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Articolo 45 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 45 Costituzione

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione [2511 c.c.] a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato [2083, 2202 c.c.].

Ratio Legis

Le cooperative e l'artigianato sono particolari forme di produzione con le quali il legislatore fa applicazione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e dimostra di voler tutelare i lavoratori più deboli.

Spiegazione dell'art. 45 Costituzione

La norma in commento disciplina l'impresa cooperativa e l'impresa artigiana, le quali, nelle intenzioni del costituente, avrebbero dovuto costituire lo Statuto costituzionale su cui si sarebbe dovuta basare la democrazia economica italiana.

Per quanto riguarda l'impresa cooperativa, la previsione costituzionale era destinata al recupero ed al riconoscimento della cooperazione pura, ovvero mossa da uno scopo esclusivamente mutualistico e solidaristico, senza scopo di lucro.

La successiva legislazione in materia ha tuttavia di recuperare taluni elemento di cooperativa spuria, soprattutto per permettere l'esistenza delle cooperative stesse, altrimenti destinate al tracollo finanziario. All'interno di questa categoria il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di riforma del diritto societario ha fatto emergere il modello delle cooperative a mutualità prevalente che si distingue dagli altri modelli puri.

Per quanto concerne la tutela costituzionale dell'impresa artigiana, viene solamente posta una norma di principio, assegnando al legislatore ordinario la disciplina più concreta, Ad ogni modo, nell'impresa artigiana l'opera è prestata in prevalenza dal lavoro personale del singolo, secondo un processo non standardizzato nel quale, di regola, ciascun prodotto è un pezzo unico in quanto lavorato singolarmente.

Ciò comporta un costo maggiore di questi prodotti rispetto a quelli di derivazione industriale e, quindi, la necessità di predisporre forme maggiori di tutela a favore della categoria. Ai sensi dell'art. 117 Cost. la materia dell'artigianato è oggi di esclusiva competenza regionale.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

45 Tre brevi disposizioni chiudono la parte dei diritti economici. Affermato il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese, si rinvia pei modi e pei limiti ad una legge regolatrice. Nel breve cenno alla cooperazione, che deve essere uno dei maggiori caposaldi di una democrazia economica, vi è già l'avviamento alla disciplina legislativa che è necessaria per stabilire la figura e le caratteristiche della società cooperativa e la sorveglianza che gli stessi cooperatori invocano per colpire gli abusi della falsa cooperazione. L'altro accenno alla tutela del risparmio ed alla vigilanza sul credito contiene — né più si poteva fare nella costituzione — un'indicazione al coordinamento di norme ed istituti, che manca oggi in Italia.

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