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Articolo 23 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Reclusione

Dispositivo dell'art. 23 Codice Penale

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78, 136].

Il condannato alla reclusione(1), che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto(2).

[Sono applicabili alla pena della reclusione le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.](3)

Note

(1) Quando emette la condanna, il giudice, ai sensi e non oltre i limiti dettati dall'art. 54 della legge 24 novembre 1981,n. 689 può sostituire la pena della reclusione con: semidetenzione, libertà controllata o multa. Quando la condanna viene eseguita, al contrario, potranno trovare applicazione le misure alternative alla detenzione, ossia l'affidamento in prova, la semilibertà e la liberazione anticipata.
(2) La possibilità per il condannato di essere ammesso al lavoro all'esterno, in caso di delitti particolarmente gravi, viene concessa solo nel caso in cui si possa escludere che il lavoro stesso consenta al detenuto di collegarsi in qualsiasi modo con esponenti della criminalità organizzata o eversiva (si veda la l. 26 luglio 1975, n. 354, all'art. 4 bis introdotto con d.l. 13 maggio 1991, n. 152 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata -, convertito in legge 12 luglio 1991).
(3) Comma implicitamente abrogato dall'art. 1 della L.25/11/1962, n. 1634 che ha abrogato i commi di riferimento.

Ratio Legis

Il trattamento che il codice riserva al condannato all'ergastolo o alla reclusione è sostanzialmente analogo in quanto si attua mediante custodia del condannato in stabilimenti di pena e quindi con privazione della libertà personale, salvo alcune limitazioni di diritti e benefici (come in materia di colloqui e remunerazione del lavoro).

Spiegazione dell'art. 23 Codice Penale

La pena della reclusione comporta la privazione della libertà personale del condannato e la detenzione in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e dell'isolamento notturno. Essa può estendersi da quindici giorni sino a ventiquattro anni.

Il limite dei ventiquattro anni non è ad onor del vero invalicabile, posto che, se concorrono più circostanze aggravanti del reato (art. 59 ss.), l'imputato può essere condannato fino a trent'anni di reclusione (art. 66) e, nel caso in cui egli sia accusato di un delitto per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo ed accetti il giudizio abbreviato (art. 438), detta pena, in caso di condanna, verrà ridotta a trent'anni in virtù della carica deflattiva dell'istituto.
Il limite dei trent'anni risulta comunque invalicabile, così come quello dei quindici giorni.

La previsione dell'obbligo di lavoro risponde alla necessità di rieducare il condannato, stimolandolo alla socializzazione e permettendogli, una volta uscito, di rendersi utile alla società. Sempre per il medesimo scopo, è previsto che egli possa, dopo un anno di reclusione, lavorare all'esterno dello stabilimento carcerario, in tal modo permettendogli un graduale reinserimento nel tessuto sociale sino all'espiazione definitiva della pena, quando poi riacquisterà la libertà.

Massime relative all'art. 23 Codice Penale

Cass. pen. n. 27674/2016

Il limite minimo di quindici giorni, stabilito per la durata della reclusione dall'art. 23 cod. pen., è inderogabile per il giudice e non può essere ridotto, in difetto di espressa previsione di legge, neppure in conseguenza della diminuzione operata per un rito speciale.

Cass. pen. n. 24864/2009

Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo.

Cass. pen. n. 487/1997

Il limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione dell'art. 23, comma primo, c.p., è assoluto e, per ciò, irriducibile, sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi. Né il predetto limite può essere superato, in caso di pena patteggiata, per effetto dell'applicazione della diminuente di cui all'art. 444 c.p.p.

Cass. pen. n. 5531/1996

Agli effetti dell'applicazione di misura cautelare per tentativo di delitto punito con la pena dell'ergastolo, si ha riguardo non alla pena minima di dodici anni di reclusione prevista dall'art. 56, comma secondo, c.p., ma a quella massima di ventiquattro anni di reclusione, desumibile dall'art. 23, comma primo, stesso codice.

Cass. pen. n. 2119/1996

In caso di contestazione dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, al fine di stabilire il termine massimo di custodia cautelare, la pena massima secondo la regola generale dettata dall'art. 23 c.p., va individuata in ventiquattro anni di reclusione.

Cass. pen. n. 8301/1996

In sede di patteggiamento non è in ogni caso possibile quantificare la pena detentiva della reclusione in misura inferiore al minimo di 15 giorni fissato dall'art. 23 c.p. indipendentemente dalla circostanza che, per effetto della successiva sostituzione, si pervenga ad una misura della multa in sè non illegale.

Cass. pen. n. 5419/1995

In tema di reato continuato, l'art. 81 c.p., mentre pone un duplice sbarramento al massimo di pena irrogabile (triplo della pena prevista per la violazione più grave) nonché, nel rispetto del principio del favor rei, il divieto di infliggere, comunque, una pena superiore a quella applicabile di base al cumulo materiale, nulla dice in ordine al minimo, che deve ritenersi perciò applicabile anche nella misura di un giorno di pena detentiva, purché il giudice del merito assolva il duplice obbligo di carattere generale: di non richiedere nel minimo di quindici giorni di reclusione, sancito dall'art. 23 c.p., la pena inflitta a titolo di continuazione; di motivare ai sensi dell'art. 132 c.p., oltre che in ordine alla determinazione della pena base, in relazione all'aumento per la continuazione.

Cass. pen. n. 9442/1993

Il limite minimo di quindici giorni previsto dalla legge per la reclusione (art. 23 c.p.) non è suscettibile di riduzione sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi consistenti anch'essi in un aumento o in una diminuzione della pena. Infatti la portata dell'art. 132 cpv. c.p., secondo cui, nell'aumento o nella diminuzione della pena, non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge, non può essere limitata al risultato finale del calcolo ma investe anche gli aumenti di pena. Ne consegue che il limite legale della reclusione di quindici giorni non può essere vulnerato dalla diminuzione delle attenuanti o diminuenti eventualmente concesse, mentre deve essere aumentato nel minimo consentito per effetto, in ipotesi, della ritenuta continuazione.

Cass. pen. n. 9140/1993

Anche in tema di patteggiamento, il limite di giorni quindici di reclusione stabilito per la pena detentiva concernente i delitti (art. 23 c.p.) è irriducibile, sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto, sia ai fini dei calcoli intermedi.

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