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Articolo 39 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni

Dispositivo dell'art. 39 Codice Penale

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice(1).

Note

(1) Il criterio distintivo delle due fattispecie è rinvenibile nella sanzione prevista. Per cui nel caso in cui il fatto presenti caratteri simili al reato contravvenzionale, ma è sanzionato con la pena della multa, si tratta di delitto e non di contravvenzione. La disciplina generale viene di conseguenza ad applicarsi con qualche differenza. Le variazioni riguardano: a) l'elemento psicologico in quanto le contravvenzioni sono punite sia a titolo di colpa che di dolo (v. 42 1),invece i delitti sono puniti solo a titolo di dolo (v. 42 2), mentre la punibilità per colpa deve essere espressamente prevista dal codice (ad es. nel nostro codice esiste il delitto di omicidio colposo, non esiste il danneggiamento colposo); b) il tentativo (art. 56) previsto solo per i delitti; c) alcune circostanze del reato le quali risultano applicabili solo ai delitti (es.: 61 n. 3, 7, 8); d) i reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello Stato (art. 7) sono per loro stessa natura delitti e mai contravvenzioni.

Ratio Legis

All'interno degli illeciti penali si distinguono delitti e contravvenzioni. Si ricordi che il legislatore ha configurato un'ulteriore ipotesi di illecito: l'illecito amministrativo, perseguito con mere sanzioni amministrative irrogate dal prefetto o da altre autorità amministrative. Il ricorso a tale figura di illecito s'inserisce nel processo di penalizzazione di alcuni reati, cui il legislatore ha fatto ricorso al fine di alleggerire i Tribunali del carico relativo a fatti di minore allarme sociale. Per quanto attiene alla normativa degli illeciti amministrativi, si rimanda alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (c.d. legge di depenalizzazione) e al d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della delega di cui alla L. 205/99.

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Spiegazione dell'art. 39 Codice Penale

La parte speciale del codice penale è suddivisa in due parti: una si occupa dei delitti e delle pene corrispondenti (ergastolo, reclusione, multa), mentre l'altra si occupa delle contravvenzioni, in cui le uniche pene previste sono arresto e ammenda.

Il codice non spiega la differenza tra le due figure di reati, ma, da un raffronto sistematico, si può certamente affermare come i delitti siano considerati notevolmente più gravi delle contravvenzioni, sia per il tipo di pene previste che per il tenore letterale delle varie disposizioni.


In senso strutturale, il reato (sia come delitto che come contravvenzione) è quel fatto umano attribuibile ad un soggetto, offensivo di un bene giuridico tutelato dall'ordinamento e sanzionato con una pena tendenzialmente proporzionale alla rilevanza del bene, e la sanzione svolge la funzione rieducativa del condannato.
Il legislatore, non pago di una mera proporzionalità tra offesa e sanzione, ha però preferito delineare due aree del codice penale profondamente diverse, quali appunto il libro II ed il libro III, dedicati appunto rispettivamente ai delitti ed alle contravvenzioni.

Così, mentre i delitti sono reati che offendono bene giuridici naturali dell'essere umano, quali la libertà personale, l'onore, il patrimonio, l'ordine pubblico ecc., le contravvenzioni servono più che altro a regolamentare la vita associata (c.d. resati di polizia) ed esprimono un offesa solo perché proibiti in rapporto alle mutevoli esigenze di comune ordine e sicurezza.

Dato che nei delitti, dunque, è immediatamente percepibile il disvalore sociale della condotta, il soggetto agente deve aver agito con dolo o colpa per essere punito (il dolo è la regola generale, mentre i delitti colposi devono essere espressamente previsti ex art. art. 42 del c.p.).

Nelle contravvenzioni invece è indifferente che il soggetto abbia agito con dolo o colpa ai fini della punibilità: egli infatti risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria. Non essendovi infatti, in quest'ultimo caso, un bene giuridico naturale specifico, è indifferente che il soggetto abbia voluto o meno arrecare quel determinato nocumento all'ordine ed alla sicurezza, l'importante è che la sua azione (senza uno scopo preciso) sia stata cosciente e volontaria.

Massime relative all'art. 39 Codice Penale

Cass. pen. n. 46688/2016

In caso di sentenza di condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell' impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire "ex novo" nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile.

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