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Articolo 305 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cospirazione politica mediante associazione

Dispositivo dell'art. 305 Codice Penale

Quando tre o più persone si associano(1) al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati [308](2).

Note

(1) La fattispecie ripete il modello generale dell'associazione per delinquere semplice (416), rispetto alla quale si differenzia per la natura dei delitti scopo e per la diversità del bene tutelato. A sua volta si distingue dalla fattispecie di cospirazione cui all'art. 304, in quanto è richiesto un numero minimo di tre persone.
(2) Si tratta di una circostanza aggravante speciale a carattere misto, oggettivo e soggettivo, n quanto investe sia l'oggetto dell'azione che l'intensità del dolo. Possono essere anche delitti di diversa specie, purché diretti contro la personalità dello Stato.

Ratio Legis

La norma mira a tutelare la persona interna dello Stato e ad evitare che il suo assetto politico-costituzionale ne risulti destabilizzato per l'operare di un organismo rivoluzionario intenzionato a contrapporsi all'ordinamento statuale.

Spiegazione dell'art. 305 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorchè corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.

La norma in esame ne è un esempio lampante, dato che punisce la mera associazione al fine di commettere un delitto contro la personalità dello Stato.

Tale anticipazione di tutela deriva dalla natura stessa del bene giuridico, in quanto conviene evitare il pericolo conseguente alla formazione e all'esistenza di associazioni costituite da tra o più persone tendenti a commettere uno o più delitti dolosi contro la personalità interna dello Stato.

Appare fondamentale precisare che non si tratta di atti propriamente preparatori, idonei ed univoci di tali delitti, perché, se avessero tale carattere, sarebbero punibili a titolo di tentativo (art. 56), ovvero come delitti consumati quando il tentativo sia sufficiente per la consumazione (come per i delitti di attentato stessi), ma di fatti che stanno al di fuori dell'orbita del tentativo o dell'attentato, sebbene diretti a determinare le condizioni favorevoli alla perpetrazione del delitto.

Il delitto si consuma nel momento in cui gli associati abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, di svolgere l'attività necessaria per il conseguimento dello scopo prefisso, indipendentemente dalla preordinazione dei mezzi operativi. Tuttavia, ai fini del rispetto del principio di offensività, è richiesto ul elemento ulteriore, ossia l'idoneità dell'organizzazione a commettere i delitti di cui all'art. 302.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesta la coscienza e volontà di aderire ad una associazione strutturata con armi e con finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti.

Massime relative all'art. 305 Codice Penale

Cass. pen. n. 16714/2014

Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 cod. pen.).

Cass. pen. n. 4906/1989

Il delitto di cospirazione politica mediante associazione è un reato permanente, formale, di pericolo indiretto per la personalità dello Stato, ossia di pericolo presunto iuris et de iure per il semplice fatto della costituzione di un'associazione organizzata col fine di commettere uno dei reati di cui all'art. 302 c.p. Con esso, come per tutti i delitti di attentato alla personalità dello Stato, il legislatore ha voluto reprimere la formazione di organizzazioni mirate a quel fine anticipandone la punibilità (da ciò la classificazione fra i reati cosiddetti a soglia anticipata) prima ancora che esse attuino il loro programma volto a aggredire lo Stato, appunto perché v'è la presunzione di pericolosità sin dal momento del loro sorgere.

Perché si consumi il delitto di cui all'art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione) è sufficiente che tre o più persone costituiscano, promuovano, organizzino oppure aderiscano ad un'organizzazione anche rudimentale, a carattere stabile, pur se non consacrata in atti formali, volta alla realizzazione dei delitti non colposi contro la personalità internazionale od interna dello Stato per i quali la legge stabilisca la pena dell'ergastolo o della reclusione, per ciò solo rispondendo del delitto di cui al richiamato art. 305 c.p. anche se non venga realizzato alcuno dei reati fine.

Cass. pen. n. 1356/1983

È da ritenere realizzato il delitto ex art. 305 c.p. allorquando i cospiranti abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, lo svolgimento dell'attività necessaria al conseguimento del risultato che s'identifica con uno dei reati indicati nell'art. 302 dello stesso codice, indipendentemente dalla puntuale preordinazione dei mezzi operativi. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è affermato che basta, ad integrare il delitto di cospirazione, il fine di tre o più persone formanti l'associazione di commettere anche uno solo degli illeciti previsti dall'art. 302 c.p.; e ciò a differenza della previsione ex art. 416 c.p. dove occorre lo scopo di commettere più delitti, precisandosi che, nella cospirazione, la natura politica dei fatti criminosi conferisce alla condotta una particolare gravità e rende, in ultima analisi, incriminabili azioni «ordinariamente non incriminate in sede penale», posto che s'intende così prevenire anche il pericolo indiretto cui sono esposti i valori peculiari della sicurezza dello Stato, della sua integrità territoriale e della sua Costituzione).

Cass. pen. n. 348/1982

L'elemento soggettivo del delitto di cospirazione politica mediante associazione consiste nella consapevole adesione ad una associazione strutturata con armi e con la finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti dall'art. 302 del c.p.

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