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Articolo 178 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riabilitazione

Dispositivo dell'art. 178 Codice Penale

La riabilitazione [c.p.p. 683] estingue le pene accessorie [19] ed ogni altro effetto penale della condanna [106, 109, 556], salvo che la legge disponga altrimenti [164](1).

Note

(1) La riabilitazione presuppone che la pena principale sia stata scontata o altrimenti estinta e i suoi effetti sono notevoli, in quanto, eliminando le conseguenze penali residue, fa riacquistare al reo la capacità giuridica persa in seguito alla condanna. Si ricordi poi che tale istituto non ha efficacia retroattiva, quindi opera solo per il futuro, ciò significa ad esempio che perde ogni rilevanza ai fini della recidiva (fuorché nel caso di una successiva revoca ex art. 180) e della dichiarazione di abitualità e professionalità del reo.

Ratio Legis

Dal momento che il riabilitato riacquista con la riabilitazione le facoltà giuridiche perse con la condanna, l'istituto in esame risponde chiaramente alla funzione di agevolare il reinserimento del soggetto nella società.

Spiegazione dell'art. 178 Codice Penale

La riabilitazione, presupponendo l'espiazione totale della pena, non è una causa estintiva della pena, bensì una mera causa di estinzione delle pene accessorie e e degli altri effetti penali della condanna.

Essa è caratterizzata da una funzione premiale e promozionale, in quanto collegata all'avvenuta espiazione della pena principale ed alla buona condotta dimostrata per un certo lasso di tempo (v. art. 179).

L'efficacia generale e residuale rispetto alle altre cause di estinzione della pena vere e proprie determina il fatto che debba ritenersi sussistente l'interesse da parte del reo a richiedere il relativo provvedimento per il sol fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia ancora stati riabilitati.

La riabilitazione può pertanto essere concessa anche quando riferita ad una condanna per la quale sia già stata concessa la sospensione condizionale della pena ed il reato sia stato estinto per effetto del decorso dei termini di cui all'art. 163.

Massime relative all'art. 178 Codice Penale

Cass. pen. n. 27363/2021

In tema di riabilitazione, nel caso di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, il computo del termine triennale deve avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria in quanto quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato.

Cass. pen. n. 7668/2019

La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale può essere concessa, anche direttamente dalla Corte di cassazione, a chi abbia riportato una precedente condanna per la quale sia intervenuta pronuncia di riabilitazione, atteso che l'art.178 cod. pen. stabilisce che la riabilitazione, oltre alle pene accessorie, estingue ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti, senza che l'art.175, primo comma, cod. pen., introduca alcuna deroga al riguardo.

Cass. pen. n. 15471/2015

Non costituiscono, di per sé, ostacolo all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la richiesta medesima.

Cass. pen. n. 16250/2013

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell'art. 133 c.p., nell'apprezzamento del comportamento pregresso dell'imputato ai fini della determinazione della pena.

Cass. pen. n. 47347/2011

In tema di condizioni per la riabilitazione, sono ininfluenti, ai fini della valutazione dell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, sia la circostanza che le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo sia che esse non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato.

Cass. pen. n. 29490/2011

La riabilitazione presuppone che il soggetto abbia dato prova di effettivo e completo ravvedimento, dimostrando di avere tenuto un comportamento privo di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed aver intrapreso uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile, tenuto in epoca successiva alla commissione del reato per il quale è stata chiesta la riabilitazione. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso del procuratore generale che aveva contestato la sussistenza del requisito della buona condotta in uno straniero, condannato per violazione dell'ordine di espulsione dal territorio dello Stato che, pur non risultando avere alcun altro carico pendente ed avendo svolto dopo la condanna attività lavorativa, non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento dal territorio nazionale).

Cass. pen. n. 16540/2011

Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato l'indulto e non da quella del provvedimento legislativo che l'ha concesso.

Cass. pen. n. 11821/2009

La domanda di riabilitazione può essere rigettata anche sulla base della valutazione di fatti criminosi commessi dall'istante e storicamente accertati che non abbiano formato oggetto di una pronuncia di condanna. (Nella concreta fattispecie, l'istanza di riabilitazione era stata respinta sulla base del rilievo che l'interessato aveva successivamente riportato una denuncia per una violazione in materia di gestione di rifiuti, definita con lo strumento dell'oblazione).

Cass. pen. n. 14332/2006

In tema di reati contro l'ordine pubblico, la concessione della riabilitazione successiva ad una sentenza di condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso non estingue l'obbligo di comunicazione al nucleo della polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, di cui all'art. 30 L. 646 del 1982, che non costituisce effetto penale di tale sentenza, ancorchè essa ne sia presupposto di applicabilità.

Cass. pen. n. 44665/2004

Non sussiste alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l'interessato si è avvalso del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue.

Cass. pen. n. 35078/2003

Tra le conseguenze della estinzione di ogni effetto penale della condanna a seguito di riabilitazione, non rientra la cancellazione dell'iscrizione della sentenza dal casellario, perché non prevista tra le cause di eliminazione dall'art. 687 c.p.p. e, inoltre, l'art. 686 c.p.p. stabilisce che il provvedimento di riabilitazione deve essere annotato nel casellario, ed, infine, l'art. 689 secondo comma n. 4 c.p.p., già prevede che i certificati penali rilasciati all'interessato non contengano le condanne per le quali è intervenuta riabilitazione.

Cass. pen. n. 6617/2000

L'istituto della riabilitazione, avuto riguardo alla sua funzione che è al tempo stesso premiale e social-preventiva, può trovare applicazione con riguardo a tutte le condanne, ivi comprese quelle a pena condizionalmente sospesa, come è dato desumere anche dall'art. 179, comma 1, c.p., nella parte in cui esso, ai fini della decorrenza del termine per poter ottenere la riabilitazione, fa riferimento, oltre che all'avvenuta esecuzione della pena, anche alla sua eventuale estinzione per altra causa, quale è quella prodotta appunto dalla sospensione condizionale, una volta che il relativo termine sia positivamente decorso.

Cass. pen. n. 411/1995

Nel caso in cui intervenga una abolitio criminis - nella specie depenalizzazione di reato valutario per effetto della L. n. 455 del 1988 - deve essere applicata la disposizione dell'art. 673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione del reato) e non la riabilitazione richiesta ai sensi dell'art. 178 c.p. Infatti, secondo quest'ultima norma, la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti; mentre, quando è intervenuta una abolizione del reato, la legge dispone, diversamente, giacché ai sensi dell'art. 673 c.p.p. il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna, dichiarando che il fatto non è più previsto come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti.

Cass. pen. n. 1274/1995

Poiché, dopo la riabilitazione prevista dalla legge penale comune (art. 178 c.p.), non residuano effetti penali della condanna per diserzione (art. 146 c.p.m. di guerra) da estinguere mediante la cosiddetta riabilitazione militare, ne deriva, come logico corollario, l'inesistenza dell'interesse alla relativa domanda che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile: non costituiscono effetti penali della condanna de qua, infatti, la perdita dei benefici combattentistici previsti dagli artt. 11 D.L.vo 4 marzo 1948, n. 137, e 1 legge 24 maggio 1970, n. 336, né la perdita delle distinzioni onorifiche, ex art. 4, ultimo comma, legge 24 aprile 1950, n. 390, né la perdita dell'onore militare e della qualità di ex combattente, intesa come deminutio dello status del militare, posto che tale sanzione non è preveduta dal diritto positivo.

Cass. pen. n. 2002/1995

La condanna per diserzione, nel comportare, ai sensi dell'art. 1 D.L.vo 4 marzo 1948 n. 137, l'automatica esclusione dai benefici combattentistici, comporta, del pari automaticamente, l'esclusione dalle onorificenze militari, incidendo sullo status di militare del condannato, con chiaro contenuto sanzionatorio. Pertanto, la non applicazione dei benefici combattentistici costituisce un effetto penale della condanna per diserzione, estinguibile, a norma dell'art. 412 c.p.m.p., mediante estensione degli effetti della riabilitazione comune già conseguita.

Cass. pen. n. 88/1995

Poiché l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce misura alternativa alla sola pena detentiva, solo a tale pena, e non anche alle eventuali pene pecuniarie inflitte con la medesima condanna, può riferirsi l'effetto estintivo previsto dall'art. 47, comma ultimo dell'ordinamento penitenziario in caso di esito positivo del periodo di prova. Ciò, fra l'altro, trova conferma — (volendosi fare un raffronto, ad esempio, con l'art. 178 c.p., relativo agli effetti della riabilitazione) — anche nella mancata menzione, nel citato comma ultimo dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, delle pene accessorie, come pure nella circostanza che, prevedendosi ivi, oltre all'estinzione della pena, anche quella «di ogni altro effetto penale», non segue a tale espressione la specificazione «della condanna».

Cass. pen. n. 4491/1993

Il condannato per il reato di diserzione, che abbia già ottenuto la riabilitazione ordinaria ai sensi dell'art. 178 c.p., conserva l'interesse a richiedere la riabilitazione militare prevista dall'art. 72 c.p.m.p. in quanto la prima, a differenza della seconda, non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti militari della condanna, tra i quali deve ritenersi compresa ogni conseguenza che comporti, a causa della condanna medesima, incapacità giuridiche, preclusioni o limitazioni all'esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere benefici anche in virtù di atti discrezionali della pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di applicazione dei benefici combattentistici previsti dal D.L.vo 4 marzo 1948, n. 137).

Cass. pen. n. 4443/1993

La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale; essa, infatti, è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. Da tale operatività della riabilitazione in ordine ad ogni possibile effetto della condanna, e non soltanto a quelli già verificatisi, consegue, poi, che debba ritenersi sussistere l'interesse a richiedere il relativo provvedimento per il solo fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia già stati riabilitati. (Fattispecie in tema di riabilitazione militare).

Cass. pen. n. 606/1993

Non può riconoscersi valore preclusivo della concessione della riabilitazione alla condanna successiva alla sentenza per la quale la riabilitazione è richiesta, se isolatamente riguardata e senza valutazione del contenuto, che va invece esaminato nella sua portata sintomatica e posto in relazione, per un più ampio giudizio, a quant'altro possa riguardare la condotta complessiva del soggetto.

Cass. pen. n. 3081/1991

La funzione della riabilitazione prevista dall'art. 178 c.p. è quella di estinguere «le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti»; l'eccezione alla regola suddetta è rappresentata dall'art. 72 c.p.m.p., che in relazione alle «pene militari accessorie ed agli altri effetti penali militari», prevede la necessità della riabilitazione militare. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì evidenziato, da una parte, che «effetti penali della condanna» sono quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo diverse dalle pene accessorie che derivano direttamente dalla condanna stessa, e che consistono, tra l'altro, nella soggezione ad eventuali particolari aggravi derivanti dallo stato di già condannato, e, dall'altra, che tra le dette conseguenze giuridiche rientra anche la possibilità per chi le subisce di vedersi applicare un aumento di pena in caso di commissione da parte sua di ulteriori reati).

Cass. pen. n. 303/1991

La riabilitazione militare, quella cioè riflettente le pene militari accessorie e altri effetti penali militari della condanna, ha caratteristiche sue proprie rispetto alla riabilitazione ordinaria, essendo, tra l'altro, facoltativa e non obbligatoria e, pertanto, non conseguendo automaticamente alla riabilitazione concessa a norma della legge penale comune, stante invece l'obbligo del giudice militare di prendere in considerazione gli aspetti peculiari dello status di militare proprio del condannato.

Cass. pen. n. 3359/1990

Mentre la riabilitazione ordinaria è necessaria sempre per la eliminazione degli effetti scaturenti dalla condanna, quella militare diventa indispensabile — e, quindi, può essere chiesta ed ottenuta — solo se dalla condanna siano derivate pene accessorie militari od effetti penali militari (perdita del grado, delle decorazioni, di distinzioni onorifiche di guerra e simili), od, in generale, se l'interessato abbia interesse a riacquistare uno «status di onori militari» perduto a seguito della sentenza di condanna.

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Consulenze legali
relative all'articolo 178 Codice Penale

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Anonimo chiede
lunedì 17/06/2019 - Toscana
“Spett.le Avvocato Brocardi,
in data 15/06/2006 ho riportato la violazione dell'art.186 del codice della strada riportando una sentenza penale. In data 08/04/2014 mi è stata concessa la riabilitazione.
Mi trovo spesso a partecipare ai concorsi pubblici e, benché ciò non dovrebbe influire sulla mia valutazione, mi trovo spesso a dover dare spiegazioni alla commissione o alla segreteria.
Vorrei sapere, pertanto, se sono tenuta a dichiarare i reati indicati, oppure se potrei dichiarare l'assenza di condanne penali.
Fiduciosa in una sua risposta in merito, colgo l'occasione per augurare un buon lavoro
Cordialmente”
Consulenza legale i 19/06/2019
La risposta è positiva.

Purtroppo, infatti, la riabilitazione di cui all’art. 178 del codice penale estingue solo le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna e in detti elementi non rientra in alcun modo la cancellazione di qualsivoglia iscrizione nel casellario giudiziale.

Sul punto, è stata chiara anche la giurisprudenza. La Cass. pen. Sez. I Sent., 25/10/2012, n. 45581 ha infatti affermato che «la cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l'estinzione a seguito di riabilitazione. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il provvedimento giudiziario di riabilitazione ai sensi dell'art. 3 lett. m, del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, va iscritto esso stesso nel casellario, sicché apparrebbe contraddittorio disporre, per un verso, l'iscrizione del provvedimento riabilitativo e, per altro verso, sostenere la necessità di cancellazione della sentenza in relazione alla quale esso è stato concesso)».

Anche in presenza di riabilitazione, dunque, è sempre bene, ove si sia obbligati, a dichiarare di aver riportato condanne penale.
Va infatti specificato che dichiarazioni mendaci in merito – soprattutto laddove si partecipi a concorsi pubblici – sono penalmente punite (peraltro in modo molto severo) da diverse leggi speciali integrative del codice penale.

Anonimo chiede
mercoledì 30/05/2018 - Lazio
“Spett. le Redazione,
Vi pongo il mio quesito che vi prego di pubblicare SOLO in forma anonima;

Nel luglio 2012 è passata in giudicato una mia sentenza di patteggiamento con non menzione e con risarcimento del danno dichiarato in sentenza per il reato di truffa, unico capo di imputazione;

Oggi, maggio 2018, sono passati più di 5 anni dal passato in giudicato e non ho subito altre condanne penali.

Se oggi chiedessi una riabilitazione
Quale vantaggio avrei?

Nel caso di una successiva condanna Avrei qualche sconto maggiore di pena o opportunità in più?
Vi prego di indicare della giurisprudenza
Molte grazie,
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 04/06/2018
Prima di rispondere alle domande poste, va fatto un breve ma esaustivo sunto sugli effetti derivanti dalla riabilitazione.

L’istituto previsto dall’art. 178 del codice penale è annoverata fra le cause di estinzione della pena ed è incentrato sul requisito della "buona condotta" che si richiede che il condannato abbia posto in essere per la durata del tempo prescritto ed ha funzione premiale e promozionale, in vista della risocializzazione del reo.

La riabilitazione estingue le pene accessorie nonché ogni altro effetto penale della condanna. A seguito della sua dichiarazione, dunque, viene meno ogni effetto penale della condanna che, alla data della concessione della riabilitazione, non si sia già "consumato" o, comunque, non sia già venuto meno per altra causa. La riabilitazione si caratterizza, in tal modo, per un connotato di efficacia generale e residuale, in quanto è astrattamente idonea a estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla condanna (C., Sez. I, 25.3.2011).
La locuzione "altri effetti penali" è intesa dalla dottrina in senso lato, come onnicomprensiva di ogni effetto - anche se di natura civile o amministrativa - indefettibilmente derivante dalla sentenza di condanna e idoneo a diminuire la capacità giuridica del condannato: limitazioni, privazione o inibizione della recezione, acquisto o esercizio di diritti e interessi soggettivi a carattere pubblico o privato.

In particolare, la riabilitazione rimuove: l'interdizione dai pubblici uffici (artt. 19, 28 e 29) e da una professione o un'arte(artt. 30 e 31); la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà (art. 34); la perdita del diritto agli alimenti (art. 433 c.c.) e dei diritti successori verso l'offeso (art. 456 c.c.), in relazione a quanto previsto dall'art. 609 nonies. Essa, inoltre, impedisce la valutazione della condanna agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità del reato (art. 106 , 2° co.) e, positivamente, determina l'estinzione della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e della dichiarazione di tendenza a delinquere (art. 109 , ult. co.); reintegra il condannato nel diritto a ottenere l' amnistia e l' indulto la cui concessione sia condizionata alla mancanza di precedenti condanne; impedisce la considerazione della condanna ai fini dell'integrazione della contravvenzione di cui all'art. 707.

Rimangono al di fuori dall'operatività della riabilitazione, tuttavia, per effetto della clausola di salvezza inserita nell'art. 178, gli effetti penali espressamente esclusi dalla legge: in particolare, anche nel caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione non possono essere concessi la sospensione condizionale della pena al condannato a pena detentiva per delitto (art. 164, n. 1), né il perdono giudiziale per i minori (art. 169, 3° co.).
La riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato e, in genere, della sua condotta e della sua vita, antecedenti al reato, valutazione che l'art. 133, 2° co., n. 2 rimette al giudice, al fine dell'accertamento della capacità a delinquere del colpevole (C., Sez. VI, 12.3.2013, n. 16250; C., Sez. VI, 1.7.1998), né al fine di escludere la sospensione condizionale della pena (C., Sez. VI, 15.1.2016, n. 3916).

Passando a rispondere al quesito posto, è evidente che nel caso specifico l’accesso alla riabilitazione non avrebbe alcun beneficio ulteriore oltre a quello già conseguito con il patteggiamento base.
Va infatti detto che il nostro codice di procedura penale specifica all’art. 445, comma 2 che «Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena».
In breve, ciò che è in grado di fare la riabilitazione lo fa già il patteggiamento, soprattutto nel caso in cui si tratti di un patteggiamento base col quale addirittura è stata già concessa la non menzione nel casellario giudiziale.

E che effettivamente il soggetto che abbia beneficiato di una sentenza ex art. 444 c.p.p. non abbia interesse ad adire la riabilitazione è stato affermato anche dalla giurisprudenza secondo cui «Non sussiste alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l'interessato si sia avvalso del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue» (Cass. pen. Sez. I, 15-10-2004, n. 44665).

Detto precedente è stato rivisto dalla giurisprudenza successiva la quale, alla fine, si è ormai uniformata al principio secondo cui la legittimazione a richiedere la riabilitazione sussiste in tutti quei casi in cui al patteggiamento sono conseguiti i medesimi effetti che si avrebbero con la riabilitazione.
La Cass. pen. Sez. I Sent., 18-06-2009, n. 31089 ha ad esempio stabilito che « La pronuncia di estinzione di un reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, non assorbe la possibilità di pronunziare la riabilitazione ex art. 178 c.p., l'estinzione ex art. 445 c.p.p., comma 2, lascia immutata l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, solo con la riabilitazione ex art. 178 c.p. si può estinguere "ogni effetto penale della condanna", pertanto il condannato nel caso di specie aveva interesse alla pronunzia ai sensi dell'art. 178 c.p. essendo essa la sola idonea a perseguire il completo effetto estintivo».
Ciò solo perché col patteggiamento l’imputato non aveva ottenuto la non menzione della sentenza nel certificato del casellario giudiziale.

Riassumendo quanto su esposto, nel caso di specie non vi è alcun interesse alla riabilitazione visto che gli effetti conseguenti al patteggiamento sono i medesimi di quelli che si conseguirebbero con la riabilitazione.

Rispondendo all’altro quesito, è già stata trascritta sopra la giurisprudenza maggioritaria secondo cui la riabilitazione non impedisce di certo al giudice di valutare l’eventuale precedente penale ai fini della dosimetria della pena ex art. 133 c.p.
Quindi è possibile concludere che nel caso di specie, come in realtà in ogni altro caso, la riabilitazione non determinerebbe alcuno sconto di pena in caso di condanne future o alcun beneficio ulteriore a quelli normalmente conseguenti alla totale estinzione del reato e della pena.

Eduardo A. chiede
giovedì 24/11/2016 - Sicilia
“Buongiorno.
Ho avuto modo di avvalermi della vostra assistenza legale e debbo dire , con tanta soddisfazione.
Il caso , oggetto la presente , riguarda il rinnovo del mio passaporto.
Nel mese di aprile 16 ho inoltrato domanda di rinnovo passaporto presso il Consolato Italiano dove risiedo legalmente dal 2003.
Dopo tanti solleciti inoltrati dal Consolato e da me personalmente ,via pec-mail, alla Questura, a distanza di otto mesi mi viene comunicato che l'elemento ostativo al rilascio del mio passaporto riguarda il mancato pagamento di una multa, scaturita da una sentenza emessa dalla Corte di Appello irrevocabile nel 2000 in parziale riforma della sentenza emessa dalla Pretura per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza delle cose continuato Art.81,392 C.P. , che ai sensi della legge n.1185 art.3 lettera D , sui passaporti , il mancato pagamento di tale multa é motivo ostativo al rilascio del predetto documento.
Di questa triste storia posso solo dire che in effetti negli anni 1994/95 ho avuto una discussione con una persona; l'oggetto della discussione riguardava il mancato pagamento di tutte le cambiali firmate a pagamento di una sostanziosa fornitura di materiali , per la quale discussione , avvenuta sul pianerottolo dell'abitazione del tizio intervennero agenti di polizia telefonicamente chiamati dal tizio.
Debbo precisare che la discussione, benché eccentuata , era solamente verbale.
Avendo , successivamente , constatato che il casellario giudiziario del tizio era pieno di condanne per truffe ,emissione di assegni a vuoto ed altro , abbandonai l'idea di proseguire anche le vie legali per il recupero del credito.
Nel 1997 ho trasferito la mia attività, la mia residenza legale era ancora in Italia sino al 2003.
Con molta sorpresa ,nel 1999 , mia sorella mi comunica che era stata notificata , al suo domicilio , la sentenza emessa dalla Pretura nel 1999.
Recatomi immediatamente e presa conoscenza della sentenza incaricai un mio legale di fiducia, di occuparsi delle vicenda e della quale vicenda non ricevetti più alcuna notizia.
Debbo precisare che nel 2006, causa smarrimento del mio passaporto , avevo richiesto ed ottenuto il rilascio di nuovo passaporto.
Debbo precisare altresì che dopo aver preso conoscenza dei motivi ostativi ho cercato di contattare il legale suo tempo incaricato, purtroppo deceduto nel 2013, per cui non ho altri elementi da comunicare.
Spulciando il c.p. in conformità all'art.172 , credo che la condanna sia prescritta.
La mia domanda é : é prescritta ? , sé affermativo quale é la procedura da devo seguire o in alternativa posso avere la vostra assistenza legale per questo caso ed eventualmente comunicarmi i costi da sopportare?
Grazie”
Consulenza legale i 30/11/2016
Ai sensi dell’art. 3 della legge 21/11/1967 n. 1185, non possono ottenere il rilascio del passaporto, tra gli altri, “coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto”.

Pare proprio questo il Suo caso. Presumibilmente la sentenza emessa dalla Pretura di Trapani nei Suoi confronti e poi appellata prevedeva una sanzione pecuniaria che mai è stata onorata. In ogni caso Lei però avrebbe dovuto avere contezza di tale procedimento oltre che dell’appello, se anche proposto da un altro coimputato o direttamente dal Pubblico Ministero, ma sembrerebbe che Lei abbia “scoperto” il tutto solo ora.

Ai sensi dell’art. 172, secondo comma c.p., la pena della multa risulta estinta “quando siano decorsi dieci anni” dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Ciò significa che, nel caso di specie, è possibile richiedere la c.d. riabilitazione. Si tratta infatti di una procedura prevista dall’art. 178 e ss. c.p. quando, tra le altre cose, la pena si sia “comunque estinta” (art. 179 c.p.).

In altre parole, Lei dovrebbe effettuare un’istanza per ottenere la riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza competente per territorio (ai sensi dell’art. 683 c.p.p.) in cui vengano indicati i motivi – ai sensi dell’art. 179 c.p. – per cui si presume che la riabilitazione possa essere concessa. Una volta ottenuta la riabilitazione, sarà possibile procedere alla cancellazione del reato dal Suo certificato del casellario giudiziale e così procedere per il rinnovo del passaporto. La stranezza è che nel 2006 tutto ciò non si è reso necessario, nonostante la multa non fosse ancora estinta per il decorso del tempo.