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Articolo 46 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Costringimento fisico

Dispositivo dell'art. 46 Codice Penale

Non è punibile(1) chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica(2) alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Note

(1) Viene meno, come previsto anche in materia di caso fortuito e forza maggiore all' art. 45 del c.p., l'elemento soggettivo del reato. Qui, però,il nesso psichico tra l'agente e la condotta posta in essere non viene meno in dipendenza da un fatto naturale,bensì in quanto l'annullamento della volontà del soggetto è il risultato dell'opera di un altro, il quale sarà chiamato a rispondere del fatto, in quanto il primo ha agito quale "longa manus" del secondo. Il "costringimento fisico" esclude la coscienza e volontà della condotta, solo se il soggetto si trovava però nell'impossibilità di sottrarsi alla violenza fisica subita.
(2) Si differenzia dal costringimento psichico poiché trae origine da una violenza fisica e non da una minaccia, costituisce, quindi, una causa oggettiva,non soggettiva, di esclusione del reato. Infatti se vi è stata violenza psichica (v. 54 3) la volontà del soggetto è determinata da minaccia e, pertanto, non risulta coartata in modo assoluto. Si pensi al caso in cui un soggetto è costretto da altri a commettere un reato perché minacciato con una pistola.

Ratio Legis

La colpevolezza viene meno, in tali casi, in quanto la volontà, sebbene espressa, non è stata liberamente espressa dal soggetto che, anzi, si è trovato nell’impossibilità materiale di tenere un comportamento diverso da quello impostogli. Difetta pertanto l'elemento della rimproverabilità.

Spiegazione dell'art. 46 Codice Penale

Il costringimento fisico appartiene al novero delle cause di esclusione della colpevolezza, le quali si fondano sulla inesigibilità di un comportamento normalmente ritenuto opportuno dal legislatore, e pertanto rendono il soggetto agente non rimproverabile.

Pare opportuno precisare che il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice si realizza completamente, mantenendo tutto il suo disvalore oggettivo, ma la scusante ne elide la rilevanza penale.

Oltre al costringimento fisico rientrano nel novero delle cause di esclusione della colpevolezza anche il caso fortuito, la forza maggiore (art. 45) e l'errore (art. 47).

Tramite la disposizione in oggetto il legislatore ha inteso escludere la punibilità di chi abbia commesso un fatto di reato perché costretto da altri. Il soggetto agente diventa quindi un mero strumento del terzo, il quale lo ha costretto tramite violenza fisica.

Ai sensi del secondo comma, sarà il terzo a rispondere del reato principale.

L'istituto in esame si differenzia sia come sostanza che come disciplina dalla violenza psichica (art. 54). Mentre nel costringimento fisico è esclusa la stessa possibilità di agire, e la condotta è da ritenersi interamente propria del terzo, nella vis psichica il soggetto minacciato agisce volontariamente, ma sulla base di uno stato mentale alterato dall'altrui minaccia. Essendo l'ingerenza del terzo meno penetrante, il codice richiede le caratteristiche dello stato di necessità.

Massime relative all'art. 46 Codice Penale

Cass. pen. n. 20171/2013

Nell' ordinamento processuale penale, non č previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma č, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtų del quale l'imputato č tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto.

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