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Articolo 198 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Obblighi del testimone

Dispositivo dell'art. 198 Codice di procedura penale

1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte [497 2].

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale [63; 372, 384 c.p.].

Ratio Legis

Al fine di garantire una valida testimonianza, il legislatore ha ancorato l'ufficio del testimone ha a una serie di doveri processuali, nonchè a precise garanzie.

Spiegazione dell'art. 198 Codice di procedura penale

La norma in oggetto delinea i doveri processuali cui è tenuto il testimone. Difatti, dopo aver descritto i tradizionali obblighi propri dell'ufficio testimoniale, ovvero di presentarsi al giudice, di attenersi alle prescrizioni da lui impartite e di rispondere con verità, la norma inserisce la classica garanzia contro il rischio di self-incrimination, stabilendosi che il medesimo teste non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità.

La ratio sta dunque nel temperare il superiore interesse ordinamentale di perseguire l'accertamento della verità con quello atto a tutelare le persone coinvolte a vario titolo nel procedimento penale, al fine di impedire che i testimoni siano obbligati a dichiarare l'esistenza di fatti controproducenti.

Il teste è avvisato dell'obbligo di dire la verità sia all'inizio della deposizione, sia quando il giudice sospetti che la deposizione sia falsa o reticente ed in caso, all'esito del dibattimento, il giudice provvederà a denunciare il teste falso al P.M., trasmettendogli i relativi atti ex art. 207 comma secondo.

Massime relative all'art. 198 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 21784/2010

L'inosservanza del divieto per il testimone di assistere all'esame delle parti e degli altri testimoni non determina alcuna nullitą o inutilizzabilitą della testimonianza assunta, potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilitą di quest'ultima da parte del giudice. (Rigetta, App. Bologna, 29 maggio 2006).

Cass. pen. n. 41169/2008

Le dichiarazioni dell'imputato di reato collegato, pur se assunte irritualmente con forma della testimonianza e con la pronuncia della formula di cui all'art. 497, comma secondo, c.p.p., possono essere utilizzate dal giudice a fini probatori, sempre che non sia stata violata alcuna garanzia sostanziale, e segnatamente quella sancita dall'art. 198, comma secondo, c.p.p.

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