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Articolo 175 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Restituzione nel termine

Dispositivo dell'art. 175 Codice di procedura penale

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore [670]. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore(1).

2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato(2).

2.1. L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa(6).

2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato(3)(7).

3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento(4).

4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari [328]. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione [585] può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione [606].

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine [670].

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione(5).

8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344 bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione(6).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.
2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
[omissis]
8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.

__________________

(1) Il secondo periodo del presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modificazioni nella l. 22 aprile 2005, n. 60.
(2) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) de D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 11, comma 6, L. 28 aprile 2014, n. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014.
(3) Il comma in esame è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modificazioni nella l. 22 aprile 2005, n. 60.
(4) L’art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 21 febbraio n. 17, conv. con modificazioni, nella l. 22 aprile 2005, n. 60 ha soppresso il periodo che prevedeva che: “La richiesta per la restituzione del termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto.”
(5) Si tratta di una sorta di neutralizzazione dei termini prevista per evitare strumentalizzazioni.
(6) Comma introdotto dall'art. 11, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
Ai sensi dell'art. 88 del del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), nei procedimenti per reati commessi prima dell'1 gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione in termini ex comma 2.1. dell'art. 175 c.p.p., non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'art. 585 c.p.p. e la notifica alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che ammette la restituzione.
(7) Comma modificato dall'art. 11, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Quando la legge prevede un termine perentorio per compiere un atto e la parte non si attiva entro questo termine, c’è la decadenza da quel potere: cioè, la parte perde il potere di compiere quell’atto.
Il legislatore ha predisposto un rimedio processuale eccezionale per la parte che, senza colpa, non abbia potuto rispettare il termine perentorio: è la restituzione nei termini.
La ratio di tale istituto si ritrova nell’interesse meramente pubblicistico di permettere alle parti del procedimento penale di esercitare effettivamente i propri diritti, in un’ottica di tutela dell’equità e della giustizia tra le parti.

Spiegazione dell'art. 175 Codice di procedura penale

L’art. 175 c.p.p. prevede un rimedio processuale eccezionale per la parte che, senza sua colpa, non ha potuto rispettare il termine perentorio (previsto a pena di decadenza) per compiere un determinato atto.

Con “restituzione nel termine” si fa riferimento all’istituto che permette di eliminare l’effetto che si è verificato a causa del mancato compimento dell’atto nel termine perentorio stabilito dalla legge a pena di decadenza.

La norma è stata modificata dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022).

Il comma 1 prende in considerazione una prima ipotesi generale: il pubblico ministero, le parti private (imputato, parte civile, responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria) e i difensori possono chiedere la restituzione nel termine previsto a pena di decadenza, quando provano di non averlo potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore.

La forza maggiore consiste in un impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e che dipenda da cause a lui non imputabili (ad es., una catastrofe naturale), mentre il caso fortuito consiste in un evento talmente imprevedibile da non consentire di porvi rimedio (ad es., un blocco stradale o un errore di un operatore giudiziario).

Dato che l’onere probatorio è posto in capo all’istante, il dubbio circa l’esistenza dei presupposti gioca a sfavore della parte o del difensore.

Tra i soggetti legittimati, bisogna ricomprendere anche l’indagato (equiparato all’imputato ai sensi dell’art. 61 del c.p.p.) e, in base un’interpretazione sistematica del codice, la persona offesa (quantomeno nell’ambito delle indagini preliminari).

La richiesta di restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello in cui è cessato il caso fortuito o la forza maggiore.

Appare fondamentale precisare che l’istituto in esame trova applicazione anche in fase di esecuzione della pena: l’art. 670 del c.p.p. stabilisce che il condannato, nel richiedere la non esecutività del provvedimento definitivo, può anche chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione quando sussistono i presupposti a norma dell’art. 175 c.p.p.

Il comma 3 precisa che la restituzione nel termine può essere concessa soltanto una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
La ratio è quella garantire non solo l’economia processuale, ma anche la tutela della stabilità delle situazioni giuridiche scaturenti da una sentenza non tempestivamente impugnata.

Ai sensi del comma 4, il giudice procedente decide sulla richiesta con ordinanza.
Se ci si trova nella fase delle indagini preliminari, competente a decidere sarà il giudice per le indagini preliminari. Invece, se già è stata pronunciata una sentenza o se è stato pronunciato un decreto penale di condanna, sulla richiesta provvede il giudice che sarebbe (ed eventualmente sarà) competente per l’impugnazione o per l’opposizione.

L’ordinanza di accoglimento della richiesta deve essere motivata (art. 125 del c.p.p.).

Il comma 7 dell’art. 175 c.p.p. stabilisce che il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

I commi 5 e 6 precisano che l’ordinanza, che decide sulla richiesta, può essere impugnata:
  • ai sensi del comma 5, l’ordinanza di ammissione alla restituzione nel termine può essere impugnata solo insieme alla sentenza che viene emessa nel relativo procedimento (quindi, l’ordinanza non può essere impugnata autonomamente);
  • il comma 6 stabilisce che l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione nel termine può essere autonomamente impugnata con ricorso per Cassazione.

Poi, il comma 2 prende in considerazione un caso specifico: quello dell’imputato condannato con decreto penale, quando egli non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento. In tal caso, a meno che non vi rinunci espressamente, il condannato può richiedere di essere restituito nel termine per proporre opposizione. Infatti, il decreto penale di condanna, se non opposto, diventa esecutivo ed è equiparabile a tutti gli effetti ad una sentenza di condanna.

Il nuovo comma 2.1, introdotto dalla riforma Cartabia, disciplina un’altra ipotesi specifica di restituzione in termini per l’imputato giudicato in assenza nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 420 bis del c.p.p. (quando il giudice procede in assenza poiché ritiene provata l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato o perché l’imputato è stato dichiarato latitante o si è sottratto in altro modo alla conoscenza della pendenza del processo). Se l’imputato giudicato in assenza prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa, egli può chiedere di essere rimesso nei termini per proporre impugnazione, a meno che non vi rinunci espressamente.

Il comma 2-bis (come modificato dalla riforma Cartabia) precisa che la richiesta ex comma 2 (restituzione in termine per opposizione al decreto penale) e la richiesta ex comma 2.1 (restituzione in termine per impugnazione di sentenza pronunciata in assenza) vanno presentate entro trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Come visto, il comma 4 precisa che, se già è stata pronunciata una sentenza o se è stato pronunciato un decreto penale di condanna, sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che sarebbe (ed eventualmente sarà) competente per l’impugnazione o per l’opposizione.

Anche in tal caso, l’ordinanza di accoglimento va motivata (art. 125 del c.p.p.).
E, come detto, seguendo il comma 7, se il giudice accoglie la richiesta, egli ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

Ai sensi del comma 8, se è concessa la restituzione in termine per opposizione al decreto penale (comma 2), ai fini della prescrizione del reato, non si tiene conto del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto penale di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza ce concede la restituzione.

Il nuovo comma 8-bis (introdotto dalla riforma Cartabia) prevede che, nel caso di concessione della restituzione nel termine per impugnare (comma 2.1), ai fini dell’improcedibilità di cui all’art. 344 bis del c.p.p. (improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione), non si tiene conto del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544 del c.p.p. (termine per la redazione della motivazione della sentenza), come eventualmente prorogato ai sensi dell’art. 154 delle disp. att. c.p.p., e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

Come già visto, i commi 5 e 6 precisano che l’ordinanza, che decide sulla richiesta di restituzione in termini, può essere impugnata:
  • il comma 5 precisa che l’ordinanza di ammissione alla restituzione nel termine per proporre impugnazione della sentenza od opposizione del decreto penale può essere impugnata soltanto insieme alla sentenza che decide sull’impugnazione o sull’opposizione (quindi, l’ordinanza non può essere impugnata autonomamente);
  • il comma 6 stabilisce che l’ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione nel termine può essere autonomamente impugnata con ricorso per Cassazione.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
Il sistema dei rimedi, come da delega, è stato interamente rimodulato e arricchito.
In primo luogo, si è previsto che l’imputato giudicato in assenza, oltre ai casi già previsti di caso fortuito e forza maggiore (che valgono anche per l’imputato presente e tanto più per gli imputati assenti), è restituito nel termine per proporre impugnazione anche nei casi di assenza previsti dall’articolo 420 bis, commi 2 e 3 (ossia di assenza non fondata su elementi di certezza ma ritenuta provata dal giudice, oltre che di assenza derivante da sottrazione volontaria).


In questo caso, da un lato, l’imputato deve dimostrare di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa e, dall’altro, non deve risultare che egli abbia avuto conoscenza della pendenza del processo.
I due elementi di ammissibilità cui l’istanza è subordinata, in connessione con il complessivo sistema dei rimedi, servono allo scopo di impedire l’utilizzo dello strumento da parte di chi, pur formalmente assente, ha successivamente avuto conoscenza della pendenza del processo in tempo utile per intervenire e, soprattutto, proporre impugnazione nei termini ordinari.


In questi casi, infatti, per prima cosa, egli sarebbe potuto intervenire nel processo e avvalersi dei rimedi interni alla fase e, in secondo luogo, avrebbe potuto proporre impugnazione nei termini.
Il ritorno, seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata su elementi di certezza (per i quali, invece, solo una dichiarazione erronea di assenza consentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della remissione in termini per l’impugnazione discende dalla circostanza che la delega ha contestualmente introdotto per l’assente un onere aggiuntivo per proporre appello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezione di domicilio successivi alla sentenza.


Il rimedio più coerente con questa scelta, che tende a precludere la proposizione dell’impugnazione per l’assente che non si manifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugnazione, per i casi in cui davvero l’imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa.

Massime relative all'art. 175 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 28912/2019

Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 07/12/2017).

Cass. pen. n. 47059/2018

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, legittimato a proporre la relativa istanza è anche il difensore (di fiducia o d'ufficio) sprovvisto di procura speciale, non trattandosi di attività specificamente ed espressamente riservata all'imputato.

Cass. pen. n. 42043/2017

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la richiesta di restituzione nel termine ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 21200/2017

In tema di impugnazioni, l'espulsione non costituisce un impedimento legittimo ed assoluto, nè una causa di forza maggiore, ostativa all'esercizio dei diritti di difesa e che impedisca di proporre impugnazione, poiché la facoltà di impugnare può esercitarsi anche mediante deposito dell'atto presso un agente consolare all'estero oppure spedendo l'atto con raccomandata, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il diritto di restituzione in termini del ricorrente).

Cass. pen. n. 16416/2017

In tema di processo celebrato in assenza dell'imputato, la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta da un atto compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica soltanto con l'iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato possa essere desunta dai rilievi foto-segnaletici compiuti dalla polizia giudiziaria nell'ambito di accertamenti aventi ad oggetto l'illecito di cui all'art. 14, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 289 del 1998, prima della formale iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato).

Cass. pen. n. 15771/2017

La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato spetta, ex art. 175, comma quarto, cod. proc. pen. al giudice che procede e, quindi, nel caso in cui sia emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, al tribunale, quale giudice che procede al dibattimento, e non al giudice per le indagini preliminari.

Cass. pen. n. 14783/2017

La restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto, che avrebbe la funzione di informare l'interessato circa l'esistenza e il contenuto di un provvedimento di cui egli ha già effettiva conoscenza, tanto da averlo indicato al giudice dell'impugnazione o, nei casi richiamati, dell'esecuzione, come oggetto del gravame che ha inteso proporre.

Cass. pen. n. 8713/2017

La previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. - secondo cui, nell'ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi del comma secondo del predetto articolo nella versione antecedente le modifiche operate dalla legge n. 67 del 2014, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione - non è suscettibile di estensioni analogiche "in malam partem", non potendo in particolare ricomprendere, ai fini della sterilizzazione dei tempi di prescrizione, l'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione accerti, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione, disponendone la rinnovazione.

Cass. pen. n. 3631/2017

Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sono idonei a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che legittimano la restituzione nel termine -, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.

Cass. pen. n. 1311/2017

Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell'imputato di ottenere la rinnovazione dell'istruzione in appello senza i limiti e a prescindere dalle condizioni dettate dall'art.603, comma quarto, cod. proc. pen. - disposizione abrogata dal'art.11, comma secondo, legge 28 aprile 2014, n.67, ma tuttora applicabile ai procedimenti indicati nell'art.15-bis, comma primo, stessa legge (articolo inserito dalla legge 11 agosto 2014, n.118) - purché, secondo le regole ordinarie, per ciascuna prova richiesta sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l'ammissione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di rinnovazione totale o quanto meno parziale dell'istruttoria, formulata in entrambi i casi in maniera del tutto generica).

Cass. pen. n. 21/2017

In tema di restituzione del termine per impugnare una sentenza contumaciale, il termine per presentare la richiesta ex art. 175, comma secondo bis cod. proc. pen. decorre dal momento dell'effettiva conoscenza del provvedimento, che può considerarsi raggiunta a seguito della notifica del provvedimento di cumulo di pena, che riporti gli estremi della sentenza, anche nel caso in cui ad esso non sia allegata la motivazione.

Cass. pen. n. 52274/2016

La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento.

Cass. pen. n. 48737/2016

L'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo. (Nella specie, la S.C. ha escluso la possibilità di restituzione in termini per proporre impugnazione, non ravvisando caso fortuito o forza maggiore nell'omesso controllo del deposito della sentenza da parte del difensore di fiducia, e nella conseguente mancata verifica del decorso del termine per impugnare).

Cass. pen. n. 139/2016

In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, il giudice, a norma dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 67 del 2014, è tenuto a verificare, sulla base di idonee allegazioni dell'interessato - che indichino le ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato - e in forza degli ordinari poteri di accertamento, che l'istante non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento. Ne consegue che il mancato superamento di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a tale conoscenza impone di disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine, in quanto l'interessato, a fronte della notificazione del decreto di condanna a mani del padre, capace e convivente, non aveva dedotto circostanze specifiche ostative della conoscenza effettiva del provvedimento, restando così precluso l'accertamento da parte del giudice).

Cass. pen. n. 44509/2015

Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito; tuttavia, l'istante ha l'onere di provare rigorosamente - mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo - il verificarsi della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione e non può limitarsi ad allegare a sostegno del proprio assunto dichiarazioni provenienti da lui o da altri difensori interessati.

Cass. pen. n. 21393/2015

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 17 del 2005, conv. in l. n. 60 del 2005), avendo previsto una sorta di presunzione "iuris tantum" di mancata conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del procedimento, ha posto a carico del giudice l'onere di reperire in atti l'esistenza di una eventuale prova positiva da cui possa desumersi la effettiva conoscenza del provvedimento di condanna, con la conseguenza che la mera regolarità formale della notifica, eseguita, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., presso il difensore d'ufficio nominato all'imputato, non può essere considerata dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà del destinatario di non impugnare la sentenza contumaciale o di non opporre il decreto penale di condanna.

Cass. pen. n. 17175/2015

In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175, comma secondo, c.p.p., come modificato dall'art. 11, comma sesto, legge 28 aprile 2014, n. 67, grava sull'imputato l'onere di allegare indicazioni in ordine al momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico di quest'ultimo le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell'istanza di rimessione in termini per proporre opposizione ad un decreto penale di condanna notificato all'imputato al domicilio eletto, vale a dire presso lo studio del difensore, il quale non era riuscito a contattare il suo assistito, perché all'estero durante l'intervallo temporale per la proposizione dell'opposizione).

Cass. pen. n. 12630/2015

In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di condanna contumaciale, sotto la vigenza della disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. 28 aprile 2014, n. 67, l'effettiva conoscenza del procedimento non può farsi coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza solo con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale l'imputato, in epoca antecedente alla instaurazione del procedimento a suo carico, in occasione della redazione, in sua presenza, da parte della polizia giudiziaria dei verbali di identificazione e di sequestro del corpo del reato, nominava ed eleggeva domicilio presso un difensore, ove, da quel momento, venivano notificati tutti gli atti processuali, dei quali, però, non aveva conoscenza, avendo da subito interrotto ogni rapporto con il legale)

Cass. pen. n. 11141/2015

La restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., non comporta alcuna restituzione automatica dell'imputato nel termine per richiedere uno dei riti alternativi al dibattimento. (In motivazione la Corte ha osservato che l'imputato, per poter accedere al giudizio abbreviato, avrebbe dovuto richiedere espressamente la rimessione nel termine ai sensi dall'art. 175, comma primo, cod. proc. pen.).

Cass. pen. n. 10111/2015

La persona offesa, non essendo "parte" del processo in senso tecnico, non può chiedere ed ottenere, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine per la costituzione di parte civile.

Cass. pen. n. 52538/2014

In caso di irrituale notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza emessa all'esito del giudizio di appello, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia nominato prima del giudizio di secondo grado non consuma la potestà di impugnare dell'imputato, poiché tale vicenda non è indicativa della effettiva conoscenza del deposito della decisione da parte di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 31141/2014

La restituzione nel termine per proporre appello avverso una sentenza contumaciale non comporta la necessità di ordinare una nuova notifica del relativo estratto, che avrebbe la funzione di informare l'interessato circa l'esistenza e il contenuto di un provvedimento di cui egli ha già effettiva conoscenza, tanto da averlo indicato al giudice dell'impugnazione o, a seconda dei casi, dell'opposizione come oggetto del gravame che ha inteso proporre.

Cass. pen. n. 29008/2014

L'avvenuta restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, in quanto attività processuale "esaurita", comporta l'applicazione della disciplina vigente in quel momento con conseguente inoperatività delle nuove disposizioni, le quali prevedono, a differenza di quelle anteriori, la nullità della pronuncia impugnata ed il rinvio degli atti al giudice di primo grado.

Cass. pen. n. 23882/2014

La previgente formulazione dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui prevedeva il rimedio della restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali, nonostante sia stata parzialmente abrogata dalla legge n. 67 del 2014, continua ad applicarsi, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci in virtù del pregresso regime normativo.

Cass. pen. n. 6736/2014

La restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto conoscenza effettiva del "processo", quale regiudicanda introdotta a suo carico dalla formale "vocatio in iudicium", e abbia deciso di non intervenire, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza della avvenuta conoscenza di un qualsiasi atto del "procedimento". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello sul presupposto che la conoscenza del "processo" fosse desumibile dall'avvenuto arresto dell'imputato in fase di indagini).

Cass. pen. n. 2234/2014

L'istanza di restituzione in termine per proporre impugnazione è disciplinata, per il suo stretto rapporto di strumentalità con l'atto principale al compimento del quale è diretta, dalle norme concernenti la forma e la ricezione della dichiarazione di impugnazione e pertanto, qualora l'istanza sia inviata per posta, si applica la disposizione dell'art. 583 cod. proc. pen., in base al quale l'atto si considera presentato alla data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

Cass. pen. n. 1456/2014

Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 175, comma secondo bis, cod. proc. pen., per presentare richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale, è soggetto alla sospensione nel periodo feriale, considerato che le ipotesi in cui quest'ultima non opera, in deroga al regime ordinario, sono espressamente previste dal legislatore e hanno carattere eccezionale, e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.

Cass. pen. n. 51773/2013

In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, qualora l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento che lo riguarda è onerato ad attivarsi per conoscere le eventuali sentenze contro di lui emesse e, qualora non alleghi circostanze riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore che gli abbiano impedito di assumere le predette informazioni, il termine di trenta giorni, previsto dai commi 2 e 2 bis dell'art. 175 cod. proc. pen., deve ritenersi che decorre dal momento dell'accertata notizia del procedimento. (Fattispecie relativa ad imputato latitante, cui era stato notificato all'estero un mandato di cattura europeo, emesso sulla scorta di un'ordinanza cautelare di cinque anni prima, e che aveva nominato un difensore 40 giorni dopo la notifica predetta ed aveva appreso, dopo altri 10 giorni, dell'irrevocabilità della sentenza sui fatti oggetto del MAE, in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito che in assenza di giustificazioni sulle ragioni del ritardo della nomina del difensore, aveva individuato il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza contumaciale dalla notifica del mandato).

Cass. pen. n. 40282/2013

Non integra il caso fortuito o la forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine per proporre impugnazione, l'errore del difensore anche se determinatosi con il concorso della cancelleria, se evitabile con l'impiego della media diligenza. (Fattispecie in cui, dopo il deposito della sentenza nel termine indicato nel dispositivo letto in udienza alla presenza delle parti, la cancelleria aveva provveduto alla notificazione non dovuta dell'avviso di deposito del provvedimento privo della precisata prescrizione cronologica).

Cass. pen. n. 37514/2013

In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di informazioni integrative, trasmessa allo Stato membro di emissione ai sensi dell'art. 16, comma primo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, determina un automatico prolungamento dei termini entro cui deve intervenire la decisione sulla richiesta di consegna, senza necessità di adottare un formale provvedimento di proroga del termine.

Cass. pen. n. 25406/2013

Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato.

Cass. pen. n. 23957/2013

È inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, quando la stessa sia fondata sulla nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue che l'unico rimedio esperibile, in tale ipotesi, è costituito dall'impugnazione tardiva della sentenza.

Cass. pen. n. 16330/2013

In tema di restituzione nel termine per impugnare, la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza al difensore di fiducia presso cui l'imputato ha eletto domicilio deve ritenersi regolare anche quando il legale abbia nel frattempo rinunziato al mandato, ma non per questo è sufficiente a fondare una valida presunzione di conoscenza del provvedimento da parte dello stesso imputato, atteso che tale presunzione presuppone la permanenza del legame professionale.

Cass. pen. n. 2320/2013

Il termine per proporre richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorre in ogni caso, per la persona che al momento della notificazione della stessa si trovi in stato di custodia all'estero, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, indipendentemente dal già avvenuto decorso di trenta giorni dal momento di avvenuta conoscenza della sentenza.

Cass. pen. n. 1202/2013

È abnorme il provvedimento con cui, a seguito dell'incidente di esecuzione, il giudice, ritenuta, su richiesta del procuratore generale, la propria incompetenza a decidere, revochi l'ordinanza con cui aveva già disposto la restituzione nel termine ad impugnare una sentenza, potendo tale vizio essere rilevato soltanto dal giudice "ad quem", adito attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione.

Cass. pen. n. 4987/2012

L'effettiva conoscenza del procedimento, ai fini della richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della condanna contumaciale, non può farsi coincidere con quella di un atto posto in essere di iniziativa dalla polizia giudiziaria anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, attesa la coincidenza di essa con l'iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. (Nella specie l'istante aveva nominato il difensore di fiducia dopo l'esecuzione di un sequestro e quest'ultimo, in qualità di domiciliatario, aveva accettato gli atti da quel momento notificatigli senza effettuare alcuna comunicazione all'Autorità giudiziaria).

Cass. pen. n. 24/2012

Il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale non può essere fondato sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore d'ufficio, presso cui l'imputato aveva eletto domicilio al momento del suo arresto, e che peraltro aveva esercitato il suo officio esclusivamente al momento della convalida, non apparendo tale elemento idoneo a superare la presunzione (semplice) di non conoscenza del processo e di assenza di una volontaria rinuncia a comparire e difendersi che l'art. 175 c.p.p. collega alla condizione di contumace.

Cass. pen. n. 22247/2011

Non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza l'imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato "in absentia" abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio.

Cass. pen. n. 19735/2011

In tema di restituzione nel termine, la rinuncia a proporre opposizione a decreto penale è volontaria ed esclude pertanto il diritto alla restituzione anche quando dipenda da un errore che sia comunque frutto di una soggettiva interpretazione o valutazione dell'interessato. (Fattispecie in cui la richiedente aveva dedotto di non avere proposto opposizione in quanto convinta che il decreto penale concernesse gli stessi fatti già oggetto di altro decreto penale opposto).

Cass. pen. n. 16719/2011

Il difensore di ufficio dell'imputato è legittimato a proporre istanza di restituzione in termini per l'impugnazione o l'opposizione avverso sentenza contumaciale o decreto di condanna.

Cass. pen. n. 12791/2011

Il condannato contumaciale che intenda chiedere la restituzione nel termine per l'impugnazione per non aver avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento e senza avere volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, seppure non abbia l'onere di provare detta condizione, ha comunque l'onere, ove la richiesta sia proposta oltre il termine di trenta giorni a far data dalla notifica della condanna al difensore d'ufficio, di allegare i fatti da cui dedurre che sia venuto a conoscenza della condanna in epoca diversa e successiva.

Cass. pen. n. 11510/2011

La competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna spetta al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto opposto. (In motivazione la Corte ha precisato che la competenza spetta al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 670 c.p.p., soltanto se la richiesta di restituzione nel termine sia subordinata alla richiesta di declaratoria di non esecutività del titolo per l'invalidità della notificazione).

Cass. pen. n. 11502/2011

La restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale deve essere accordata al condannato, che pure abbia avuto conoscenza del procedimento, come attestato dalla sottoposizione a custodia cautelare, ove non risulti che abbia avuto conoscenza dei provvedimenti conclusivi del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o all'impugnazione.

Cass. pen. n. 16523/2011

Il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, qualora abbia accertato l'esecutività, è tenuto altresì ad esaminare autonomamente la menzionata istanza presentata ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (Fattispecie in tema di decreto penale di condanna).

Cass. pen. n. 9078/2011

Il condannato contumaciale ha diritto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza se, pur avendo avuto conoscenza del procedimento, non abbia rinunciato volontariamente a comparire o ad impugnare, come evidenziato dalla congiunzione "e" inserita nell'art. 175, comma secondo, c.p.p.

Cass. pen. n. 7604/2011

La restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale opera, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., solo quando risulti dagli atti la mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, che ha l'onere di allegare le ragioni per le quali, pur essendo le notifiche effettuate con modalità formalmente regolari, egli non ne abbia avuto notizia e di indicare il "dies a quo" a far data dal quale il provvedimento che si intende impugnare sia divenuto noto all'interessato.

Cass. pen. n. 6243/2011

È inammissibile l'impugnazione proposta in via autonoma avverso l'ordinanza che accoglie la richiesta di restituzione nel termine - nella specie per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale - la quale può essere impugnata soltanto con la sentenza che decide sulla impugnazione.

Cass. pen. n. 5332/2011

Non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza l'imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia, il quale lo abbia assistito nello svolgimento di tutti i gradi del giudizio, proponendo le relative impugnazioni, a meno che non risulti un'esplicita comunicazione al giudice dell'avvenuta interruzione di ogni rapporto tra il difensore ed il suo assistito.

Cass. pen. n. 2226/2011

Il condannato contumaciale che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione benché la sentenza di condanna, a suo tempo emessa, sia stata impugnata dal difensore di fiducia e sia passata in giudicato ben prima della dichiarazione di parziale illegittimità dell' art. 175, comma secondo, c.p.p. per effetto della sentenza n. 317 del 2009 della Corte costituzionale.

Cass. pen. n. 19072/2010

Al fine della decisione sulla richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione di una sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo, c.p.p., la dimostrazione della tardività - e, quindi, l'eventuale momento, diverso da quello allegato dalla parte, a far data dal quale possa, in base agli atti, dirsi decorso il termine per la sua proposizione che, a pena di decadenza, è di trenta giorni dalla effettiva conoscenza della sentenza che si intende impugnare - spetta - in caso di diversa allegazione della parte - al giudice, al quale, a tal fine, è attribuito il potere di accertamento nel caso in cui sussistano dubbi al riguardo, considerato che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione della parte in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 c.p.p., precedente alla novella del D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif., con L. n. 60 del 2005.

Cass. pen. n. 9940/2010

Va accolta la richiesta di restituzione dell'imputato nel termine per impugnare una sentenza contumaciale quando sia provato che il soggetto (nella specie, un parente) presente nel domicilio eletto dall'imputato, cui l'estratto contumaciale è stato notificato, abbia, per dimenticanza, omesso di darne notizia all'interessato.

Cass. pen. n. 7080/2010

Il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, non può essere fondato sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore d'ufficio presso cui egli aveva in precedenza eletto domicilio e che questi avesse nel corso del giudizio avanzato istanza di rinvio al fine di valutare la possibilità di accedere a riti alternativi, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia effettivamente entrato in contatto con il suo assistito.

Cass. pen. n. 4695/2010

Deve essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale l'imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico, nonostante il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima sentenza.

Cass. pen. n. 66/2010

Non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale l'imputato latitante che, dopo l'individuazione del fatto oggetto dell'imputazione anche solo provvisoria, abbia nominato un difensore di fiducia, fatto questo di per sé idoneo a provare l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento o del provvedimento, a meno che non risulti che il difensore di fiducia abbia comunicato al giudice l'avvenuta interruzione di ogni rapporto con il proprio assistito.

Cass. pen. n. 36517/2009

Anche in presenza delle modifiche dell'art. 175 c.p.p. introdotte dalla legge n. 60 del 2005, rimane valido il principio secondo cui, ove si deducano vizi determinanti nullità della notifica dell'estratto contumaciale, non può essere avanzata richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione ma va proposta impugnazione tardiva, sorretta dalla prova che il termine per impugnare non è decorso proprio a causa della suddetta nullità.

Cass. pen. n. 27485/2009

È illegittima la decisione con cui il Tribunale, in composizione monocratica, rigetti l'istanza di restituzione nel termine ritenendo la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita all'imputato detenuto nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, considerato che ai sensi dell'art. 175, comma secondo, c.p.p. - novellato dal D.L. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 60 del 2005 - l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, ad esclusione del caso in cui abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, condizioni che non possono ritenersi provate, nella specie, stante lo stato di detenzione dell'imputato al momento della notifica del predetto estratto contumaciale.

Cass. pen. n. 6266/2009

La scarcerazione dell'imputato, da parte del giudice che abbia accolto la richiesta dello stesso di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso sentenza di condanna contumaciale, opera esclusivamente con riferimento alla detenzione che ha titolo nella esecuzione di detta sentenza, restando peraltro impregiudicata l'efficacia delle eventuali misure cautelari a carico dell'imputato al momento del passaggio in giudicato della condanna, poiché, in tal caso, il riacquisto dello "status" di imputato, conseguente alla intervenuta restituzione, comporta la sottoposizione alle correlate misure cautelari.

Cass. pen. n. 1461/2009

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, ove l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore venga annullata dalla Corte di cassazione per inosservanza del termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento stesso e finalizzato a consentire la presentazione di memorie e deduzioni, il giudice di rinvio è tenuto a restituire nel predetto termine l'interessato, non potendo decidere prima che lo stesso sia nuovamente decorso.

Cass. pen. n. 837/2009

In tema di restituzione in termine, condizione ostativa alla restituzione è la coesistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, ovvero la conoscenza del procedimento, la rinuncia volontaria a comparire e la rinuncia volontaria ad impugnare, sicché, in difetto di una sola di esse, il giudice deve accogliere la richiesta. (Fattispecie nella quale risultava solo la prova della conoscenza del procedimento).

Cass. pen. n. 38306/2008

In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale ai sensi dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., non sussiste preclusione alla presentazione della relativa istanza da parte dell'imputato, quando una precedente richiesta sia stata dichiarata inammissibile per essere stata proposta da soggetto non legittimato. (Fattispecie in cui la precedente istanza di restituzione era stata presentata da un difensore cui l'imputata aveva conferita una procura generale alle liti ).

Cass. pen. n. 35555/2008

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111, 117 Cost., dell'art. 175. comma secondo, c.p.p., nella parte in cui preclude all'imputato di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di condanna quando l'impugnazione sia stata proposta dal difensore di ufficio e nella parte in cui non consente all'imputato restituito nel termine l'esercizio del diritto alla prova.

Cass. pen. n. 11971/2008

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, le modifiche all'art. 175 c.p.p., introdotte dal D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito in legge 22 aprile 2005 n. 60, trovano applicazione solo con riferimento a situazioni realizzatesi sotto la sua vigenza o, comunque, a quelle situazioni processuali che non sono state ancora definite.

Cass. pen. n. 6026/2008

L'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, preclude all'imputato la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione. La astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe infatti, una opzione non solo mai «suggerita» dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una «ragionevole durata» al processo sulla base dei principi ricavabili dall'art. 111 Cost. e dallo stesso art. 6 C.E.D.U. (Mass. Redaz.).

Cass. pen. n. 35866/2007

È illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani del condannato, non può, di per sé sola, essere considerata prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario che, negando di averla avuta e deducendo concreti motivi a sostegno, ha il diritto di ottenere una pronuncia che fornisca compiuta, puntuale e logica motivazione del diniego. (Fattispecie nella quale, dinanzi all'allegazione della mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il giudice si era limitato a verificare la ritualità della notificazione e ad escludere che ricorressero ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore).

Cass. pen. n. 35865/2007

Non è di ostacolo alla restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale la condotta dell'imputato che abbia tentato di sottrarsi alle indagini e dato anche false generalità, salvo che lo stesso non abbia avuto effettiva conoscenza del fatto che a suo carico è stata formalmente elevata una imputazione in relazione alla quale ha facoltà di difendersi e abbia, ciò nonostante, deciso di non partecipare al relativo giudizio, così rinunciando al diritto di essere ascoltato dal giudice.

Cass. pen. n. 35361/2007

Nel caso di contestuale pendenza dinanzi al giudice dell'esecuzione di una richiesta diretta all'accertamento della mancanza o della non esecutività del titolo esecutivo e della domanda di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, la competenza a conoscere di entrambi i procedimenti è attribuita al giudice dell'esecuzione.

Cass. pen. n. 28912/2007

L'art. 175, comma secondo, c.p.p., come mod. dalla L. n. 60 del 2005, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita a escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare la effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia avvenuta davanti alla Polizia giudiziaria consentisse il dubbio circa la conoscenza da parte del ricorrente del procedimento a suo carico, in mancanza di prova diversa dal ricorrente medesimo fornita e tale da rendere necessaria quella verifica di effettiva conoscenza richiesta dalla norma).

Cass. pen. n. 27350/2007

Sussiste la legittimazione del difensore di fiducia, ancorché sprovvisto di procura speciale, a proporre istanza di restituzione nel termine per l' impugnazione della sentenza contumaciale, ex art. 175, comma secondo, c.p.p., considerato che non si tratta di atto specificamente ed espressamente riservato all'imputato o al suo procuratore speciale (art. 99, comma secondo, c.p.p.) e che l'imputato può, comunque, togliere effetto all'atto compiuto dal difensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 99, comma secondo, c.p.p.).

Cass. pen. n. 34468/2006

L'imputato contumace ha diritto, se risulti provato che non ha avuto conoscenza del processo e dei provvedimenti relativi, ivi compresa la sentenza definitiva, di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione, anche se il difensore d'ufficio abbia proposto appello e ricorso per cassazione, non potendosi sostenere che la legge abbia voluto introdurre una preclusione dipendente, non dalla condotta del condannato, ma da quella del difensore d'ufficio che abbia agito a sua insaputa. (La Corte ha osservato che la disciplina della restituzione nei termini per impugnare la sentenza contumaciale prevista dall'art. 175, comma secondo, c.p.p., come modificata dalla legge n. 60 del 2006, è di natura speciale rispetto alle regole generali sulle impugnazioni, sicché ad essa non è applicabile il principio della unicità del diritto di impugnazione, per effetto del quale l'esercizio di tale diritto da parte del difensore d'ufficio preclude all'interessato, una volta scaduti i termini, di attivare il medesimo mezzo di impugnazione).

Cass. pen. n. 32678/2006

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, in accoglimento del ricorso proposto dal condannato, abbia riconosciuto il carattere non equo del processo celebrato in absentia di talché il diritto al nuovo processo non può essere negato invocando l'autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale svoltosi nel rispetto della normativa processuale interna. (Fattispecie in cui il ricorrente, cittadino ungherese residente all'estero, estradato in Italia per espiare una condanna definitiva irrogata con sentenza contumaciale di primo grado, passata in giudicato per mancata interposizione di appello da parte del difensore d'ufficio, ha reiteratamente contestato, in sede di impugnazione, incidente di esecuzione, domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, revisione, proposti mediante un difensore di fiducia, la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, tradotto in lingua ungherese, disconoscendo la firma apposta sulla cartolina di ricevimento del predetto avviso e l'esattezza dell'indirizzo ivi indicato e deducendo la conseguente nullità di tutti gli atti successivi del processo, compresa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. La Corte europea — investita del ricorso di Somogyi dopo che questi aveva inutilmente esperito i rimedi interni — ha evidenziato che dagli atti non era dato desumere che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. La S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 c.p.p., per impugnare la sentenza di primo grado, e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello).

In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro una sentenza contumaciale, le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sé inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso. (Fattispecie relativa alla notifica al difensore d'ufficio dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, pronunziata nei confronti di un imputato, cittadino ungherese, residente all'estero, estradato in Italia per espiare la pronunzia di condanna irrevocabile, il quale, dopo avere invano attivato numerosi rimedi interni — impugnazione, incidente di esecuzione, revisione, domanda di restituzione nel termine — al fine di dimostrare la mancata effettiva conoscenza del procedimento, celebrato nella sua contumacia e con l'assistenza di un difensore d'ufficio, nonché del provvedimento conclusivo, ha proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato il carattere non equo del processo celebrato in absentia evidenziando che dagli atti non era dato desumere che il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. La S.C. ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 c.p.p. per impugnare la sentenza di primo grado, e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello).

Cass. pen. n. 16002/2006

Con la novella legislativa entrata in vigore il 24 aprile 2005, oltre a introdurre un'esigenza di “conoscenza effettiva” ai fini dell'articolo 175, comma 2, Codice di procedura penale, ha scelto di privilegiare il ruolo del difensore di fiducia accentuandone ulteriormente la valenza (rispetto alla difesa d'ufficio) e riconoscendo al relativo rapporto professionale (“fiduciario” nel senso più rigoroso del termine) un inedito rilievo specifico e concreto sotto il profilo del soddisfacimento reale di tale esigenza di “conoscenza effettiva”. Tuttavia, operando tale scelta il legislatore ha finito con il riconoscere implicitamente l'intrinseca debolezza delle cosiddette “presunzioni di conoscenza” legate alle notificazioni effettuate a norma degli articoli 161, comma 4 e 165, Codice di procedura penale a mani di un difensore nominato di ufficio all'imputato processato in contumacia in quanto irreperibile o latitante. Pertanto tali notificazioni al difensore d'ufficio sono, di per sé, inidonee a dimostrare la “effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento” in capo all'imputato (a meno che, nel caso specifico, la conoscenza non emerga aliunde, ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lui).

Cass. pen. n. 15903/2006

L'accoglimento dell'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza pronunciata in contumacia, in base alla novella dell'art. 175 c.p.p. introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. dalla L. n. 60 del 2005, è condizionata all'assenza di prova positiva della effettività della conoscenza del procedimento o del provvedimento, e quindi anche la sola conoscenza del procedimento impedisce all'imputato di avvalersi della restituzione in termini, pur se la sentenza sia poi stata notificata con i previsti meccanismi della mera conoscenza «legale», che non sono di per sé inidonei ad assicurare l'effettività della conoscenza. (La Corte ha rilevato che l'imputato era pienamente a conoscenza del procedimento, essendo stato tratto in arresto ed essendo stato sottoposto, per un periodo di tempo apprezzabile, alla misura della custodia cautelare, sia in carcere che agli arresti domiciliari, e che aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia, ove poi gli era stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza, con conseguente effettiva conoscenza del provvedimento per mezzo del domiciliatario, a lui legato, in forza dell'elezione, da uno stretto rapporto fiduciario).

Cass. pen. n. 14991/2006

Nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede de plano, a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme. (In motivazione la Corte ha precisato che la procedura de plano si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 175, comma quarto, c.p.p. alle forme di cui all'art. 127 c.p.p.).

Poiché per la delibazione delle richieste di restituzione in termini l'art. 175, comma 4, c.p.p. non prevede che si proceda in camera di consiglio, né fa espresso riferimento alle forme di cui all'art. 127 c.p.p., è legittimo che su di esse si provveda de plano, a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in un procedimento principale in corso di svolgimento con rito camerale, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale. Ne consegue che, allorché si tratti di richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, sull'ammissibilità della impugnazione il Giudice provvede con ordinanza inaudita altera parte, in quanto la valutazione della richiesta di restituzione in termine precede il procedimento di impugnazione e il provvedimento de plano è legittimato non dall'art. 591 c.p.p., ma dalla mancata previsione generale del procedimento in camera di consiglio.

Cass. pen. n. 14911/2006

Poiché per la delibazione delle richieste di restituzione in termini l'art. 175, comma 4, c.p.p. non prevede che si proceda in camera di consiglio, né fa espresso riferimento alle forme di cui all'art. 127 c.p.p., è legittimo che su di esse si provveda de plano, a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in un procedimento principale in corso di svolgimento con rito camerale, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale. Ne consegue che, allorché si tratti di richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, sull'ammissibilità della impugnazione il Giudice provvede con ordinanza inaudita altera parte, in quanto la valutazione della richiesta di restituzione in termine precede il procedimento di impugnazione e il provvedimento de plano è legittimato non dall'art. 591 c.p.p., ma dalla mancata previsione generale del procedimento in camera di consiglio.

Cass. pen. n. 7403/2006

La nuova disciplina della impugnazione delle sentenze contumaciali introdotta dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, che valorizza la conoscenza effettiva dell'atto rispetto alla conoscenza legale, è soggetta nella fase transitoria al generale principio « tempus regit actum» nel senso che essa è applicabile solo qualora il procedimento di rimessione in termini, iniziato sotto il vigore della precedente disciplina, non sia ancora concluso con decisione irrevocabile.

Cass. pen. n. 5845/2006

In tema di restituzione in termini, ove, anteriormente alle modifiche apportate all'art. 175 c.p.p. dall'art. 1, comma primo D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modif. in L. 22 aprile 2005 n. 60, sia invano decorso il termine allora previsto per la proposizione della relativa richiesta, è da escludere, in applicazione del principio « tempus regit actum» che la sopravvenienza delle suaccennate modifiche possa aver avuto l'effetto di riaprire il detto termine.

Cass. pen. n. 4918/2006

Ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza di condanna contumaciale, ed in particolare per la valutazione del rispetto del termine di decadenza di trenta giorni per la proposizione dell'istanza, il giudice, ove abbia motivo di dubitare delle allegazioni di parte, può compiere gli opportuni accertamenti in ordine al momento in cui il soggetto istante ha avuto effettiva conoscenza del procedimento. (La Corte ha chiarito che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 c.p.p. precedente alla novella del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv., con modif., con L. 22 aprile 2005, n. 60).

Cass. pen. n. 4445/2006

Nel procedimento per decreto la competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione spetta al giudice per le indagini preliminari. (Nel risolvere il conflitto di competenza la Corte ha escluso che in tali casi la competenza possa essere riconosciuta al giudice del dibattimento).

Cass. pen. n. 2238/2006

In tema di restituzione nel termine, l'applicabilità ai procedimenti in corso dell'art. 175, comma secondo bis, c.p.p. (inserito dall'art. 1, comma primo, lett. b) D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 60) — che ha innalzato da dieci a trenta giorni il termine per proporre impugnazione od opposizione e che decorre dal giorno in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento — è subordinata alla regola del fatto esaurito con la quale deve contemperarsi il principio del « tempus regit actum» cui è informata la disciplina della successione delle leggi processuali; ne deriva che l'art. 175, comma secondo bis, non si applica nel caso in cui sia scaduto il termine stabilito dalla normativa pregressa per la restituzione in termine preordinata a proporre opposizione a decreto penale.

Cass. pen. n. 1434/2006

In tema di restituzione in termini per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, la novella introdotta con il D.L. n. 17 del 2005, conv. con L. n. 60 del 2005, con cui si è adeguato un istituto processuale già esistente alle indicazioni della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulle garanzie della difesa nel procedimento in absentia non soggiace per la sua natura processuale al criterio applicativo della retroattività della legge più favorevole al reo, e quindi non determina la riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza, con la conseguenza che resta ferma la decadenza dal diritto verificatasi per mancata proposizione tempestiva dell'istanza nel vigore della disciplina precedente.

Cass. pen. n. 42580/2005

Ai fini della restituzione in termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale od opposizione avverso il decreto penale di condanna, non può ritenersi realizzata la condizione costituita dalla prova della mancata, effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, quando l'atto stesso sia stato a lui notificato a mani del difensore domiciliatario, dovendosi anzi, in tal caso, ritenere accertata l'effettiva conoscenza, con conseguente irrilevanza anche della mancata, volontaria rinuncia all'impugnazione.

Cass. pen. n. 31431/2005

Sulla richiesta di restituzione in termini per la proposizione di impugnazione (nella specie, avverso sentenza contumaciale), la decisione può essere legittimamente assunta con procedura de plano, atteso che il procedimento si configura come incidentale rispetto a quello d'impugnazione e la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione stessa, quali indicate dall'art. 591 c.p.p., che non prevede il rito camerale partecipato).

Cass. pen. n. 25041/2005

Per «effettiva conoscenza» del provvedimento, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta, da parte dell'imputato giudicato in contumacia, di restituzione in termine per la proposizione di impugnazione, deve intendersi la sicura cognizione dell'esistenza e degli estremi essenziali (autorità, data, oggetto) di detto provvedimento, acquisita a seguito di notizia certa o di notificazione di un atto formale (nella specie, ordine di carcerazione contenente gli estremi della sentenza di condanna) che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui la conoscenza si è verificata, senza che sia, peraltro, a tal fine richiesto che la stessa si estenda all'intero contenuto dell'atto ed ai suoi eventuali vizi.

Cass. pen. n. 8752/2004

In tema di restituzione nel termine, poiché l'art. 175, quarto comma c.p.p. non opera alcun rinvio all'art. 127 c.p.p., il rito da applicare ai fini dell'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale è quello de plano, in analogia con la procedura richiesta dall'art. 591 c.p.p. per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 2547/2004

La notifica della sentenza contumaciale effettuata mediante consegna al difensore presuppone l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato e richiede, ai fini della restituzione nel termine, la dimostrazione che il contumace non si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento. Qualora tale impossibilità derivi da un comportamento volontario dell'imputato — allontanatosi dal domicilio dichiarato o eletto senza adempiere l'onere di comunicare la variazione — ricorrono gli estremi della volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti che, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, c.p.p., è preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale.

Cass. pen. n. 45364/2003

In tema di restituzione nei termini, non possono configurarsi come caso fortuito o forza maggiore né la detenzione dell'imputato, né l'errore di fatto commesso da chi ha proposto l'istanza, giudicata inammissibile, essendo all'imputato consentito di proporre le istanze, le dichiarazioni e le impugnazioni autorizzate dalla legge con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento, né l'erroneo espletamento dell'incarico da parte del difensore, salvo che quest'ultimo, come espressamente previsto nell'art. 175, primo comma, c.p.p., non si sia personalmente trovato nella situazione di caso fortuito o forza maggiore.

Cass. pen. n. 45237/2003

La restituzione nel termine ai fini dell'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale (art. 175, secondo comma, c.p.p.), che presuppone la non addebitabilità al condannato in contumacia della mancata conoscenza della decisione, non può essere concessa al latitante, che, nel sottrarsi volontariamente al procedimento, si è posto scientemente nella condizione di non poterne conoscere lo sviluppo e l'esito.

Cass. pen. n. 45235/2003

L'art. 175, quarto comma, c.p.p., nel disciplinare il procedimento per la restituzione nel termine, stabilisce che il giudice «decide con ordinanza» senza prevedere la celebrazione di apposita udienza camerale. Ne consegue che è legittima l'adozione de plano del relativo provvedimento da parte del giudice (fattispecie relativa a richiesta del difensore di rimessione nel termine per proporre appello).

Cass. pen. n. 18652/2003

In tema di restituzione in termini, qualora la sentenza contumaciale sia stata ritualmente notificata, il richiedente ha l'onere di provare le ragioni che gli hanno impedito di conoscere il provvedimento da impugnare e la diversa epoca in cui ne è venuto a conoscenza, onde consentire il riscontro del rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 175, comma 3 c.p.p., dovendosi, in difetto, ritenere verificata la decadenza dal termine.

Cass. pen. n. 18107/2003

In tema di restituzione in termini, se la sentenza è stata notificata personalmente al contumace, l'imputato ha l'onere di provare la propria incolpevole ignoranza del provvedimento da impugnare, mentre, se vi è stata la notifica al difensore ai sensi degli artt. 159, 161, comma 4 e 169 c.p.p., è compito del giudice verificare se l'imputato contumace si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti.

Cass. pen. n. 17886/2003

Oltre che al giudice dell'impugnazione, l'istanza di restituzione in termini ex art. 175, comma 4, c.p.p. può essere proposta al giudice dell'esecuzione, che venga investito da incidente inteso ad ottenere la declaratoria di non esecutività di un provvedimento giurisdizionale. Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la remissione in termini, pur avendo dichiarato la non esecutività della sentenza, è affetto da nullità per violazione del disposto di cui all'art. 670, comma 3 c.p.p., ma una volta divenuto definitivo per mancanza di impugnazione, è suscettibile di spiegare in pieno i suoi effetti, sia per il generale principio di conservazione dell'efficacia dei provvedimenti definitivi, sia perché la decisione del giudice dell'esecuzione in merito all'istanza di restituzione preclude all'interessato la possibilità di riproporla al giudice dell'impugnazione.

Cass. pen. n. 9088/2003

Costituisce forza maggiore, ai fini della remissione in termini di cui all'art. 175, comma 1 c.p.p., l'impossibilità di conoscere l'avvenuto deposito della sentenza nel termine previsto dall'art. 544, comma 2, c.p.p. per un'erronea informazione ricevuta dalla cancelleria. Tuttavia incombe all'istante di dare la prova rigorosa di tale fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente a tale scopo la mera dichiarazione dell'istante, affermando che questi avrebbe invece dovuto provare, anche con attestazione scritta dalla cancelleria, che allo scadere dei termini di legge la sentenza non era sta ancora depositata).

Qualora venga presentato davanti al giudice dell'esecuzione un atto formalmente qualificato come istanza di incidente di esecuzione, con il quale sia in realtà chiesta la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 c.p.p., spetta al giudice dare l'esatta qualificazione dell'atto sottoposto al suo esame. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto l'operato della Corte di merito che, investita dell'incidente di esecuzione promosso dal difensore, aveva qualificato l'atto come istanza di riammissione in termini, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte per la decisione).

Cass. pen. n. 7768/2003

In tema di restituzione nel termine, il rimedio previsto dall'art. 175, comma secondo c.p.p. è applicabile solo nell'ipotesi di imputato contumace, non potendo invece beneficiarne l'imputato assente.

Cass. pen. n. 24723/2002

Sulla richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175 comma 1 c.p.p., il giudice è tenuto ad osservare le forme del procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p., assicurando, attraverso il contraddittorio, il diritto delle parti di partecipare al procedimento. (Nel caso di specie, non era stato dato l'avviso alla parte civile della presentazione della richiesta dell'imputato di essere rimesso in termini per proporre appello).

Cass. pen. n. 15187/2002

In tema di restituzione nel termine, l'impedimento assoluto del difensore è invocabile quale causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 175 c.p.p. laddove esso abbia inciso sulla presentazione dell'impugnazione di una sentenza, in quanto la complessità e la delicatezza delle scelte che l'imputato deve compiere in ordine alla determinazione e all'illustrazione dei motivi d'impugnazione e la gravità delle conseguenze che l'ordinamento fa discendere da motivi incompleti o mal formulati esigono che sia garantita l'effettività della difesa tecnica per la tempestiva presentazione di un'impugnazione correttamente formulata e argomentata.

Cass. pen. n. 14150/2001

Il giudice dell'esecuzione investito sia da incidente inteso ad ottenere la declaratoria di non esecutività di un provvedimento, ai sensi dell'art. 670, comma 1 c.p.p., sia da istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, decide su quest'ultima solo ove non debba dichiarare la non esecutività del provvedimento contestato, in quanto, nel caso contrario, l'interesse alla restituzione in termine resta assorbito nella declaratoria di non esecutività, che comporta una nuova decorrenza del termine per impugnare.

Cass. pen. n. 5465/2001

In tema di restituzione in termini, posto che l'art. 175, comma 2, c.p.p. accorda all'imputato, ai fini dell'impugnazione di pronunce di condanna, un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto, in via generale, per le altre parti processuali, dal precedente comma 1 dello stesso articolo, ponendo come necessaria condizione solo quella che la mancata conoscenza del provvedimento impugnabile non sia riconducibile a fatto o colpa dello stesso imputato (senza richiedere anche il caso fortuito o la forza maggiore), deve ritenersi illegittima la mancata restituzione in termini di un imputato al quale — essendosi egli allontanato dalla propria residenza per prestare assistenza alla madre, gravemente ammalata e successivamente deceduta — si sia soltanto addebitato, genericamente, da parte del giudice di merito, di non aver adottato, prima di allontanarsi, gli accorgimenti dettati dalla «normale diligenza per la ricezione della corrispondenza», laddove sarebbe stata necessaria una più approfondita e specifica valutazione, sia pur nei limiti imposti dalla sommarietà del rito, delle concrete possibilità che l'imputato avrebbe avuto di adottare i suddetti accorgimenti, tenendo conto, in particolare, della composizione del suo nucleo familiare, dell'ubicazione della casa di abitazione e dell'eventuale presenza di vicini, come pure della maggiore o minore prevedibilità di una futura notifica di atti giudiziari.

Cass. pen. n. 4969/2001

In tema di restituzione nel termine di restituzione nel termine per forza maggiore, l'impossibilità a lasciare il proprio domicilio, a causa di malattia documentata da certificato medico, costituisce uno stato di assoluta incapacità che impedisce la proposizione dell'impugnazione anche nelle forme della spedizione a mezzo posta o della delega al difensore o della presentazione a mezzo di incaricato.

Cass. pen. n. 626/2000

Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano la restituzione in termini. L'ipotesi dell'errore, o di omissione causata da errore, ai fini della restituzione in termini di cui all'art. 175 c.p.p., non può infatti essere assimilata alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore in quanto queste si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre il primo, consistendo in una falsa rappresentazione della realtà, è vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione.

Cass. pen. n. 1763/1999

In tema di restituzione nel termine, non è consentito all'imputato far valere, sostituendosi al difensore, un impedimento che riguardi il difensore medesimo; ed invero il codice di rito — così innovando rispetto a quello precedente — prevede la legittimazione del difensore in proprio e per causa propria alla richiesta di essere reintegrato in un diritto o facoltà, né può ritenersi sussitente alcuna funzione di rappresentanza del difensore da parte dell'imputato. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento di rigetto, da parte del giudice di merito, dell'istanza di restituzione formulata dall'interessato il quale aveva addotto come causa di forza maggiore la malattia del suo difensore).

Cass. pen. n. 2103/1999

In tema di restituzione in termini, si verifica forza maggiore quando si manifesti un impedimento tale da rendere vano ogni sforzo umano, impedimento che derivi da cause esterne e che non sia imputabile a chi tale restituzione richiede. Conseguentemente non può invocare la forza maggiore il P.M. che, rappresentando di essere venuto in possesso degli atti in epoca successiva alla scadenza del termine utile per proporre impugnazione, chieda di essere, per tale motivo, rimesso in termini. (Nella fattispecie, la Corte ha rilevato che il P.M., che pure aveva tempestivamente richiesto alla cancelleria del giudice gli atti, avrebbe comunque potuto proporre impugnazione, sulla base della pubblica lettura del provvedimento - in sé compiuto - ovvero avrebbe potuto direttamente attivarsi, nel termine previsto, per acquisire il fascicolo).

Cass. pen. n. 1447/1999

Il mancato adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre opposizione al decreto penale, dovuto ad impedimento per malattia, non concreta un'ipotesi di forza maggiore al fine di ottenere la restituzione in termini, sia perché il conferimento di procura speciale al difensore di fiducia non sottrae all'imputato l'analogo potere di proporre opposizione sia perché lo stesso difensore, ancorché ammalato, può porre in essere altra attività necessaria per il rispetto dei termini.

Cass. pen. n. 6336/1998

Anche il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 175, comma 3, c.p.p. per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine, è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale. (Fattispecie nella quale il giudice della esecuzione, al quale era stata presentata richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta stessa senza considerare che il termine di dieci giorni per la relativa presentazione era rimasto sospeso nel periodo feriale).

Cass. pen. n. 1716/1997

La forza maggiore, la quale giustifica la restituzione in termini, si configura come un particolare impedimento che si presenta come assoluto — sì da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per superarlo — e derivante da cause esterne a lui non imputabili; essa è invocabile anche dal difensore, come chiaramente indicato dall'art. 175 c.p.p.: in tal caso la forza maggiore, oltre che ad essere, come per le altre parti, invincibile, deve presentare natura tale da non permettere a chi ne è raggiunto di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione del difensore per compiere non personalmente una determinata attività processuale. Pertanto il difensore, che richiede la riammissione nel termine per proporre impugnazione, deve allegare — e documentare — l'esistenza di un evento così grave da impedirgli di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del luogo in cui si trova oppure a mezzo del servizio postale o di nominare un sostituto che seguisse le sue direttive. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che il dedotto impedimento, pur con la conseguente necessità di assidua presenza nell'ospedale ove era ricoverato il congiunto, aveva determinato per il ricorrente delle difficoltà ad esplicare il suo mandato defensionale, indubbiamente gravi, ma neutralizzabili con gli accorgimenti sopra menzionati).

Cass. pen. n. 1553/1997

L'effettuazione di lavori nell'abitazione di residenza non equivale ad impossibilità di prendere cognizione della notifica del decreto penale, sicché non è concepibile la restituzione nel termine, di cui all'art. 175 c.p.p., per proporre opposizione avverso il decreto medesimo. (La S.C. ha osservato che l'eventuale restituzione, che ripristina il potere in capo al soggetto che l'ha perso, è — nella disciplina codicistica — rigorosamente correlata all'evenienza in cui l'osservanza del termine sia attribuibile a «caso fortuito o forza maggiore» intesi quali cause non imputabili al decaduto, né basta una difficoltà più o meno elevata di prendere cognizione della corrispondenza, facendo riferimento l'ipotesi legale ad un atto impossibile e richiedendo coerentemente un'ignoranza incolpevole [art. 175 comma 2 c.p.p.] che non ricorre nella specie).

Cass. pen. n. 5645/1995

L'errore, proprio perché costituito da una falsa rappresentazione della realtà, non può mai integrare, ai fini della restituzione nel termine, le ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, consistendo la prima in un fatto esterno, inatteso e impensabile, che impedisce il compimento dell'atto processuale o ne frustra il risultato ad esso connaturale; la seconda in una forza impeditiva non altrimenti vincibile. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato escluso che potesse dar luogo a restituzione in termini per la proposizione di impugnazione l'erroneo convincimento, asseritamente nutrito dall'interessato, secondo il quale la rinuncia a presenziare al dibattimento, a suo tempo da lui ritualmente formulata, avrebbe dovuto dar luogo a dichiarazione di contumacia — con successiva notifica, quindi, dell'estratto contumaciale — e non invece, come era avvenuto, a dichiarazione di assenza).

Cass. pen. n. 4989/1995

La richiesta di restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., non può ritenersi implicitamente avanzata con la richiesta di incidente di esecuzione.

Cass. pen. n. 843/1995

Il termine di decadenza per la proposizione dell'istanza di restituzione in termini, previsto dall'art. 175, comma 3, c.p.p., opera anche se l'istanza venga presentata, ai sensi dell'art. 670, comma 3, c.p.p., al giudice dell'esecuzione, come istanza logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo.

Cass. pen. n. 681/1995

Per «giudice che procede» deve correttamente intendersi il giudice designato dall'ordinamento a compiere gli atti — non tutti necessariamente giurisdizionali — occorrenti per l'esaurimento della fase che si è svolta davanti a lui e l'inizio di quella successiva; pertanto, poiché il giudice per le indagini preliminari non esaurisce il suo compito con l'emanazione del decreto che dispone il giudizio, dovendo procedere alla formazione del fascicolo per il dibattimento — attività che, pur essendo materialmente eseguita dalla cancelleria, deve avvenire in conformità alle sue prescrizioni ai sensi dell'art. 431 c.p.p. — solo dopo che tale adempimento sia stato completato e gli atti siano stati trasmessi all'organo competente per la fase ulteriore, può dirsi che egli si sia definitivamente spogliato del procedimento. (Fattispecie relativa ad istanza di restituzione nel termine di cui all'art. 175 c.p.p., presentata dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio ma prima della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; nel dichiarare la competenza del Gip la Corte ha affermato il principio di cui alla massima che precede).

Cass. pen. n. 193/1995

Perché la malattia possa costituire un caso di forza maggiore che giustifichi la restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, occorre che sia di tale gravità da impedire la proposizione dell'opposizione a mezzo della posta o di procuratore speciale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato, in particolare, che il soggiorno all'estero per cure non costituisce forza maggiore e che il caso fortuito non può essere fondato sulla colpevole dimenticanza del consegnatario dell'atto o sul colpevole smarrimento di questo).

Cass. pen. n. 4352/1993

Il genitore di imputato che, minore degli anni diciotto al momento in cui ha commesso il fatto, sia già maggiorenne alla data della pronuncia della sentenza del tribunale per i minorenni, non è legittimato a proporre l'impugnazione nell'interesse del figlio né a richiedere la restituzione nel termine per impugnare.

Cass. pen. n. 1599/1993

Non è impugnabile l'ordinanza che concede la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. Spetta alla Corte di cassazione, in sede di controllo ex art. 591 c.p.p. sull'ammissibilità dell'impugnazione, di verificare la tempestività del ricorso avverso un provvedimento in materia di libertà, emesso dal tribunale dell'appello ex art. 310 c.p.p., e quindi la nullità dell'ordinanza di restituzione nel termine che lo ha consentito, anche sotto il profilo dell'incompetenza funzionale del giudice (nella specie il giudice per le indagini preliminari).

Cass. pen. n. 1846/1990

L'art. 670, comma terzo, nuovo c.p.p. dispone che nel caso in cui il condannato abbia proposto richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento ed abbia eccepito che sussistono i presupposti per la restituzione nel termine, il giudice dell'esecuzione decide su tale eccezione. La norma suddetta evidenzia che la restituzione nel termine deve essere eccepita dall'interessato con l'incidente di esecuzione nel termine previsto per l'istanza di restituzione dall'art. 175, comma terzo, nuovo c.p.p. fissato in giorni dieci che decorrono dalla data in cui l'imputato ebbe effettiva conoscenza del fatto (fattispecie in cui l'imputato aveva proposto incidente di esecuzione e solo dopo alcuni giorni il difensore aveva avanzato richiesta di rimessione in termini, ritenuta tardiva dai giudici di merito che avevano avuto riguardo, per giudicare della sua tempestività, alla data di presentazione della richiesta; la Cassazione nell'affermare il principio di cui in massima ha ritenuto infondato l'assunto difensivo secondo cui, ai fini della determinazione della tempestività della domanda di rimessione in termini, doveva aversi riguardo alla data della proposizione dell'istanza di incidente di esecuzione, dovendo intendersi che con essa l'imputato avesse implicitamente avanzato domanda di restituzione in termini, e che la stessa fosse stata successivamente completata dal difensore con i motivi che dovevano considerarsi come integranti l'impugnazione).

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Consulenze legali
relative all'articolo 175 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

O. M. chiede
martedì 11/04/2023
“Caso:
il soggetto "A" sporge denuncia/querela nei confronti del soggetto "B" per la falsa testimonianza resa appunto da "B" durante una udienza del giudizio civile intentato dall'avvocato "C" nei confronti di "A" per il pagamento di una parcella professionale relativa ad un giudizio introdotto a suo tempo da "A" nei confronti di un ente locale.
Il soggetto “B” viene rinviato a giudizio e di ciò viene informato “A” mediante avviso cartaceo inserito nella cassetta delle lettere della sua residenza.
Sta di fatto però che “A”, per motivi di famiglia e di salute é stato domiciliato per circa un anno presso l’abitazione della propria figlia e solo quando é stato convocato presso il tribunale come testimone nello stesso giudizio penale ha avuto contezza del “rinvio a giudizio” di “B”.
In altri termini “A” é stato cercato in lungo e largo e con ogni mezzo dall’autorità di polizia finché non é stato trovato per consegnargli brevi manu la notifica di convocazione come testimone, mentre per informarlo del rinvio a giudizio di “B” é bastato inserire un foglio di carta nella cassetta delle lettere contenente l’avviso per andare a ritirare presso il Comune la notifica del rinvio a giudizio di “B”.
Domanda:
A questo punto, “A” può immediatamente e validamente costituirsi parte civile anche se é già stata celebrata l’udienza preliminare della quale però “A” non era a conoscenza?”
Consulenza legale i 12/04/2023
In teoria no.

Il nostro codice di procedura penale, in modo molto chiaro e netto, afferma, all’ art. 79 del c.p.p. che la costituzione di parte civile è consentita, a pena di decadenza, entro l’udienza preliminare e, ove non prevista, entro la prima udienza dibattimentale prevista per il processo.

Diciamo “in teoria” in quanto il nostro codice di procedura ha previsto, proprio onde ovviare a inconvenienti simili, l’istituto della “rimessione in termini (175 c.p.p.) che consente alla parte privata (quindi anche alla persona offesa dal reato ) di essere – appunto – rimessa in termini laddove dimostri di non aver potuto rispettare una scadenza per caso fortuito o forza maggiore.

La giurisprudenza conforta quanto detto sopra.

Secondo Cass. pen. Sez. VI Sent., 25/09/2018, n. 41575, infatti, laddove la persona offesa non dovesse ricevere la notifica dell’udienza preliminare e quella successiva del giudizio, pur trattandosi di una nullità a regine intermedio ex art. 180 del c.p.p., la stessa può essere sanata attraverso la ottenuta restituzione in termini. La sentenza in questione, peraltro, fa riferimento ad un caso identico a quello di specie, nell’ambito del quale la persona offesa era venuta a conoscenza del procedimento solo a seguito della notifica della citazione a comparire come testimone, costituendosi poi, a seguito di ottenuta restituzione in termini, parte civile alla prima udienza successiva alla predetta notifica.

Nel caso che ci occupa, dunque, la soluzione è la restituzione in termini chiesta al giudice procedente, naturalmente previa allegazione e prova degli elementi che hanno determinato il caso fortuito e la forza maggiore.

Piero M. chiede
mercoledì 04/02/2015 - Toscana
“Buongiorno,
essendo io un cittadino italiano, pur nella mia ignoranza ho il diritto di difendermi contro una sentenza che il 18 Novembre 2014 mi condanna a 9 mesi di sospensione della patente per non aver ritirato la notifica a me inviata in quanto nel frattempo ho fatto il cambio di residenza senza comunicarlo, perchè ignoravo che dovessi farlo.
Faccio presente che la suddetta notifica aveva anche il nominativo sbagliato (una lettera del nome diversa), forse anche questo motivo ha impedito a tale documento di trovarmi.
Il mio avvocato ha presentato "Istanza di revoca di esecutività di decreto penale" ai sensi dell'art. 175 comma 2 CPP, al Giudice del tribunale di ... il 28/11/2014, il quale il 03 Gennaio 2015 ha fissato" Udienza in camera di consiglio " il 09 aprile 2015 ,
Io chiedo:
che possa essere rivisto tale decreto e mi venga restituita la patente in oggetto prima di tale termine per darmi la possibilità di riprendere autonomamente il mio lavoro che dista 20 km,in una zona non servita da mezzi pubblici, e possa mantenere i miei due figli senza pesare sui miei familiari.
Poi non mancherò di difendermi in sede legale.
Fiducioso in vostro interessamento resto in attesa.”
Consulenza legale i 12/02/2015
Nel caso di specie, un decreto penale di condanna è stato notificato all'imputato presso un indirizzo di residenza non più attuale. Il decreto non sembra essere stato nemmeno notificato al difensore (non si sa se d'ufficio o di fiducia, all'epoca della contestazione del reato).

Nel nostro caso, si presume che l'imputato abbia dichiarato di avere domicilio presso la vecchia residenza e poi non abbia più comunicato il mutamento di domicilio.

Il primo comma dell'art. 161 del c.p.p. sancisce che "Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore". Quindi, innanzitutto l'imputato deve essere avvertito dell'obbligo di comunicare il mutamento di domicilio. L'art. 171 comma primo, lett. e) sancisce di conseguenza che la notifica è nulla se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore (quindi, a maggior ragione è nulla se non è stato dato l'avvertimento all'imputato circa l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio e non è nemmeno stata effettuata la notifica al difensore).

Il quarto comma dell'art. 161 cpp precisa che "quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159".

Il secondo comma dell'art. 175 c.p.p. dispone che "L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato".

La Corte Costituzionale, con sentenza 504 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. La Consulta ha precisato: "se la ratio che sorregge la specifica disciplina di cui all'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., è quella di ancorare il regime della notificazione alla conoscenza effettiva del decreto penale, in modo che il destinatario dell'atto sia posto in condizione di esercitare concretamente la scelta tra opposizione e acquiescenza; se, in attuazione di questa ratio, il legislatore ha ritenuto che l'opzione tra acquiescenza e opposizione, a causa delle rilevanti conseguenze che ne derivano, non può essere demandata esclusivamente al difensore, e ha quindi stabilito l'incompatibilità tra il decreto penale di condanna e la irreperibilità dell’imputato, non vi è ragione per cui la revoca del decreto penale non debba essere prevista anche nel caso in cui, essendo inidonea o insufficiente la dichiarazione di domicilio, la notificazione dovrebbe essere eseguita mediante consegna al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Anche in tale ipotesi, infatti, l'impossibilità di eseguire la notificazione al domicilio dichiarato dall'imputato comporta l’alta probabilità che questi non abbia conoscenza effettiva del decreto e che l'eventuale proposizione dell'opposizione sia rimessa esclusivamente alla valutazione e alla iniziativa del difensore".

Tutto quindi sembrerebbe propendere a favore dell'imputato, consentendogli ai sensi del secondo comma dell'art. 175 cpp di essere rimesso in termini per proporre l'opposizione, con conseguente revoca dell'esecutività del decreto penale.

Si segnala tuttavia che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la consegna dell'atto al difensore, ex articolo 161, comma 4, c.p.p., richieda, quale condizione necessaria, l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende impossibili le notificazioni in quel luogo: non sarebbe, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato presso il luogo del domicilio dichiarato (Cass. pen., sez. IV, 26.9.2003, n. 36996). E' necessario che all'indirizzo indicato come domicilio dichiarato la notifica risulti impossibile per "mancanza sul citofono esterno del cognome del soggetto destinatario della notifica, in quanto la dichiarazione di domicilio deve ritenersi insufficiente o inidonea al suo reperimento" (Cass. pen., sez. III, 11.06.2008, n. 37587) e comunque che in loco fossero reperibili informazioni circa il trasferimento della persona (es. notifica al portiere del palazzo).
Bisognerà valutare quindi:
- se l'imputato ha ricevuto l'avvertimento di cui al primo comma dell'art. 161 c.p.p.; e
- in che condizioni è avvenuta la notifica del decreto penale perfezionatasi per compiuta giacenza.