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Articolo 416 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Scambio elettorale politico-mafioso

Dispositivo dell'art. 416 ter Codice Penale

(1)Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici(2).

Note

(1) Tale nuovo reato presenta una struttura bilaterale, viene infatti punito l’accordo tra promesse, ovvero viene punita, da un lato, la promessa del mafioso, o di un suo intermediario, di procurare voti utilizzando i metodi e la forza intimidatoria dell’associazione mafiosa e, dall’altro, la promessa del politico di favorire la mafia promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilità.
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 della L. 21 maggio 2019 n. 43.

Ratio Legis

La norma tutela l'ordine pubblico ed anche l'esigenza che il diritto di voto possa essere liberamente esercitato.

Spiegazione dell'art. 416 ter Codice Penale

L'articolo in esame rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato è, oltre all'ordine pubblico, l'esercizio del diritto di voto, leso dall'indebito condizionamento mafioso, e, più in generale, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
Esso è un reato plurisoggettivo proprio, data la punibilità anche di colui che promette di procacciare i voti.

La condotta penalmente rilevante consiste nel promettere di procaccia i voti con le modalità di cui all'art. 416 bis, o nell'accettare la promessa in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità al sodalizio criminale.

Non è ritenuto sufficiente il mero dato dell'utilizzazione del metodo mafioso, ma è necessario che l'utilizzo di tale metodo sia specifico oggetto della promessa. Secondo parte della giurisprudenza è invece sufficiente, data la natura di reato di pericolo, che l'indicazione del voto sia percepita dagli elettori come proveniente dal clan mafioso, e, in quanto tale, sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo.

Trattasi, come premesso, di reato di pericolo astratto e di mera condotta, che si consuma con l'ottenimento della promessa, a prescindere dalla successiva dazione di quanto promesso.

Si precisa infatti che la fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi di reato a consumazione frazionata, per cui il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro, non costituendo post-fatti penalmente irrilevanti, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del termine di prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti nel reato ex art. 110.

Qualora, oltre alla promessa, vi sia anche l'intento di rafforzare l'associazione mafiosa, sarà configurabile solamente il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (v. art. 416 bis).

Massime relative all'art. 416 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 15425/2022

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso.

Cass. pen. n. 42227/2021

Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, anche nella nuova formulazione di cui all'art. 416-ter cod. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, che ha previsto la punibilità di qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa in cui sia assunta la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze del sodalizio, rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed è, quindi, incluso fra le ipotesi contemplate dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per le quali il termine di fase della custodia cautelare, decorrente dall'inizio della sua esecuzione, è quello annuale previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 19092/2021

Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale, sicché, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere a sostegno degli interessi dell'associazione assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 26426/2019

In tema di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di voti con modalità mafiose può desumersi, in via indiziaria, da indicatori sintomatici quali la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso reclutati per la raccolta dei consensi e la valutazione di utilità del loro apporto nella zona d'influenza dell'organizzazione criminale, risultando, per converso, irrilevante il "post factum" costituito dal mancato incremento delle preferenze.

Cass. pen. n. 9442/2019

In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l'assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l'utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d'influenza, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze.

Cass. pen. n. 45402/2018

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

Cass. pen. n. 36079/2016

In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la modifica apportata all'art. 416-ter cod. pen. dalla legge 17 aprile 2014, n. 62, sul contenuto dell'accordo criminoso, non ha comportato una parziale "abolitio criminis", in quanto, anche nel vigore della precedente formulazione della norma, occorreva, ai fini della configurazione del reato, la promessa di acquisizione del consenso elettorale facendo ricorso alle tipiche modalità mafiose della sopraffazione e dell'intimidazione.

Cass. pen. n. 25302/2015

Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416 ter c.p. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna attuata mediante intimidazioni solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, terzo comma, c.p. può dirsi immanente all'illecita pattuizione.

Cass. pen. n. 23005/2013

Concorre nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'art. 416 ter c.p. ed è sanzionato ex art. 110 c.p. il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad un candidato, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'art. 416 bis c.p..

Cass. pen. n. 23186/2012

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od altra utilità fatta, fatta ad un candidato da un personaggio di spicco di un'organizzazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento dei membri della stessa organizzazione, ed è volto a tutelare l'ordine pubblico, leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia.

Cass. pen. n. 18080/2012

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 ter c.p. non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416 bis c.p. (cui l'art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale, elementi, questi ultimi, da ritenersi determinanti ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 T.U. delle leggi elettorali approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Cass. pen. n. 47405/2011

Nel reato di scambio elettorale politico - mafioso, il corrispettivo della promessa di voti può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un "valore" in termini di immediata commisurazione economica, restando escluse dalla portata precettiva altre "utilità", che solo in via mediata, possono essere trasformate in "utili" monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale che aveva individuato nel solo denaro, e non anche nella promessa di indebiti favori, ritenuta riferibile al diverso reato di corruzione elettorale ex art. 96 del D.P.R. n. 361 del 1957, il corrispettivo suddetto).

Cass. pen. n. 46922/2011

Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter c.p., l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione.

Cass. pen. n. 43107/2011

Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dal predetto a sostegno degli interessi dell'associazione che gli ha promesso o procurato i voti assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416 bis c.p..

Cass. pen. n. 33748/2005

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del «patto di scambio politico-mafioso» in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell'affectio societatis) si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

Cass. pen. n. 10785/2004

La promessa di voti elettorali fatta, in cambio di somme di danaro o altra utilità, a un candidato da personaggio di spicco di un'associazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento di membri dell'associazione stessa integra il reato di cui all'art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) e non quello previsto dall'art. 96 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (offerta di denaro o altra utilità ad elettori per ottenerne il voto), dovendosi ravvisare nell'apporto attivo degli aderenti al sodalizio criminoso il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. (In motivazione, la Corte ha puntualizzato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso rientra nell'area dei delitti contro l'ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare in via principale l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dall'inquietante connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l'interesse elettorale, protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97 D.P.R. n. 361 del 1957).

Cass. pen. n. 5191/2004

Nel caso di accordo tra un candidato alle elezioni ed un esponente mafioso, il quale assicuri al primo, in cambio di danaro, il proprio appoggio elettorale, correttamente viene configurato il reato di cui all'art. 96 del T.U. approvato con D.P.R. n. 361 del 1957 e non quello di cui all'art. 416 ter c.p., quando il suddetto accordo non preveda anche l'uso di metodi mafiosi per condizionare il corretto e libero esercizio della consultazione elettorale.

Cass. pen. n. 3859/2004

Per la sussistenza del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter c.p., non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli e individuabili atti di sopraffazione o di minaccia, ma è sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal “clan” e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che, in sede di riesame, aveva qualificato il fatto come corruzione elettorale di cui all'art. 96 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, modificando l'originaria imputazione di delitto ex art. 416 ter c.p., ritenendo che la sola qualità di “mafioso” del promittente non fosse sufficiente nè a comprovare la collusione fra candidato ed organizzazione criminale nè a dimostrare l'impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne deriva per orientare il voto).

Cass. pen. n. 4293/2003

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso (previsto dall'art. 416 ter c.p.) si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale.

Cass. pen. n. 4893/2000

Mentre nel reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) non è necessario, ed anzi è improbabile, che il politico aderisca, quale componente o concorrente esterno, alla struttura malavitosa (essendo semplicemente previsto che egli abbia ottenuto promessa di appoggio elettorale, contro effettivo versamento di denaro), nella ipotesi in cui la associazione mafiosa si impegni per ostacolare il libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti ad un determinato candidato (art. 416 bis comma terzo, ultima parte c.p.), quest'ultimo o sarà un aderente, a pieno titolo, alla suddetta associazione, ovvero, in quanto uomo politico estraneo alla associazione, ma disponibile al soddisfacimento delle esigenze della stessa, potrà eventualmente rivestire, in ragione del suo concreto comportamento, il ruolo di concorrente esterno; ciò in quanto, anche se non intraneus alla societas sceleris, potrà allacciare con la stessa un rapporto collaborativo ed una relazione di reciproca utilità.

Cass. pen. n. 2699/1992

Il fatto di chi promette voti contro l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso l'elargizione di favoritismi è sanzionato dall'art. 86 del T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, che prevede appunto come reato il fatto della promessa di qualsiasi utilità per ottenere il voto e l'utilizzazione di quest'ultimo come oggetto di scambio. Peraltro se un simile patto viene stipulato da un candidato con un'organizzazione di stampo mafioso e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella realizzazione dei fini elencati nella norma incriminatrice, di cui all'art. 416 bis c.p., il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all'associazione criminale, tanto più se l'accordo risulta di tale portata ed intensità da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale.

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