Testi per approfondire questo articolo

L' abrogazione della norma incriminatrice

Editore: Jovene
Collana: Pub. Dip. scienza giuridiche Univ. Roma
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 32 -10%32 €
Categorie: La legge penale
Argomenti trattati: l'abrogazione delle leggi penali nell'esperienza giuridica; storia e matrici dell'art. 2 C.P. i modelli di riferimento dell'odierna disciplina codicistica della successione di leggi penali; la logica codicistica della successione di leggi penali fondata sulla teoria del fatto concreto. Il suo superamento con l'introduzione del principio costituzionale di irretroattività; il concetto di "abolitio criminis" inteso come abrogazione di una norma incriminatrice; il fenomeno... (continua)
Codice penale. Volume I - Libro I
La legge penale e le pene. Artt. 1-38

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: settembre 2010
Prezzo: 95 -10%95 €
Commentario sistematico al codice penale vol.1

Autore: Ronco Mauro
Editore: Zanichelli
Pagine: 480
Data di pubblicazione: settembre 2010
Prezzo: 58 -10%58 €
Categorie: La legge penale

La seconda edizione del primo volume del Commentario sistematico al Codice Penale rispetta l’assetto con cui venne pensata ed attuata la prima edizione, dedicata a esaminare i temi fondamentali che scaturiscono dalla specificità delle norme penali rispetto a quelle appartenenti agli altri rami dell’ordinamento. Poiché, tuttavia, negli ultimi quattro anni la materia della legge penale ha conosciuto innovazioni molteplici e significative, sia a livello legislativo... (continua)

Autorità indipendenti e norma penale. La crisi del principio di legalità nello stato policentrico

Editore: Giappichelli
Collana: Itinerari di diritto penale
Data di pubblicazione: settembre 2010
Prezzo: 45 -10%45 €

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Dispositivo dell'art. 2 Codice Penale

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [25 2 Cost.] (2). Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (3) (4). Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo (5), salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648] (6). Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti (7). Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge (8) e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Note

(2) Si tratta della c.d. «nuova incriminazione» alla quale si applica il principio della irretroattività della legge penale, espressamente previsto anche dall'art. 25, c. 2, Cost.

(3) Si tratta della c.d. «abolitio criminis», cui si applica il principio della retroattività della legge favorevole; sarebbe infatti illogico continuare a punire l'autore per un fatto che l'ordinamento giuridico non ritiene più antisociale. Per la stessa ragione, in caso di abolitio criminis viene meno, oltre alla stessa condanna (c.d. iperetroattività) e alla esecuzione della pena, ogni situazione capace di limitare o precludere facoltà o benefici al condannato. Secondo l'opinione dominante ricade nel fenomeno in esame anche l'abolizione della norma (non penale) integratrice di una norma penale in bianco [v. 2 nota (1)], mentre è controverso se si abbia abolitio criminis anche nel caso in cui muti un elemento normativo della fattispecie (si pensi al delitto di calunnia [v. 368], che consiste nell'incolpare falsamente qualcuno di un reato, ove il fatto costituente il reato falsamente attribuito cessi di essere considerato tale) o una norma integrativa extragiuridica (si pensi al venir meno, nella coscienza sociale, del carattere di oscenità di taluni comportamenti). Va in ogni caso ricordato che l'abrogazione di una norma di portata più specifica può far riespandere altre norme di portata più generale che incriminano comunque il comportamento oggetto della norma abrogata (es.: la condotta dell'abrogata procurata impotenza può ricadere nel reato di lesione personale [v. 582 ss.]).

(4) Cfr. per la depenalizzazione, la l. 24-11-1981 n. 689 e il d.lgs. 30-12-1999, n. 507.

(5) La disposizione più favorevole non va individuata in astratto, confrontando le norme succedutesi nel tempo, in relazione alla loro astratta previsione legislativa, bensì in concreto, considerando tutte le conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione al caso specifico.

(6) Si tratta della successione di leggi modificative, ove la successione di leggi, anziché creare o abolire, modifica incriminazioni precedenti; la nuova disposizione se è sfavorevole, non si applica retroattivamente al fatto commesso precedentemente (principio di irretroattività); troverà, invece, applicazione nell'ipotesi in cui, dal raffronto con la precedente disposizione, risulti essere più favorevole al reo (principio di retroattività). A volte non è facile discernere se la legge successiva abroghi quella precedente, ai sensi del comma 2 (facendo divenire lecito il comportamento prima vietato), oppure la modifichi semplicemente, ai sensi del comma 3 (continuando a prevedere come reato il comportamento precedente salva l'applicazione della norma più favorevole). Secondo un primo criterio di natura sostanziale elaborato dalla dottrina tedesca, il problema può essere risolto verificando se tra la norma anteriore e quella successiva esista una «continuità del tipo di illecito» ossia un'identità del bene protetto e delle modalità di aggressione dello stesso: dove si ravvisi una tale continuità dovrà identificarsi un fenomeno di successione di leggi modificative con applicazione della legge più favorevole al reo [v. 2 nota ]. Più rigoroso e, dunque, più rispettoso del principio di irretroattività della legge penale incriminatrice, è il criterio di natura formale che fa leva sull'esistenza o meno di un rapporto di continenza. Fra le due fattispecie si ha modificazione quando la nuova legge penale contempla una fattispecie di portata più specifica rispetto a quella precedente, sicché, in mancanza della norma successiva, quel fatto sarebbe rientrato nella norma precedente. Secondo autorevole dottrina è possibile riscontrare una modificazione anche nell'ipotesi inversa, che ricorre quando una fattispecie di portata generale succede ad una fattispecie di portata più specifica: in tal caso il fenomeno successorio-modificativo si instaura esclusivamente con riferimento alle ipotesi già contemplate dalla norma precedente ed inglobate in quella successiva.

(7) In tali casi si applica esclusivamente la disposizione in vigore al tempo in cui è stato commesso il fatto (tempus regit actum), ciò al fine di evitare che la disciplina introdotta per far fronte ad esigenze eccezionali o contingenti, possa essere elusa, specialmente per fatti commessi nell'imminenza dello scadere del termine o verso la fine della situazione eccezionale. Una deroga al principio di retroattività della legge più favorevole era prevista dall'art. 20 della legge 7-1-1929, n. 4 in tema di leggi penali finanziarie, secondo il quale: «le disposizioni penali delle leggi finanziarie e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione». Il fondamento di tale previsione si rinveniva nell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi. È infatti in generale ritenuto legittimo il principio di ultrattività della legge, in quanto la Costituzione prevede la sola irretroattività della legge penale non anche la retroattività della legge più favorevole al reo (Corte Cost. 80/1995). Ma l'art. 6, c. 1, lett. d) l. 205/1999 ha previsto come criterio direttivo l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie, ai fini della riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie. In attuazione della delega, avvenuta con il d.lgs. 10-3-2000, n. 74, l'art. 24 del d.lgs. 507/1999 ha provveduto ad abrogare l'art. 20 della l. 4/1929.

(8) La Costituzione repubblicana, innovando rispetto all'ordinamento previgente, ha sancito il principio della caducazione retroattiva del decreto-legge [v. Cost. 77] non convertito con la conseguenza di escludere, in tali casi, la configurazione di una successione di leggi penali nel tempo. Ciò spiega perché la Corte Costituzionale, con sentenza 19-2-1985, n. 51 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma in esame «nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 2 c.p.». Dalla pronuncia della Corte emerge, però, che l'impossibilità di applicare retroattivamente il decreto-legge non convertito (che contenga disposizioni più favorevoli al reo), attiene esclusivamente ai fatti pregressi, cioè realizzati prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto. Rimane impregiudicata la questione in ordine ai fatti concomitanti cioè commessi durante il periodo di vigenza del decreto che introduca una disciplina più favorevole al reo o abroghi una incriminazione preesistente: per essi, l'orientamento dominante riconosce la piena operatività del decreto-legge in quanto una diversa conclusione comporterebbe una deroga al principio di irretroattività della legge penale incriminatrice più sfavorevole in violazione dell'art. 25, c. 2, [b]Cost. [/b]Soluzione analoga si prospetta anche in relazione ai casi di declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, posto che oggi è generalmente riconosciuto l'effetto ex tunc della dichiarazione di incostituzionalità affinché possa assumere rilevanza anche in relazione alla causa pendente dinanzi al giudice a quo. Tale soluzione sembra confermata dalla l. 11-3-1953, n. 87 che, all'art. 30 dispone: «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».


Ratio Legis

Corollario del principio di legalità formale [v. 1] sotto il profilo della validità della legge penale nel tempo è il principio di irretroattività della legge penale. Oltre che a livello codicistico, esso ha ricevuto espresso riconoscimento nel testo costituzionale, il cui art. 25, c. 2, dispone che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Tale previsione risponde essenzialmente ad un'esigenza di garanzia del cittadino contro gli abusi del potere legislativo. Conforme a tale ratio è il principio della retroattività della legge più favorevole al reo, che, pur non essendo espressamente riconosciuto dalla Costituzione, è ritenuto perfettamente compatibile con essa. Va precisato, però, che i principi di cui alla presente norma si applicano solo al diritto penale sostanziale e non anche alle norme processuali penali. Sicché, ad esempio; se vi è un mutamento legislativo in materia di custodia cautelare più gravoso, esso può ben essere applicato ai processi in corso, non operando il principio della legge più favorevole (cfr. Corte Cost. sent. 1-2-1982, n. 15).

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