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Articolo 639 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ricorso per consegna di cose fungibili

Dispositivo dell'art. 639 Codice di procedura civile

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura (1), a definitiva liberazione dell'altra parte (2). Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Note

(1) La dichiarazione di cui alla norma consente al creditore di dichiarare nel ricorso la somma di denaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura e, ottenuto il decreto ingiuntivo, di procedere all'espropriazione forzata di tale somma ove il debitore non ottemperi all'ordine di consegna. Inoltre, permette al debitore di liberarsi versando la somma richiesta dal ricorrente.
(2) Nell'ipotesi in cui non venga indicata la somma di denaro sostitutiva della prestazione in natura, non si determina la nullità dell'ingiunzione, ma solamente la limitazione dell'eventuale azione esecutiva, circoscritta alla sola esecuzione per consegna con esclusione di quella per espropriazione. Pertanto, rientra tra le facoltà del creditore ricorrente la possibilità di limitare la propria istanza, riducendo così gli effetti del ricorso per decreto ingiuntivo alla sola consegna delle cose dovute dal debitore.

Ratio Legis

La norma ha un ambito di applicazione limitato alle sole ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo per crediti, in origine, aventi ad oggetto beni fungibili, convertiti, in sede procedimentale, in una somma di denaro.

Spiegazione dell'art. 639 Codice di procedura civile

Questa norma disciplina il procedimento monitorio avente ad oggetto la consegna di un determinata quantità di cose fungibili, disponendo che il ricorso deve tra l’altro contenere la dichiarazione della somma di denaro che il ricorrente è disposto ad accettare, a definitiva liberazione dell’altra parte, in mancanza della prestazione in natura.

La finalità di tale dichiarazione è duplice, in quanto da un lato si concede al debitore la possibilità di liberarsi versando la somma che il creditore è disposto ad accettare in luogo dell’originaria prestazione e dall’altro si dà al creditore la possibilità di procedere ad espropriazione forzata di tale somma qualora il debitore ingiunto non ottemperi all’ordine di consegna.

Occorre, tuttavia, precisare che, secondo una tesi prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, la mancata indicazione della somma non è causa di nullità dell’ingiunzione, ma determina soltanto una limitazione dell’ambito dell’eventuale azione esecutiva, circoscrivendolo alla sola esecuzione per consegna, con esclusione di quella per espropriazione.
Pertanto, può farsi rientrare nella facoltà del creditore limitare la propria istanza non inserendo tale dichiarazione e ridurre gli effetti della domanda alla sola consegna delle cose dovute.

La seconda parte della norma si occupa del caso in cui il creditore decida di inserire nel ricorso tale dichiarazione, attribuendo al giudice il potere, qualora dovesse ritenere la somma dichiarata non proporzionata e prima di pronunciare sulla domanda, di invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Secondo una tesi prevalente in dottrina, è possibile fornire la giustificazione dell'importo indicato non solo attraverso certificati camerali, ma a mezzo di qualsiasi altro documento, che possa attestare inequivocabilmente il controvalore
dei beni (es. fatture di acquisto, listini prezzi, ecc.), restando comunque esclusa la possibilità di ricorrere a prove non precostituite.

È evidente il collegamento sussistente tra questa norma e la disciplina del contenuto dell'ingiunzione di cui al successivo art. 641 del c.p.c., secondo cui, se il credito ha ad oggetto la consegna di una quantità di beni fungibili, il decreto di accoglimento deve disporre la condanna a consegnare “la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639”.
Attraverso l’imposizione al ricorrente di dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura e mediante la previsione che l'eventuale pagamento della somma oggetto dell'emittendo provvedimento avverrà con effetto pienamente liberatorio del debitore, la legge ha di fatto introdotto un meccanismo di automatica trasformazione dell'obbligazione, la quale da semplice diventa ope judicis alternativa ex artt. 1285 e ss. c.c., con attribuzione al debitore di una insindacabile facoltà di scelta, ex art. 1286 del c.c. comma 1, scelta che eventualmente si trasferisce in capo al creditore allorché l'ingiunto non abbia ottemperato alla condanna nel termine fissato ex art. 641, eseguendo una delle due prestazioni alternative.

Massime relative all'art. 639 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1276/1966

A norma dell'art. 639 c.p.c., quando la domanda di emissione del decreto ingiuntivo riguarda la consegna di determinata quantitą di cose fungibili, l'istante deve dichiarare la somma di danaro che č disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura da parte del debitore. Tale somma di danaro non costituisce una seconda prestazione in concorrenza con l'originaria prestazione in natura, ma rappresenta soltanto il controvalore di quest'ultima.

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