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Articolo 310 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Tempo di guerra

Dispositivo dell'art. 310 Codice Penale

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita(1).

Note

(1) Tale disposizione chiarisce la contestualizzazione che caratterizzata i reati previsti agli 246 e seguenti.

Spiegazione dell'art. 310 Codice Penale

La norma specifica che, agli effetti della legge penale, e quindi, per quanto riguarda i delitti per cui ne è prevista la configurabilità o, più spesso, il riconoscimento di una circostanza aggravante in conseguenza della sussistenza del tempo di guerra, vale anche il periodo di pericolo imminente di guerra, qualora questa sia seguita.

Sarebbe infatti illogico non perseguire condotte che spesso sono considerate dal legislatore come concausali allo scatenarsi della guerra oppure come dannose per gli interessi bellici dello Stato (v. ad es. art. 258).

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