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Articolo 713 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti del presidente

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 713 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz'altro la domanda (1)(2); altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.

Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine (3) fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero(4).]

Note

(1) Con la sentenza del 5-7-1968, n. 87, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del secondo periodo del primo comma del presente articolo «nella parte in cui permette al tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istruire contraddittorio con la parte istante, la domanda d'interdizione o d'inabilitazione, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta». Per effetto di tale pronuncia, il presidente deve comunicare al ricorrente la richiesta del p.m., fissando una udienza di comparizione nella quale l'istante può esercitare il suo diritto di difesa. Il ricorso viene dichiarato inammissibile nelle ipotesi di difetto di legittimazione o di incompetenza del giudice adìto. Si considera riproponibile senza limitazioni il ricorso introduttivo, anche in assenza di nuove circostanze.
(2) La fase iniziale del procedimento di interdizione o inabilitazione, caratterizzata dalla comunicazione al P.M., del ricorso ha la funzione di evitare lo svolgimento di giudizi palesemente infondati e potenzialmente lesivi per l'interdicendo o inabilitando.
(3) Tale termine viene considerato ordinatorio ai sensi dell'art.154 c.p.c..
(4) Si precisa che secondo l'opinione giurisprudenziale più recente, i provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale non potrebbero essere impugnati con lo strumento del reclamo al presidente della Corte d'appello vista la mancanza di un'espressa previsione legislativa in tal senso. Diversamente, visto il vuoto legislativo, parte della dottrina ne ammette l'impugnabilità.

Spiegazione dell'art. 713 Codice di procedura civile

La prima parte del primo comma di questa norma lascia chiaramente presupporre che il ricorso sia stato proposto da un soggetto diverso dal P.M. e per questo se ne dispone la comunicazione al medesimo ( la mancata comunicazione al P.M. può costituire motivo di revocazione ex art. 397 del c.p.c.).

Il P.M. può chiedere il rigetto della domanda, e ciò al fine di evitare da un lato inutili spese processuali, dall'altro scongiurare un pregiudizio per l'interdicendo o l'inabilitando.
Se il presidente ritiene di dover accogliere la richiesta del P.M., rigetta la domanda ex art. 712 del c.p.c.; il provvedimento finale assume la forma del decreto motivato, il che comporta sia l'inidoneità al giudicato della pronuncia che la sua revocabilità.
Il ricorso, pertanto, sarà illimitatamente riproponibile da parte di tutti i legittimati, a prescindere dalla deduzione di nuove circostanze o dalla sussistenza di fatti sopravvenuti.

Con il decreto, il presidente nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e di tutte le altre persone le cui informazioni ritenga utili.
Il decreto è impugnabile con reclamo dinanzi al presidente della corte d'appello, secondo la procedura in camera di consiglio.
Nelle ipotesi in cui la domanda sia stata proposta dal P.M., oppure qualora questi non abbia richiesto il rigetto della domanda proposta da altri o se la richiesta di rigetto non sia stata accolta, il presidente procede, con decreto non impugnabile, alla nomina del giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione.
Competente è il Tribunale in composizione collegiale, trattandosi di processo con la presenza necessaria del P.M.
Al presidente spetta la prima valutazione discrezionale in ordine alle persone che ritiene opportuno sentire, le quali possono non essere necessariamente tutte quelle che devono essere indicate nel ricorso introduttivo, potendo il medesimo escludere quelle citate di cui ritenga superflua l'audizione (a tal fine egli può ordinare la notificazione del ricorso anche a persone diverse da quelle indicate dal ricorrente).

Il decreto di fissazione dell'udienza viene comunicato d'ufficio al P.M. dalla cancelleria, indipendentemente dal fatto che abbia proposto o meno il ricorso, mentre ricorso e decreto vanno notificati ai soggetti di cui al 1° co. del presente articolo a cura del ricorrente nel termine ordinatorio (e non perentorio) fissato dallo stesso decreto.
L'omessa notificazione del ricorso introduttivo all'interdetto o all'inabilitato integra una causa di nullità che si estende, ex art. 159 del c.p.c., a tutti gli atti compiuti nel giudizio.
La notifica dell'atto introduttivo non può essere surrogata dalla notizia che la parte posa avere del procedimento da altra fonte, né da successive notificazioni, eseguite ad altri fini.

La causa può essere iscritta a ruolo da tutti coloro a cui è stato notificato il ricorso e il decreto.
Si ritiene che nel giudizio in esame non siano la rinuncia all'azione né quella agli atti del giudizio, né è data al P.M. la facoltà di accettarle, stante la rilevanza pubblicistica del procedimento e gli interessi indisponibili che vengono in rilievo.


Massime relative all'art. 713 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17256/2005

Il processo di interdizione o inabilitazione ha per oggetto un accertamento della capacitą di agire che incide sullo "status" della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. Le peculiaritą di detto procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilitą degli interessi coinvolti, e specificamente segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 cod. civ.), dalla previsione che essi possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano partecipato al giudizio (art. 718 cod. proc. civ.), e dagli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 cod. civ. e art. 714 cod. proc. civ.), non escludono che esso si configuri, pur con tali importanti deviazioni rispetto al rito ordinario, come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto dal legislatore come il pił idoneo ad offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo e dell'inabilitando e ad assicurare una pił penetrante ricerca della veritą, e che quindi esso resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali, dalle regole del processo contenzioso ordinario, ove non incompatibili. Da tanto deriva che anche nel processo di interdizione o di inabilitazione č ammissibile la pronuncia di cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili come non pił necessaria. (Nella specie la corte d'appello, pronunciando sull'appello del solo P.M., aveva dichiarato essere venuta meno la materia del contendere in relazione al giudizio di impugnazione, una volta preso atto che l'impugnante - che in primo grado aveva promosso il giudizio di interdizione - all'esito dei nuovi accertamenti tecnici aveva concluso per la insussistenza di elementi idonei a giustificare il mutamento della pronuncia di inabilitazione adottata dal primo giudice in quella di interdizione; che l'interdicendo aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata e che l'interveniente non aveva proposto appello incidentale, limitandosi a formulare valutazioni critiche avverso una parte della motivazione della sentenza del tribunale. Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto la legittimitą di tale declaratoria).

Cass. civ. n. 1678/1972

Non ha carattere di sentenza, e quindi non č impugnabile ex art. 111 Cost. il decreto con cui il presidente del tribunale nomina, ai sensi dell'art. 713 c.p.c., il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione per l'istruzione della domanda di interdizione.

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