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Articolo 506 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

Dispositivo dell'art. 506 Codice Penale

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà [510-512](1).

Note

(1) Tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 17 luglio 1975, n. 222 dalla Corte Costituzionale relativamente alla parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza.

Ratio Legis

L'intenzione originaria del legislatore fu quella di punire l'interruzione collettiva ed organizzata delle piccole aziende prive di dipendenti.

Spiegazione dell'art. 506 Codice Penale

La scelta del legislatore fu quella di reprimere penalmente condotte dissenzienti nei confronti del potere politico. L'anacronismo dei reati di sciopero si è rivelato tale non solamente per il successivo mutamento del quadro sociale politico, ma anche e soprattutto per l'avvento della Costituzione.

Il diritto di sciopero è infatti espressamente riconosciuto dall'articolo 40 Cost., il quale ha di fatto reso inapplicabili i delitti di serrata e di sciopero, nonostante l'unico articolo effettivamente dichiarato incostituzionale sia il 502.

Ad oggi, dunque, risultano pienamente legittimi lo sciopero e la serrata di carattere economico per fini contrattuali, politici, di solidarietà e di protesta.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce gli esercenti di aziende industriali o commerciali, senza lavoratori alle proprie dipendenze, che, in numero di tre o più, abbiano sospeso collettivamente il lavoro per uno dei motivi per i quali gli articoli precedenti puniscono la serrata, ossia: fini non contrattuali, coazione all'Autorità pubblica, solidarietà o protesta.

Per quanto riguarda i soggetti attivi, a differenza delle fattispecie disciplinate dagli articoli 503, 504 e 505 del c.p., quella disciplinata dall'art. 506 c.p. ha natura plurisoggettiva, richiedendo che la condotta criminosa sia posta in essere collettivamente da almeno tre esercenti di aziende industriali o commerciali che non abbiano alcun lavoratore alle proprie dipendenze. Al fine dell'integrazione di quest'ultimo requisito, non sono considerati lavoratori i familiari degli esercenti, né coloro che lavorino per questi soltanto occasionalmente.

Costituisce condotta tipica la sospensione collettiva del lavoro, da parte dei soggetti attivi, nelle loro aziende industriali o commerciali. Una sospensione soltanto parziale dell'attività, tuttavia, non è ritenuta idonea ad integrare il delitto in esame.
I fatti devono, inoltre, avvenire nel luogo in cui i soggetti attivi abbiano le proprie aziende, nonché nel tempo in cui queste ultime si trovano nel loro decorso lavorativo. Se, infatti, le aziende fossero già chiuse o non si potessero riaprire per un giustificato motivo, il reato non potrebbe ritenersi integrato.

Il delitto si considera consumato nel momento stesso in cui si verifichi la sospensione del lavoro. È, dunque, configurato il tentativo qualora, nonostante i soggetti attivi abbiano posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il reato, ad essi non sia seguita la sospensione del lavoro per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la sussistenza del dolo specifico in capo a tutti i soggetti agenti, i quali devono agire volontariamente ed in modo concorde, ognuno con la consapevolezza della condotta altrui, e perseguendo uno dei fini puniti dagli articoli 503, 504 e 505 del c.p., ossia: per fini non contrattuali, per coazione all'Autorità pubblica, oppure per scopo di solidarietà o di protesta.

È prevista l'applicazione delle circostanze aggravanti previste nei casi indicati agli articoli 510 e 511 del codice penale.

In base a quanto disposto dall'art.512 del c.p., la condanna per il delitto in esame comporta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da ogni ufficio sindacale per cinque anni.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA



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