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Articolo 205 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimento del giudice

Dispositivo dell'art. 205 Codice Penale

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna [c.p.p. 533] o di proscioglimento [c.p.p. 658].

Possono essere ordinate con provvedimento successivo [679](1):

  1. 1) nel caso di condanna, durante l' esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena(2);
  2. 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta [204], e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;
  3. 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge [109, 204, 210](3).

Note

(1) La competenza, ex art. 679 c.p.p., spetta al magistrato di sorveglianza. Solo nel caso della confisca al giudice dell'esecuzione.
(2) Il riferimento è qui sia al latitante, ovvero a colui che volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione, sia all'evaso ovvero colui che, essendo arrestato o detenuto, fugge dal luogo in cui è rinchiuso, equiparato da giurisprudenza e dottrina al latitante.
(3) Si tratta delle ipotesi di dichiarazione di abitualità e/o professionalità nel reato.

Ratio Legis

La norma ha la funzione di precisare quale sia il giudice normalmente competente ad adottare il provvedimento dispositivo delle misure di sicurezza, nonché il tempo della sua adozione, nel pieno rispetto del principio di legalità.

Spiegazione dell'art. 205 Codice Penale

Le misure di sicurezza presuppongono un accertamento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto, pur non richiedendosi necessariamente la commissione di un fatto di reato in tutti i suoi elementi costitutivi.

La necessità di un accurato vaglio di merito relativo alla sussistenza dei presupposti implica ad esempio che il P.M. non possa richiedere l'applicazione di una misura di sicurezza tramite la richiesta di archiviazione, avendo quest'ultima natura meramente procedimentale.

Per contro, come previsto dalla norma in questione, l'applicazione delle misure può essere disposta con la sentenza di proscioglimento, oltre che con la sentenza di condanna, essendovi alla base un solido giudizio di merito.

Ad ogni modo le misure d sicurezza, nel caso di condanna, possono essere ordinate anche in un momento successivo, sia nel periodo di esecuzione della pena, sia quando il condannato si sia sottratto volontariamente all'esecuzione della stessa, qualora si dimostri socialmente pericoloso e ciò venga appurato dal giudice.

Per quanto riguarda invece i casi di proscioglimento, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui non prevede periodici accertamenti della pericolosità sociale dell'imputato prosciolto per infermità di mente, qualora sia stato disposto il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, sancendo così il principio secondo cui la pericolosità sociale va accertata periodicamente.

La sentenza infatti non passa mai in giudicato per quanto concerne le misure di sicurezza, data la natura sostanzialmente amministrativa di queste, la loro modificabilità e revocabilità e l'applicazione ex officio delle misure stesse perfino dopo la sentenza.

Va rammentato che non esistono più casi in cui la pericolosità va presunta dalla legge (v. art. 109), motivo per cui essa va accertata di volta in volta anche nei casi di abitualità e professionalità nel reato e di tendenza a delinquere.

Massime relative all'art. 205 Codice Penale

Cass. pen. n. 13131/2019

È illegittima l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ordinata con un provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento al di fuori dei casi di cui all'art. 205, comma secondo, cod. pen., da considerare tassativi.

Cass. pen. n. 2260/2014

Le misure di sicurezza devono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge (nn. 1, 2, 3 dell'art. 205, comma secondo, cod. pen.) tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti "quasi reati" (artt. 49 e 115 cod. pen.), e ciò per l'evidente ragione che le condizioni di pericolosità manifestate dal reato o dal "quasi reato" possono essere oggetto soltanto di una valutazione contenuta in una sentenza (artt. 202, 203 cod. pen.) emessa a seguito di contraddittorio tra le parti e assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione.

Cass. pen. n. 267/2004

La revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto è inscindibile dalla valutazione di attuale applicabilità - o prosecuzione - di una misura di sicurezza, giacché l'abitualità è un aspetto della pericolosità del soggetto, a sua volta presupposto della misura di sicurezza, e la relativa valutazione va effettuata, in termini di attualità, quando la misura debba essere in concreto applicata. Ne consegue che, poiché nel concorso di pena detentiva e di misura di sicurezza, quest'ultima si applica dopo l'esecuzione o l'estinzione della prima, il «lontano fine pena» costituisce di diritto condizione ostativa ad un riesame anticipato della permanenza o meno dell'abitualità.

Cass. pen. n. 4077/1995

La sentenza non passa mai in giudicato per quanto concerne le misure di sicurezza, data la natura sostanzialmente amministrativa di queste, la loro modificabilità e revocabilità, e l'applicabilità ex officio persino dopo la sentenza nei casi indicati dall'art. 205 c.p.

Cass. pen. n. 4823/1993

Le misure di sicurezza debbono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa (art. 205 comma primo c.p.) salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge (nn. 1, 2, 3 del comma secondo dell'articolo citato) tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti quasi reati (art. 115 c.p.); ciò per l'evidente ragione che le condizioni di pericolosità che il reato o il quasi reato manifesta possono essere oggetto di una valutazione complessa ed immediata solo attraverso una sentenza (artt. 202, 203 c.p.). Tale sistema non è stato in alcun modo innovato dall'art. 679 c.p.p., il quale non ha inciso sulla normativa relativa alla competenza ad ordinare la misura di sicurezza. (Nella specie, relativa a risoluzione di conflitto di competenza, la S.C. ha ritenuto che l'applicazione della misura della libertà vigilata è riservata al tribunale e non al giudice di sorveglianza, in quanto solo il primo può disporla essendo a ciò autorizzato per un fatto [istigazione non accolta] non preveduto dalla legge come reato [art. 229 n. 2 c.p. in relazione all'art. 115 stesso codice]).

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