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Articolo 366 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Dispositivo dell'art. 366 Codice Penale

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 220, 221, 224], interprete [c.p.c. 122-123; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale(1), ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta(2) di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto(3), ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria [c.p.c. 244-245; c.p.p. 194-198] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [c.p.p. 133, 502](4).

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione [30] dalla professione o dall'arte(5).

Note

(1) Nonostante il termine "chiunque" si tratta di un reato proprio, in cui il soggetto attivo può essere solo il perito, l'interprete, il custode, il testimone, investiti di particolari funzioni da parte dell'Autorità giudiziaria.
(2) Non si applica l'ipotesi delittuosa in esame qualora il rifiuto sia da considerarsi legittimo, come nel caso della facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell'imputato ex art. 199.
(3) Il nuovo codice di procedura penale ha abrogato l'istituto del giuramento, sostituendolo con una dichiarazione di responsabilità ed impegno a dire la verità (artt. 497 e 226).
(4) Si ritiene applicabile la fattispecie in esame anche ai giudici popolari (art. 34, l. 10 aprile 1951, n. 287), ai testimoni chiamati a deporre dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo (art. 4, l. 17 maggio 1988, n. 172), ai testimoni chiamati a deporre davanti alla Commissione parlamentare antimafia (art. 3, l. 1 ottobre 1996, n. 509).
(5) L'art. 384bis, inserito dall'art. 17 della l. 5 ottobre 2001, n. 367 estende la punibilità della fattispecie in esame ai fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero.

Ratio Legis

La norma tutela il corretto funzionamento della giustizia, nello specifico garantendo la presenza al processo di determinati soggetti.

Spiegazione dell'art. 366 Codice Penale

Il delitto in esame sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, senza tuttavia richiedere che il rifiuto di assumere l'incarico o le funzioni sia espressamente dichiarato ma, pur non essendo sufficienti una mera tergiversazione o un perdurante ritardo ad adempiere, il rifiuto stesso può desumersi dal comportamento tenuto dal soggetto attivo del reato quando esso si manifesti attraverso un fatto positivo univoco e concludente.

La norma delinea un'ipotesi di reato proprio, in quanto commissibile solo da chi sia nominato perito, interprete, custode, testimone.

La disposizione, prevedendo solo il rifiuto, esclude la configurabilità del delitto in caso di mera mancata comparizione, potendo in quest'ultimo caso il giudice disporre l'accompagnamento coattivo ex art. 133.

Massime relative all'art. 366 Codice Penale

Cass. pen. n. 42962/2016

Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del P.M., se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione dell'incarico di consulenza medico - legale per l'omesso rilascio di un'espressa autorizzazione ritenuta dal P.M. implicitamente ricompresa nell'incarico).

Cass. pen. n. 17000/2008

Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 c.p. sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione pertanto di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, c.p. (Nel caso di specie, la S.C. ha ravvisato il delitto previsto dall'art. 328, comma primo, c.p., nel fatto del consulente tecnico d'ufficio nominato in un processo civile, che dopo aver assunto l'incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di parte, impegnandosi a consegnare la relazione di consulenza nel termine assegnatogli, si sia rifiutato di adempiere all'obbligo assunto di restituire i fascicoli di parte a suo tempo ritirati).

Cass. pen. n. 26925/2005

Non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, previsto dall'art. 366 comma secondo c.p., la condotta del perito che, nominato dal giudice per l'espletamento di un incarico, non compaia all'udienza fissata per il giuramento senza giustificare il motivo dell'assenza, non potendo essere equiparata la mancata comparizione al rifiuto di assumere l'incarico, in quanto tale comportamento non determina una situazione di ostacolo al funzionamento della giustizia, potendo il giudice disporre, in base all'art. 133 c.p.p., l'accompagnamento coattivo del perito.

Cass. pen. n. 7762/2003

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 366 c.p., riferito al rifiuto di assumere o di adempiere le funzioni di custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, occorre che l'incarico sia stato conferito dall'Autorità giudiziaria, tassativamente indicata dalla norma quale unico soggetto legittimato. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza del reato, essendo stato conferito l'incarico da parte della polizia giudiziaria).

Cass. pen. n. 9750/1997

Non ricorre il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.) nel caso in cui l'incarico di custode di un bene sequestrato è stato conferito dalla polizia giudiziaria, e non dall'autorità giudiziaria tassativamente indicata dalla norma quale soggetto legittimato a conferire l'incarico.

Cass. pen. n. 5676/1982

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 366 c.p. non è richiesto che il rifiuto di assumere l'incarico o le funzioni sia espressamente dichiarato, ma, pure non essendo sufficienti una mera tergiversazione o un perdurante ritardo ad adempiere, il rifiuto può desumersi dal comportamento tenuto dal soggetto attivo del reato quando esso si manifesti attraverso un fatto positivo univoco e concludente. (Fattispecie relativa a indebita ammissione del deposito della relazione da parte del consulente tecnico). Ricorrono gli estremi del delitto di cui all'art. 366 c.p., il rifiuto, cioè, di prestare uffici legalmente dovuti da parte di un perito, un interprete o un custode nominato dall'autorità giudiziaria, non solo quando il rifiuto concerna il momento iniziale di assunzione dell'incarico o delle funzioni che si intendono affidare, bensì anche quando esso riguardi la fase dell'esecuzione dell'incarico di esse, giusta la dizione letterale della norma in oggetto che, espressamente, parla di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

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Roberto G. chiede
martedì 31/12/2013 - Trentino-Alto Adige
“Il CTU Ing. civile (anni 55) ha accettato l'incarico con giuramento (Pub.uf. art. 357 C.P.), l'oggetto dell'ordinanza del Giudice delle esecuzioni era di verificare la fattibilità del progetto esecutivo essendo un'opera pubblica già appaltata nel 2004, progetto provvisto di Permesso di costruire rilasciato del Comune. Il CTU nella relazione-peritale depositata in Tribunale precisa che il progetto esecutivo d'opera pubblica visionato ha tutti i requisiti di legge, realizzabile in 63 giorni lavorativi, però ritiene più realistico l'impegno temporale di cantiere di 120 giorni consecutivi, come definito nel Verbale di conciliazione giudiziale munito di titolo esecutivo. Il Giudice delle esecuzioni forzate perso atto della fattibilità del progetto esecutivo a norma di legge per le opere pubbliche (manufatto in cemento armato) con Permesso di costruire redatto dal CTU Ing., con Ordinanza nomina il CTU Ing. Direttore dei lavori con l'immediata esecuzione dell'opera, con la consegna dell'opera finita a norma di legge in 90 giorni alla udienza fissata. Il CTU ing. terrorizzato, sapendo che il progetto era irrealizzabile sotto ogni profilo progettuale e strutturale, in udienza preventiva, io presente, davanti al Giudice con banali e puerili scuse il CTU rinunciava all'incarico. In fase d'esecuzione il progetto esecutivo oggetto della relazione-peritale del CTU ing. si è rilevato irrealizzabile sotto ogni profilo progettuale e strutturale; oggi dopo sette anni dell'Atto di precetto 19.12.2006 l'opera non è finita, non è norma di legge e non è collaudabile... Si riscontrano più reati a carico del CTU Art. 373 e 366 del C.P., va aggiunto l'Art. 64 del C.P.C... In attesa di una Vostra cortese risposta; Ringrazio”
Consulenza legale i 16/01/2014
Il Consulente Tecnico d'ufficio è una figura disciplinata dagli artt. 61 ss. c.p.c.: è colui che assiste il giudice, ove questo ne disponga l'intervento, nel compimento di singoli atti o anche durante tutto il processo, svolgendo una attività che si sostanzia in una prestazione d’opera intellettuale.
Il CTU deve avere una competenza tecnica specifica per il settore in cui dovrà prestare il suo operato ed è scelto dal giudice, di regola, tra le persone iscritte in un albo speciale.
Ai sensi dell'art. 63 del c.p.c. egli è tenuto a prestare il suo ufficio, a meno che non esista un giusto motivo di astensione, riconosciuto dal giudice.
Il Consulente d'ufficio può incorrere sia nella responsabilità civile che in quella penale.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, l'art. 64 del c.p.c. sancisce che "in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".
La dottrina e la giurisprudenza ritengono si tratti di responsabilità extracontrattuale, che sussiste solo nei casi di dolo o colpa grave nell'esecuzione dell'incarico.
La responsabilità civile del CTU comporta per questi l'obbligo di risarcire i danni procurati ad una o entrambe le parti, in particolare: le spese sostenute dalla parte per ottemperare a un provvedimento del giudice basato su una consulenza poi rivelatasi erronea, nonché gli esborsi della parte legati alla dimostrazione dell’erroneità delle conclusioni a cui perviene la perizia; il corrispettivo percepito dal CTU per una prestazione rivelatasi inutile/erronea.

Parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene peraltro che il consulente risponda solo nel caso in cui la consulenza implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (v. art. 2236 del c.c.), trovando altrimenti applicazione il secondo comma dell'art. 1176 del c.c.. Per alcuni, la colpa grave ricorrerebbe ove la condotta del CTU fosse consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, in modo che egli possa abusare del proprio incarico; al contrario, non risulterebbe sufficiente a integrare tale responsabilità la mera erroneità o infondatezza - anche manifesta - sia delle tesi prospettate dal CTU, sia delle conclusioni a cui sia pervenuto (vedi in tal senso, App. Roma, Sez. III, sent. 28.12.2010).

Non va poi taciuto che l'inquadramento della fattispecie nella responsabilità extracontrattuale comporti un maggior onere probatorio per il danneggiato, che dovrà comunque provare, oltre alla condotta contra legem ed il danno subito, anche il nesso di causalità che li lega.

Nel caso di specie, quindi, il danneggiato dovrebbe intraprendere una azione civile per risarcimento del danno, in cui avrà il non semplice compito di dimostrare danno e nesso causale con il comportamento del CTU. Si dovrà prestare attenzione alla prescrizione, perché il diritto al risarcimento per illecito extracontrattuale si prescrive dopo cinque anni.

Quanto alla responsabilità penale, l'art. 64 del c.p.c. contiene un esplicito richiamo alle disposizioni del codice penale relative ai periti, fra le quali rientrano l'art. 366 e 373 c.p.
L'art. 366 prevede il delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti, sia nel caso in cui si utilizzino mezzi fraudolenti, sia qualora il perito rifiuti di assumere o di adempiere le funzioni cui è chiamato. Quest'ultimo sembrerebbe il caso di specie: tuttavia, la Cassazione ha stabilito che la condotta prevista dall'art. 366 c.p., comma 2, riguarda "i soli contegni iniziali o preparatori della assunzione di funzioni pubbliche conferite dall'autorità giudiziaria, con l'esclusione dei comportamenti che investano la fase, successiva all'assunzione dell'incarico, dello svolgimento del mandato" (Cass. pen., sent. del 21.2.2012 n. 6903). Pertanto la fattispecie esposta nel quesito non sembra rientrare in questo tipo di reato, poiché il CTU ha già ricevuto l'incarico e lo sta espletando.

L'art. 373 c.p. disciplina il delitto di falsa perizia o interpretazione. L’elemento oggettivo è dato dalla falsità della consulenza resa al Giudice, intesa come travisamento dei fatti rilevanti da parte del perito. Inoltre, dovrà essere dimostrato il dolo del CTU: egli deve aver agito con la generica coscienza e volontà di rendere un parere menzognero, nascondendo oppure addirittura falsando la verità sottoposta al giudice (ciò può discendere anche dalla mancata menzione nella perizia di dati rilevanti). Questa fattispecie di reato potrebbe essere ipotizzabile nel caso di specie.
Il reato di falsa perizia o interpretazione è procedibile d’ufficio: chi intenda proporre la denunzia non ha termini di decadenza (attenzione però al termine prescrizionale, che nel caso di specie è 6 anni). Sarà comunque necessario consultare un legale anche per la presentazione della denuncia, in quanto vi è sempre il rischio di incorrere nel reato di diffamazione o calunnia qualora si dichiari qualcosa che poi venga smentito nel corso delle indagini.