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Articolo 807 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Compromesso

Dispositivo dell'art. 807 Codice di procedura civile

Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto (1) e determinare l'oggetto della controversia (2).

La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

Note

(1) La norma in analisi indica i due requisiti di validità per il compromesso, ovvero la forma scritta che soddisfa le per esigenze esterne di certezza e la determinazione dell'oggetto al fine di garantire un'effettiva scelta ponderata delle parti.
La forma scritta è richiesta ad substantiam, poiché la sua mancanza è di ostacolo alla realizzazione dell'intento negoziale. Il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria non richiede necessariamente che la volontà negoziale sia espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato nei contenuti al primo. Infine, si precisa che il vizio di forma comporta la mancanza della potestas iudicandi in capo agli arbitri e, di conseguenza, determina la nullità del lodo.
(2) L'ulteriore requisito per la validità del compromesso consiste nell'indicazione dell'oggetto della controversia. Tale requisito consiste nella formulazione dei quesiti da sottoporre agli arbitri, che devono essere formulati in modo chiaro, comprensibile e puntuale. Si precisa che anche tale requisito è richiesto a pena di nullità.

Brocardi

Compromissum ad similitudinem iudiciorum redigitur

Spiegazione dell'art. 807 Codice di procedura civile

La norma in esame indica i requisiti di forma che il compromesso deve avere per poter essere valido; nella sua attuale formulazione ricalca il testo previgente, mantenendo fermo il requisito della forma scritta quale elemento di certezza e di responsabilizzazione delle parti stipulanti.
La forma scritta è richiesta ad substantiam solo per l'arbitrato rituale, mentre per quello irrituale detta forma è richiesta solo se esso concerne rapporti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 del c.c.; negli altri casi va fatto riferimento all'art. 1967 del c.c., relativo alla forma scritta ad probationem.

Ai fini del rispetto della forma scritta non si ritiene necessario l'unicità dell'atto dal quale risulti la volontà delle parti (le dichiarazioni di volontà possono infatti risultare in atti diversi stipulati in tempi diversi).
La violazione di tale forma costituisce una nullità rilevabile d'ufficio in sede di impugnazione ed in Corte di Cassazione; inoltre, la nullità della clausola arbitrale comporta il difetto del potere di giudicare (difetto di potestas iudicandi) da parte degli arbitri.

Oltre alla forma scritta, il primo comma della norma richiede anche che il compromesso determini l’oggetto della controversia (anche tale requisito è richiesto ad substantiam).
L'oggetto del contendere deve essere formulato in specifici quesiti da sottoporre agli arbitri, così definendo l'ambito di cognizione degli stessi.
Secondo la dottrina tuttavia la formulazione specifica non è necessaria, essendo sufficiente che le parti indichino nel compromesso l'oggetto del contendere, formulando in seguito specifici quesiti.
Secondo parte della dottrina rientra nel concetto di contenuto necessario del compromesso l'indicazione della sede dell'arbitrato, mentre rientra nel concetto di contenuto eventuale, ad esempio, l'indicazione di un termine per la pronuncia diverso da quello previsto dalla legge ovvero la fissazione delle norme che gli arbitri dovranno seguire nella pronuncia del lodo.

Il secondo comma individua espressamente le forme scritte ritenute valide, con integrazione dei nuovi strumenti oggi a disposizione, in aggiunta al telegrafo e alla telescrivente, quali il fax ed i messaggi telematici, con espresso richiamo alla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti trasmessi in via telematica.

Per quanto concerne, infine, i requisiti di capacità necessari alla stipula di un accordo compromissorio, questi devono essere valutati in base alle norme generali in tema di rappresentanza dettate dal codice civile; pertanto, ai fini della capacità a compromettere è necessario verificare l'esistenza della piena capacità in capo ad una persona, con la conseguenza che coloro che hanno la piena capacità potranno liberamente compromettere personalmente, gli interdetti ed i minori non possono compromettere se non per tramite dei genitori o dei tutori, mentre i minori emancipati possono compromettere previa autorizzazione del giudice tutelare e del curatore.
Le persone giuridiche possono compromettere per mezzo dei loro amministratori secondo le leggi che ne determinino i poteri di rappresentanza.

Massime relative all'art. 807 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 23651/2011

In tema di arbitrato, non si configura come rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria, relativa a controversia avente ad oggetto il rilascio di locali ceduti in affitto, la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei relativi canoni scaduti, trattandosi di azioni diverse per "petitum" e "causa petendi".

Cass. civ. n. 18679/2011

La clausola compromissoria per arbitrato irrituale, anche quando la forma scritta sia richiesta soltanto "ad probationem", necessita comunque di un'espressa approvazione da parte dei contraenti; ne consegue che tale clausola, se predisposta e sottoscritta, in relazione ad un contratto di compravendita, dal solo mediatore, in forma generica ed indeterminata e senza la previsione di garanzia secondo cui le parti hanno comunque la facoltà di opporvisi (cd. clausola di salvaguardia), deve ritenersi non legittimamente stipulata.

Cass. civ. n. 15474/2011

In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito. (Rigetta, Venezia, 04/10/2007).

Cass. civ. n. 20504/2010

Il requisito della forma scritta "ad substantiam" richiesto per la validità della clausola compromissoria, ex artt. 807 e 808 cod. proc. civ., non postula indefettibilmente che la volontà contrattuale sia espressa in un unico documento, avuto riguardo all'autonomia di detta clausola rispetto al contratto cui essa accede. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto valida la clausola compromissoria contenuta in un disciplinare che ciascuna parte aveva firmato sulla propria fotocopia prodotta in giudizio in testi identici e non disconosciuta). (Cassa con rinvio, App. Roma, 24/11/2003).

Cass. civ. n. 2256/2007

Il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri, dovendosi interpretare la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e la relativa accettazione come concorde volontà di compromettere la lite in arbitri (nel caso di specie, nell'ambito di un contratto d'appalto il cui capitolato speciale conteneva una clausola compromissoria, una delle parti aveva nominato il suo arbitro e l'altra, in adesione all'iniziativa, aveva nominato il proprio).

Cass. civ. n. 8575/2005

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. (Nella specie la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che contenesse la previsione di un arbitrato rituale una clausola contrattuale che aveva previsto una soluzione extragiudiziale della controversia - di natura tecnica ed affidata in prima battuta ai rispettivi tecnici - per le sole vertenze relative alle modalità d'esecuzione delle opere oggetto del contratto d'appalto).

Cass. civ. n. 13830/2004

Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale dello Stato, in caso di dubbio in ordine all'interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statuale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che contenesse la previsione di un arbitrato rituale una clausola contrattuale che limitava il potere cognitivo dell'arbitro alle sole vertenze relative all'interpretazione del contratto, con facoltà dell'arbitro di richiedere pareri non vincolanti ad esperti di sua scelta, tenendo conto di una lettera in cui l'arbitro designato aveva escluso che l'incarico potesse riguardare la definizione di insorgente controversie).

Cass. civ. n. 5540/2004

In tema di arbitrato rituale, il requisito della forma scritta richiesto dall'art. 807 c.p.c. è soddisfatto quando la volontà negoziale di compromettere la causa è contenuta in un atto scritto, ciò che è ravvisabile, per un contratto di appalto redatto per iscritto, ogni qual volta sia in esso contenuto un richiamo a norma regolamentare che preveda l'espletamento dell'arbitrato, risultando - ad esempio - una inutile duplicazione la riproduzione in atto autonomo della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Cass. civ. n. 10229/1997

L'art. 807, comma terzo, c.p.c., nel dichiarare applicabili al compromesso (e, per il principio di autonomia che lo contraddistingue, alla clausola compromissoria) le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione, non esclude, in via di principio, il potere del direttore generale (eventualmente in via congiunta con altro dirigente, quale un direttore centrale) di stipulare clausole compromissorie riferite a contratti alla cui conclusione egli risulti legittimamente autorizzato. In tema di attività di impresa, il criterio discretivo tra «ordinaria» e «straordinaria» amministrazione non può, difatti, ritenersi quello del carattere cosiddetto «conservativo» dell'atto posto in essere (valido, al contrario, in relazione all'amministrazione del patrimonio dell'incapace), essendo, al contrario, necessariamente sotteso alle vicende imprenditoriali il compimento di atti di disposizione di beni, con la conseguenza che l'indicata distinzione va fondata sulla relazione in cui l'atto si pone con la gestione «normale» (e, quindi, «ordinaria») del tipo di impresa di cui si tratta (ed in considerazione delle dimensioni in cui essa viene esercitata). Se, pertanto, gli atti che modificano le strutture economico-amministrative sostanziali dell'azienda sono da considerarsi di «straordinaria amministrazione», la stipulazione di una clausola compromissoria non può, ex se, qualificarsi come tale, con la conseguenza che (tanto un amministratore, quanto) lo stesso direttore generale della società deve ritenersi abilitato alla stipulazione della clausola predetta non soltanto per effetto di una specifica attribuzione di potere in tal senso (da parte dell'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo) ma anche se detto potere inerisca alla stessa natura dei compiti affidatigli (come nel caso di autorizzazione alla conclusione di determinati contratti in nome e per conto della società).

Cass. civ. n. 4856/1995

Anche con riguardo al compromesso ed alla clausola compromissoria, il requisito della forma scritta ad substantiam (artt. 807, 808 c.p.c.) non richiede che la volontà negoziale sia espressa con un unico documento che rechi la sottoscrizione dell'una o dell'altra parte, ma deve ritenersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato al primo. (In forza di tale principio, la S.C., in relazione a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che la clausola compromissoria, anche quanto alle modalità di nomina degli arbitri, risultava dalla successione e correlazione di una serie di atti intercorsi tra gli interessati).

Cass. civ. n. 22/1986

Con riguardo a clausola compromissoria, i cui requisiti di validità ed efficacia devono essere riscontrati in modo autonomo rispetto a quelli richiesti per il contratto, al quale accede, la forma scritta, prescritta dall'art. 807 c.p.c., può ritenersi sussistente solo quando l'accordo compromissorio si estrinsechi in un unico documento, ovvero in due documenti contenenti la proposta di compromesso e la relativa accettazione. Al fine indicato, pertanto, non è sufficiente una proposta scritta di compromesso, quando la risposta scritta dell'altra parte non contenga un'espressa volontà di adesione al compromesso stesso, ma si limiti a richiamare il contratto altrimenti concluso, presupponendone l'esistenza (nella specie, contratto di prestazione d'opera professionale, stipulato verbalmente).

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