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Articolo 169 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

Dispositivo dell'art. 169 Codice Penale

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati(1).

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.

Note

(1) La norma richiama l'istituto del perdono giudiziale, un provvedimento irrevocabile con cui il giudice può decidere per l'estinzione del reato, solo però se questo è stato commesso da minorenne e al ricorrere dei requisiti previsti. Si ricordi che deve considerarsi minorenne il soggetto che all'epoca in cui ha commesso il fatto non aveva superato il diciottesimo anno d'età, ma aveva comunque già compiuto gli anni quattordici, dal momento che questa è la soglia minima prevista per l'imputabilità.
Il perdono giudiziale può poi applicarsi se il minore abbia commesso un reato la cui pena non sia superiore nel massimo a due anni, ovvero non superiore nel massimo a cinque euro. Si tratta di limiti che non vanno determinati con riferimento al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato commesso dal minore, bensì con riferimento alla sanzione che in concreto il giudice ritenga si debba applicare.
Infine condizione essenziale per l'applicazione del perdono giudiziale è la ragionevole presunzione, da parte del giudice, che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del minore, lasciando presupporre, quindi, una sua buona condotta per il futuro. Pertanto, il perdono giudiziale non può essere concesso al minore già condannato in precedenza per un delitto doloso, colposo, tentato o consumato.

Ratio Legis

L'istituto del perdono giudiziale ha una chiara funzione emendativa, in quanto la rinuncia a condannare il colpevole di un reato, in considerazione della sua giovane età, risponde all'esigenza di consentirgli un più rapido recupero sociale.

Spiegazione dell'art. 169 Codice Penale

Il perdono giudiziale, istituto chiaramente ispirato a funzioni specialpreventive, esprime un particolare favor nei confronti dei minori di anni diciotto.

Esso comporta una rinuncia alla pretesa punitiva statale ed è diretta non all'applicazione della pena, bensì alla stessa sentenza di condanna. Il perdono giudiziale è infatti disposto con sentenza di proscioglimento, presupponendo comunque l'accertamento della colpevolezza dell'imputato, e comporta l'estinzione del reato, la non applicazione di pene accessorie e di altri effetti penali della condanna.

L'istituto in esame si applica:

  • quando il colpevole, al momento della commissione del reato, abbia già compiuto gli anni quattordici ma non gli anni diciotto;

  • se il colpevole non è già stato precedentemente condannato a pena detentiva per delitto, anche ove sia intervenuta riabilitazione (art. 178), e non fosse stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale;

  • se il giudice ritenga di poter applicare una pena detentiva inferiore ai due anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria non superiore ad € 1.549, anche se congiunta a pena detentiva;

  • se il giudice, tramite i criteri di valutazione di cui all'art. 133, ritiene che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Massime relative all'art. 169 Codice Penale

Cass. pen. n. 26522/2021

Nel processo penale minorile, non sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza che, anziché disporre l'ammissione alla prova, abbia concesso il perdono giudiziale, perchè quest'ultimo ha un esito più favorevole, producendosi l'effetto estintivo del reato con immediatezza al passaggio in giudicato della sentenza.

Cass. pen. n. 46586/2015

In tema di condizioni ostative alla concessione del beneficio del perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto, ai sensi degli artt. 169, comma terzo, e 164, comma secondo, n. 1, cod. pen., per precedente condanna deve intendersi qualsiasi condanna divenuta definitiva prima della decisione relativa al beneficio, non rilevando né il momento di consumazione del reato oggetto di giudizio - che potrebbe essere stato commesso successivamente a quelli oggetto del perdono - né il momento della pronuncia della stessa, che potrebbe essere sopravvenuta nel corso del procedimento per la concessione del beneficio.

Cass. pen. n. 6970/2012

In tema di perdono giudiziale, qualora il minore infradiciottenne risponda, in un processo cumulativo, di più reati concorrenti, deve aversi riguardo, ai fini dell'applicabilità del beneficio, alle singole pene che devono essere inflitte in concreto per ciascun reato e non a quella irrogabile in concreto complessivamente a seguito della applicazione della continuazione.

Cass. pen. n. 23637/2011

Il limite di pena da considerare per l'eventuale concessione del perdono giudiziale deve essere determinato con riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenendo conto anche della diminuente della minore età.

Cass. pen. n. 45080/2008

Ai fini della concessione del perdono giudiziale, la prognosi di futuro buon comportamento dell'imputato non può fondarsi sul solo dato dell'incensuratezza, dovendo entrare in valutazione ulteriori elementi rivelatori della personalità del minore, quali le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali.

Cass. pen. n. 37454/2005

In forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 108 del 1973 e 154 del 1976, la reiterazione della concessione del perdono giudiziale è consentita, ricorrendone le condizioni, rispetto ai reati commessi in epoca anteriore alla sentenza con la quale è già stato concesso il beneficio, senza che sia necessario accertare la sussistenza della unicità del disegno criminoso tra quei reati e quelli oggetto di detta sentenza, ma non anche in relazione ai reati commessi successivamente.

Cass. pen. n. 1600/1997

A norma degli artt. 28 e 29 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, la sospensione del processo è finalizzata all'estinzione del reato, che viene dichiarata soltanto a seguito dell'esito positivo del periodo di prova, al quale deve essere sottoposto il minore, valutato sulla base del comportamento da lui tenuto e dell'evoluzione della sua personalità. La ratio della norma va individuata nell'esigenza di dare al giudice il potere di valutare in concreto la possibilità di rieducazione e inserimento del minore nella vita sociale, con una misura innovativa che ha valore aggiunto rispetto sia al perdono giudiziale sia all'improcedibilità per irrilevanza del fatto, e con l'attribuzione di una discrezionalità molto ampia, non circoscritta nei limiti di cui all'art. 169 c.p. e dell'art. 27 del citato D.P.R. Il beneficio prescinde infatti, dai precedenti penali e giudiziari, ostativi all'applicazione del perdono giudiziale, e dalla tenuità del reato e dall'occasionalità del comportamento delittuoso, che sono richieste, invece, per la pronuncia d'improcedibilità irrilevanza del fatto, postulando soltanto una prognosi di positiva evoluzione della personalità del soggetto.

Cass. pen. n. 7751/1991

Gli istituti del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena non si fondano sugli stessi presupposti e criteri, stante il diverso effetto che da ciascuno di essi deriva, rappresentato nel primo dalla estinzione del reato che segue immediatamente alla irrevocabilità della sentenza che lo applica, mentre nel secondo tale effetto è differito nel tempo e subordinato alle condizioni previste dalla legge. Non è contraddittoria la motivazione della sentenza che negando l'uno abbia concesso l'altro e viceversa, con l'unico obbligo del giudice di indicare adeguatamente le ragioni della sua scelta, obbligo che può ritenersi soddisfatto quando il giudice di merito, in considerazione della ratio e della finalità dei due istituti, giunga alla conclusione — evidenziando anche uno solo dei criteri indicati dall'art. 133 c.p. ed altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo — dell'effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto.

Cass. pen. n. 5089/1991

L'art. 1, n. 1, lett. g) D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, nel concedere amnistia per ogni reato commesso dal minore qualora il giudice ritenga a lui concedibile il perdono giudiziale, ha anche sancito l'inapplicabilità — a quel fine — delle disposizioni di cui all'art. 169, terzo e quarto comma c.p., cioè ha stabilito che la valutazione rimessa al giudice debba prescindere sia dall'esistenza di precedenti condanne a pena detentiva riportate dall'imputato, sia dal fatto che questo abbia già usufruito del perdono giudiziale. Ne deriva che le univoche considerazioni che il giudicante è tenuto a compiere — una volta emersa dagli atti la prova della colpevolezza dell'imputato — attengono alla misura della pena che dovrebbe essere irrogata e al giudizio prognostico sulla condotta dello stesso imputato, sicché egli non potrebbe applicare l'amnistia solo se ritenesse infliggibile una pena eccedente il limite di cui all'art. 169, primo comma, c.p., ovvero non presumesse che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere reati.

Cass. pen. n. 2239/1991

In tema di perdono giudiziale, il limite di pena che ne consente l'applicabilità va determinato con riferimento alla sanzione che in concreto il giudice ritenga si possa applicare e non già a quella prevista dalla legge per il reato commesso.

In tema di perdono giudiziale, il limite di pena che ne consente l'applicabilità va determinato in concreto tenendo conto della diminuente della minore età.

Cass. pen. n. 7709/1989

Il giudizio inerente alla concessione o al diniego del perdono giudiziale, più che involgere una diagnosi completa del passato del minore infradiciottenne, comporta un giudizio prognostico sul futuro dello stesso e, quindi, sulla possibilità che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del prevenuto in termini di ragionevole prevedibilità e con una valutazione discrezionale da parte del giudice di merito. Tale apprezzamento implica necessariamente l'esame oltre che della gravità del fatto e della modalità esecutiva di esso, della personalità del soggetto e del suo comportamento contemporaneo e susseguente al reato, di guisa che, alla stregua degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nell'art. 133 c.p., condizione essenziale per l'applicazione del perdono stesso è la ragionevole presunzione della futura buona condotta.

Cass. pen. n. 4000/1989

La reiterazione della concessione del perdono giudiziale è consentito, ricorrendone le condizioni, rispetto ai reati commessi in epoca anteriore alla sentenza con la quale è già stato concesso il beneficio, senza che sia necessario accertare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso tra quei reati e quelli oggetto di detta sentenza.

Corte cost. n. 154/1976

È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 3 Cost. — l'art. 169 comma quarto c.p. nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio.

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