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Articolo 32 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Incapacitą di contrattare con la pubblica amministrazione

Dispositivo dell'art. 32 ter Codice Penale

(1)L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti(2) con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio(3).

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni [19 n. 5].

Note

(1) L'introduzione dell'articolo in esame è avvenuta successivamente all'introduzione del codice penale, attraverso l'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n.689; da ultimo è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(2) La dottrina ha sottolineato che il termine "contrattare" comprende sia in contratti di natura privatistica, sia quelli di natura pubblicistica, esclusi però i contratti diretti ad ottenere un pubblico servizio, come ad esempio quelli di fornitura di gas, acqua, elettricità, etc.
(3) Per quanto attiene alla disciplina speciale relativa al mercato finanziario si rimanda al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi).

Ratio Legis

La norma prevede la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e si prefigura lo scopo di impedire che determinati soggetti, ritenuti particolarmente indegni, possano continuare ad avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

Spiegazione dell'art. 32 ter Codice Penale

La pena accessoria in esame (che consegue ai delitti elencati nell'art. 32 quater quando commessi in danno o in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa) comporta l'impossibilità di stipulare qualsivoglia contratto con la P.A..

Vengono in rilievo ad esempio i contratti stipulati all'esito di un concorso pubblico, oppure al termine dell'iter amministrativo previsto per gli appalti pubblici. La condanna medio tempore intervenuta comporta l'annullamento della procedura o lo scorrimento della graduatoria, a seconda del tipo di procedimento amministrativo in atto.

Esula dal presente articolo l'ipotesi di fruizione di un semplice pubblico servizio, in cui cioè la pubblica amministrazione agisce come mero fornitore (ad es. luce elettrica) e ciò perché sarebbe irragionevole privare il condannato di servizi pubblici ritenuti essenziali per una vita dignitosa.

Ad ogni modo, l'incapacità di contrattare con la P.A. non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni. Spetterà al Giudice, grazie ai poteri discrezionali riconosciutigli dagli artt. 132 e 133 stabilire la durata della pena accessoria.

Massime relative all'art. 32 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 10422/1992

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la pena accessoria della incapacitą di contrattare con la pubblica amministrazione va inflitta solo in caso di condanna per scarico eccedente i limiti di accettabilitą e non anche nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione.

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