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Articolo 134 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Modalità di documentazione

Dispositivo dell'art. 134 Codice di procedura penale

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva e fonografica(4).

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva [140], con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'art. 110(5).

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica[139](4).

4. [Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità](6).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.


__________________

(1) Si esclude dunque che per essi sia valida la semplice annotazione, utilizzabile solo per gli atti del pubblico ministero o della polizia giudiziaria.
(2) La scelta tra verbale in forma riassuntiva e verbale integrale è di norma rimessa al giudice, fermo restando che la prima modalità è preferita nei casi in cui gli atti abbiano un contenuto semplice o di limitata rilevanza, come suggerito dall'art. 140.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

(4) Comma modificato dall'art. 9, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Nella sua formulazione previgente, il testo era il seguente: "Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale". Prima della riforma Cartabia, il codice prevedeva che il modo ordinario di documentazione fosse il verbale.
(5) Comma modificato dall'art. 9, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). Il testo precedente recitava "Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale".
(6) Comma abrogato dall'art. 98, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Si tratta di una disposizione chiave in materia di documentazione degli atti processuali, che garantisce un regolare inserimento di questi all'interno della sequenza del processo ed una contestuale conservazione.

Spiegazione dell'art. 134 Codice di procedura penale

La documentazione degli atti rappresenta una modalità con cui si conservano le tracce di un atto posto in essere nel corso del procedimento. Tale conservazione serve affinché si possa controllare la regolarità dell’atto ed averne memoria ai fini, soprattutto, delle eventuali successive impugnazioni e, nell’immediato, del giudizio di primo grado.

Ciò che viene fatto oggetto di documentazione sono essenzialmente dichiarazioni ed operazioni, e solo in tali ipotesi assume autonoma rilevanza, oltre all'attività volta a confezionare l'atto, l'attività volta a documentarne l'avvenuta confezione.

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha inciso sulle modalità di documentazione degli atti del procedimento penale, modificando l’art. 134 c.p.p. (norma che disciplina, appunto, le modalità di documentazione).

In primo luogo, la riforma ha modificato il comma 1 dell’art. 134.
Prima della riforma, il comma 1 stabiliva che la modalità ordinaria di documentazione era unicamente il verbale.
Dopo la riforma, il comma 1 prevede che l’atto debba essere documentato mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge (ad es., l’ipotesi ex art. 141 bis del c.p.p.: il caso di interrogatorio del soggetto in detenzione a qualsiasi titolo, quando tale atto non si svolga l’udienza), anche mediante l’uso dei mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva.

Inoltre, la riforma ha toccato anche il comma 2.
Ai sensi del nuovo comma 2, il verbale è redatto in forma integrale o riassuntiva, a seconda dei casi: il verbale in forma integrale riporta per intero le dichiarazioni delle parti, mentre il verbale in forma riassuntiva riporta le parti essenziali e più significative della deposizione resa (non riporta una mera sintesi delle dichiarazioni).
La scelta tra verbale integrale e verbale riassuntivo è, di norma, rimessa al giudice, fermo restando che la forma riassuntiva è preferita nei casi in cui gli atti abbiano un contenuto semplice o di limitata rilevanza, come suggerito dall’art. 140 del c.p.p..
Il verbale, in forma integrale o riassuntiva, deve essere redatto mediante la stenotipia o altro mezzo idoneo allo scopo o, solo nel caso di impossibilità di ricorrere a tali mezzi, mediante la scrittura manuale.
Sempre il comma 2, poi, stabilisce che «si osservano le disposizioni dell’articolo 110» in materia di forma degli atti: cioè, la redazione informatica del verbale sarà la regola e quella analogica sarà l’eccezione.

Ancora, la riforma Cartabia ha modificato anche il comma 3, il quale ora stabilisce che, quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale del verbale risulta insufficiente, la documentazione dell’atto deve essere realizzata anche attraverso l’uso dei mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva.

Infine, con la riforma Cartabia, c’è stata l’abrogazione dell’ultimo comma 4, il quale disciplinava in modo timido della riproduzione audiovisiva. Infatti, la norma prevedeva, come extrema ratio, la riproduzione audiovisiva, ma solo se assolutamente indispensabile e in ogni caso, anche se non assolutamente indispensabile, quando riguardava dichiarazioni rese da persona offesa in stato di particolare vulnerabilità.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

Massime relative all'art. 134 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17404/2018

In tema di atti processuali, la mancata trascrizione delle dichiarazioni fonoregistrate rese dai testimoni in sede di esame dibattimentale integra, laddove il verbale redatto in forma riassuntiva rimandi integralmente ad esse, una nullità d'ordine generale della sentenza per violazione del diritto di difesa, nel solo caso in cui la sentenza di condanna si sia fondata sul contenuto di dette dichiarazioni.

Cass. pen. n. 956/2015

Nel giudizio di appello il tardivo deposito della trascrizione dei verbali dibattimentali delle udienze di primo grado non determina la nullità della sentenza e non costituisce causa che possa legittimare la presentazione dell'atto di impugnazione oltre i termini previsti a pena di decadenza, in quanto le parti possono esercitare i propri diritti richiedendo copia dei nastri magnetici oppure utilizzando i verbali redatti in forma riassuntiva, con riserva di presentare al deposito delle trascrizioni motivi nuovi o aggiunti.

Cass. pen. n. 8442/2014

Non è affetto da invalidità o da inesistenza il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciò privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza nell'ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilità di dare in esso atto dell'inizio, delle modalità di svolgimento e della chiusura delle attività di captazione delle conversazioni. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la redazione di verbali in "files" realizzati mediante il sistema "word").

Cass. pen. n. 13610/2012

Non dà luogo a nullità né ad inutilizzabilità, per omessa previsione di legge, la verbalizzazione in forma riassuntiva di un atto senza riproduzione fonografica dello stesso. (Fattispecie relativa a verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 6664/2012

Nel giudizio di appello il tardivo deposito del verbale stenotipico dell'udienza di primo grado non comporta alcuna nullità processuale della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che, per la presentazione dell'impugnazione, al ritardo poteva farsi fronte con il tempestivo deposito di motivi nuovi o aggiunti).

Cass. pen. n. 3675/2012

Il richiamo, nel corso di un atto di indagine, del contenuto di un precedente atto ovvero la lettura del relativo processo verbale non comportano alcun onere di allegazione di quanto richiamato o letto, non essendo tale formalità contemplata da alcuna delle norme del titolo terzo (artt. da 134 a 142 c.p.p.) del secondo libro del codice di rito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, c.p.p., sollevata in quanto nel corso di un interrogatorio di imputato era stato richiamato e letto un verbale di precedenti dichiarazioni spontanee, senza che quest'ultimo fosse poi trasmesso né al Gip in sede di richiesta cautelare né successivamente al tribunale del riesame).

Cass. pen. n. 3050/2008

Le trascrizioni delle fonoregistrazioni e dei nastri stenotipici di deposizioni testimoniali costituiscono parte integrante del verbale di udienza al quale sono allegate e, pertanto, ai fini della loro validità e utilizzabilità, è sufficiente la sottoscrizione di detto verbale da parte dell'ausiliario del giudice, senza che occorra la sua sottoscrizione per ogni atto di trascrizione.

Cass. pen. n. 41160/2002

In tema di valutazione della prova costituita da dichiarazioni raccolte a verbale, nessuna norma prevede che, allorché il verbale sia redatto tanto con la stenotipia quanto con uso di altro mezzo meccanico o, in mancanza, con la scrittura manuale, la prima di dette forme debba prevalere, quanto ad attendibilità, sulle altre, essendo la stenotipia null'altro che uno dei mezzi previsti dall'art. 134, comma 2, c.p.p., per la redazione dei verbali, tanto se integrali quanto se riassuntivi.

Cass. pen. n. 1167/1999

Nell'ipotesi in cui il travisamento riguardi il fatto processuale, prevale il principio secondo il quale, nell'esame delle questioni relative a un vizio in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può, pertanto, procedere direttamente all'esame dei relativi atti processuali. (Nella specie era stato denunciato travisamento del fatto descritto nel verbale d'udienza redatto in forma riassuntiva: il contrasto con la registrazione fonografica è stato risolto a favore delle risultanze di quest'ultima).

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