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Articolo 608 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Abuso di autoritā contro arrestati o detenuti

Dispositivo dell'art. 608 Codice Penale

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente(1), è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale [357], rivestito, per ragioni del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita(2).

Note

(1) La disposizione opera sul presupposto di un legittimo arresto o di una legittima detenzione cui è seguito un'indebita restrizione della libertà del soggetto, diversamente verrebbe infatti ad applicarsi il delitto di arresto illegale ex art. 606.
(2) Se si verificano percosse, lesioni o minacce, la norma in esame concorrerà con i reati di cui agli artt. 581, 582 e 612.

Ratio Legis

La disposizione in esame tutela il bene della libertà personale del soggetto detenuto, garantendo altresì l'interesse della P.A. ad uno svolgimento corretto delle proprie funzioni.

Spiegazione dell'art. 608 Codice Penale

I delitti contro la libertà personale sono posti a tutela della libertà di movimento e di spostamento, che solo lo Stato, per mezzo dei suoi organi giurisdizionali, può limitare. La libertà personale rappresenta un diritto inviolabile ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, prevedendosi all'uopo la riserva assoluta di legge.

La fattispecie in oggetto punisce la condotta di chi alteri il trattamento legale dell'arrestato o del detenuto, peggiorando indebitamente lo stato di privazione della libertà personale, mediante la privazione della libertà residua.

Il delitto si configura nei confronti del pubblico ufficiale che sottoponga il detenuto a misure di rigore non consentite dalla legge o a vessazioni, di guisa che il soggetto passivo riceva un trattamento restrittivo ulteriore ed indebito rispetto a quello disposto dal giudice.

L'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di far soggiacere la persona arrestata o detenuta a misure di rigore, con l'intenzione di restringere maggiormente la libertà residua.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale che sottoponga, volontariamente, ad illegali misure di rigore, una persona arrestata o detenuta che abbia in custodia o che gli sia stata affidata con un provvedimento dell'Autorità competente.

L'abuso di autorità contro arrestati o detenuti è un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere soltanto un pubblico ufficiale che abbia la custodia di una persona arrestata o detenuta, o che gli sia stata affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, oppure che sia rivestito, in virtù del proprio ufficio, di autorità sulla persona custodita.
Non può, pertanto, essere soggetto attivo del reato in esame l'incaricato di un pubblico servizio.

La condotta tipica consiste negli atti o nell'impiego di mezzi idonei, con cui la persona arrestata, detenuta o custodita, sia sottoposta a delle misure illegali di rigore, con il conseguente peggioramento dello stato di restrizione della libertà personale in cui si trovi legalmente.
Qualora, però, l'atto o il mezzo impiegato dall'agente costituisca già di per sé un reato, come nel caso in cui consista, ad esempio, in lesioni o minacce, si ha un concorso di reati tra quest'ultimo e quello ex art. 608 c.p.
"Misure di rigore" sono quegli atti che modificano in senso peggiorativo lo stato di restrizione della libertà personale in cui si trovi, legalmente, il soggetto passivo. Ciò significa che il reato in esame non si può considerare configurato qualora gli atti posti in essere dall'agente, seppur illegittimi, non producano tale effetto.
L'illegittimità della misura di rigore realizzata dall'agente deve, peraltro, essere accertata facendo riferimento all'impiego di mezzi coercitivi e punitivi consentiti dalla legge.

Oggetto materiale del reato è la persona su cui incida la condotta criminosa dell'agente, ossia la persona che si trovi in uno stato legale di restrizione della propria libertà personale per arresto, detenzione, affidamento per l'esecuzione di un provvedimento dell'Autorità o, comunque, per custodia personale.
Qualora, infatti, tale suo stato di restrizione della libertà personale fosse illegittimo, non si potrebbe parlare di misure di rigore non consentite dalla legge, risultando, piuttosto, integrato il reato di indebita limitazione della libertà personale, ai sensi dell'art. 607 c.p.

Il fatto criminoso, per rilevare ai sensi della norma in esame, deve necessariamente avvenire nel tempo in cui il pubblico ufficiale rimanga incaricato della custodia, o mantenga l'affidamento del soggetto passivo o, comunque, conservi su quest'ultimo la sua autorità.

L'evento tipico è rappresentato dallo stato di restrizione di maggior rigore della libertà personale, in cui venga a trovarsi il soggetto passivo in conseguenza della condotta criminosa dell'agente. È, infatti, con il verificarsi di tale peggioramento della situazione del soggetto passivo che si considera consumata la fattispecie in esame.
È ammesso il tentativo con specifico riferimento all'atto o al mezzo impiegato.

Qualora lo stato di maggior rigore a cui sia sottoposto il soggetto passivo perduri nel tempo, il delitto assume carattere permanente.

Ai fini della configurazione del reato in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di realizzare la condotta criminosa.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 608 Codice Penale

Cass. pen. n. 26022/2018

Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 608 cod. pen. non č sufficiente l'impiego della violenza nei confronti della persona in custodia, pur potendo atti di violenza fisica (quali percosse, lesioni e simili) riconducibili ad altre ipotesi di reato, integrare anche il reato in questione, laddove incidano sulla sfera di libertā personale del soggetto passivo, determinandone una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, il delitto previsto dall'art. 608 cod. pen. concorre con quelli di percosse, lesioni e simili).

Cass. pen. n. 31715/2004

Integra il delitto di cui all'art. 608 c.p. (abuso di autoritā contro arrestati o detenuti), la condotta del pubblico ufficiale che sottoponga la persona arrestata, di cui abbia la custodia, a misure di rigore non consentite dalla legge e vessazioni, di guisa che la sfera di libertā personale del soggetto passivo subisca un'ulteriore restrizione oltre quella legale, insita nella custodia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 608 c.p. nella condotta di alcuni carabinieri che avevano condotto un minore tratto in arresto nel garage della caserma, dove lo avevano costretto a stare seduto con i piedi sollevati per essere colpito ai malleoli, a subire il gioco del soldato ecc., cosė ponendo in essere una nuova e diversa costrizione rispetto a quella legale da cui era derivata la lesione della residua libertā del minore).

Cass. pen. n. 9003/1982

Per configurare il reato di cui all'art. 608 c.p. non basta l'impiego della violenza nei confronti della persona in custodia, ma occorre che la sfera di libertā personale del soggetto passivo subisca, per effetto della violenza, un'ulteriore restrizione.

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