO, DEVO NOMINARE UN PERITO CHE MI FACCIA DA CONSULENTE IN QUESTO CASO UN ARCHITETTO PERCHE' SI TRATTA DI ABUSO EDILIZIO CON LOTTIZZAZIONE.
POSSO NOMINARE MIO ZIO CHE E' ARCHITETTO PER REDIGERE LA PERIZIA,O CI SONO IMPEDIMENTI DATO CHE C'E UN RAPPORTO DI PARENTELA .”
Consulenza legale i 11/08/2016
Per effetto di una combinazione di norme di diritto sia sostanziale che procedurale, non risulta possibile per lo zio dell’imputato assumere l’incarico di consulente di parte nel processo penale.

L’art. 225 del c.p.p. (“nomina del consulente tecnico”), infatti, stabilisce che “3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222, comma 1, lettere a), b), c) d)”.

L’art. 222 c.p.p. (“incapacità e incompatibilità del perito”), recita, a propria volta (limitatamente alle parti che qui ci interessano): “1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: (…) d) chi non può essere assunto come testimone [197, 197-bis] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [199] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [120,194 s.] o di interprete [143]”.

L’art. 199 c.p.p. (“facoltà di astensione dei prossimi congiunti”) statuisce: “1. I prossimi congiunti [3074 c.p.] dell'imputato non sono obbligati a deporre.”.

Infine, l’art. 307 del codice penale (“Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata”), al quarto comma, precisa: “Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”.

Conseguentemente, lo zio architetto, essendo “prossimo congiunto” della parte per la legge penale ed avendo la facoltà, in quanto tale, di astenersi dal testimoniare nel processo, non potrà essere neppure nominato perito di parte.