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Articolo 627 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riassunzione

Dispositivo dell'art. 627 Codice di procedura civile

Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso (1) nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione (2).

Note

(1) La norma si riferisce alla sentenza di appello che rigetta una delle opposizioni esecutive ed ha immediata efficacia processuale. Pertanto, devono escludersi dall'ambito di applicazione di tale norma quelle sentenze che rigettino l'impugnazione tecnica, come l'appello o il ricorso per Cassazione.
(2) Il creditore procedente, gli altri creditori intervenuti a patto che siano muniti di titolo esecutivo e il debitore sono i soggetti legittimati a proporre il ricorso al giudice per riassumere il processo. Il ricorso presentato da uno dei soggetti legittimati non deve essere notificato agli altri soggetti dell'esecuzione, diversamente dall'atto con cui il procedimento riprende che deve essere comunicato agli interessati. Il momento da cui comincia a decorrere il termine entro cui dover riassumere il processo coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione.

Spiegazione dell'art. 627 Codice di procedura civile

Il creditore procedente, gli altri creditori intervenuti (purchè muniti di titolo esecutivo) ed il debitore sono i soggetti legittimati a proporre ricorso al giudice dell’esecuzione per riassumere il processo.
Non occorre che il ricorso, proposto da uno dei predetti soggetti, venga notificato agli altri soggetti dell’esecuzione, e ciò a differenza di quanto è richiesto per l’atto con cui il procedimento va ripreso, il quale deve essere comunicato agli interessati.

La norma dispone che il termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione ed entro cui il processo esecutivo deve essere riassunto comincia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione.
Ci si intende riferire alla sentenza di appello che rigetta una delle opposizione esecutive e che ha immediata efficacia processuale; pertanto, devono escludersi dall’ambito di applicazione di questa norma le sentenze che rigettano l’impugnazione tecnica, come l’appello o il ricorso per cassazione.

Alla norma in esame fa espresso riferimento il secondo comma dell’art. 481 del c.p.c., relativo alla sospensione del termine di efficacia del precetto.
Secondo la dottrina, non si deve confondere l’istituto della sospensione del termine di efficacia del precetto con la sospensione dell'efficacia esecutiva, in quanto mentre la prima è soltanto una sospensione legale ed opera a favore del creditore opposto (il quale dispone di un potere, al posto di un onere, di iniziare l'esecuzione forzata), la seconda sospensione, invece, può essere sia legale che giudiziale ed incide sul processo esecutivo, determinando il differimento dell'inizio o della prosecuzione dell'esecuzione a vantaggio del debitore nei confronti di cui si procede.

Il riferimento, dunque, deve intendersi limitato soltanto a stabilire il momento dal quale il termine riprende a decorrere (ossia dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione), ma in realtà tra le due norme non sussiste altro collegamento.

Massime relative all'art. 627 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 15080/2021

Nell'ipotesi di morte del professionista incaricato della vendita dei beni che formano oggetto del giudizio di divisione in cui è parte il debitore esecutato ed in attesa della cui definizione è stata disposta la sospensione di un procedimento esecutivo immobiliare, non si determina alcuna interruzione suscettibile di essere superata con riassunzione, atteso che detto evento provoca soltanto una stasi tra le due fasi che compongono il giudizio divisorio, la cui definizione, con il conseguimento del risultato utile della divisione e l'attribuzione al debitore esecutato del ricavato della medesima, è presupposto della riassunzione della procedura esecutiva sospesa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 31/07/2017).

Cass. civ. n. 8683/2017

A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell’art. 282 c.p.c. da parte della l. n. 353 del 1990, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all’esecuzione, deve essere inteso nel senso che la riassunzione deve compiersi non oltre tale momento (ovvero, se la sentenza viene impugnata, non oltre sei mesi dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetti l’opposizione), non identificando, invece, il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 c.p.c, nasce con la sua stessa pubblicazione.

Cass. civ. n. 7109/2015

Il termine per la riassunzione del processo esecutivo decorre dalla pronunzia del provvedimento che comporti il venir meno della causa di sospensione, sempre che lo stesso non sia stato impugnato, mentre è irrilevante che sia stata presentata istanza di revoca, che - al pari delle vicende impugnatorie ad essa relative - non preclude il decorso del termine ex art. 627 c.p.c. (In forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, con riferimento all'ipotesi di sospensione di una procedura esecutiva ordinaria, in ragione della sua conversione in procedura esattoriale, aveva individuato il "dies a quo", per la decorrenza del termine di riassunzione della prima, in quello della definitività dell'ordinanza che aveva dichiarato l'estinzione della seconda, negando, invece, rilievo sia all'istanza di revoca del provvedimento estintivo della procedura esattoriale, sia allo stesso "iter" delle impugnazioni proposte in relazione alla decisione intervenuta in merito a tale istanza).

Cass. civ. n. 24447/2011

A seguito dell'introduzione, per effetto della novellazione dell'art. 282 c.p.c. da parte dell'art. 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353, del principio di immediata efficacia della sentenza di primo grado, l'art. 627 c.p.c., nella parte in cui allude alla riassunzione del processo esecutivo nel termine di sei mesi dal passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado che rigetta l'opposizione all'esecuzione, deve essere inteso nel senso che tale momento segna soltanto il "dies a quo" del termine per la riassunzione (che, se la sentenza viene impugnata, non decorre, venendo sostituito dal momento della comunicazione della sentenza di appello che rigetti l'opposizione) e non il momento di insorgenza del potere di riassumere, il quale, in conseguenza dell'immediata efficacia della sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 282 c.p.c., nasce con la sua stessa pubblicazione.

Cass. civ. n. 22283/2009

Quando si verifica una fattispecie estintiva del giudizio di opposizione all'esecuzione per inattività delle parti, non decorre alcun termine per la riassunzione del processo di esecuzione in stato di sospensione, essendo necessario, ai fini della sua decorrenza, che l'estinzione sia dichiarata o con l'ordinanza di cui al primo comma dell'art. 308 c.p.c., divenuta inoppugnabile per mancanza di reclamo o con la sentenza passata in giudicato che provveda sul reclamo, o con la sentenza d'appello che confermi la dichiarazione di estinzione o la dichiari in riforma della sentenza di primo grado.

Cass. civ. n. 21882/2004

In caso di opposizione di terzo avverso l'esecuzione esattoriale, qualora sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione, spetta al giudice dell'esecuzione fissare il termine di riassunzione, mentre il concessionario procedente deve provvedere alla riassunzione del processo esecutivo nel termine fissato (e, in ogni caso, non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione) ed eseguire il primo incanto entro il termine perentorio di novanta giorni dalla riassunzione, ex art. 62, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, a pena di inefficacia del pignoramento.

Cass. civ. n. 13571/2004

L'art. 627 c.p.c., nello stabilire che «il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione» individua nella data di detta comunicazione il termine ultimo di decorrenza da cui calcolare il periodo di sei mesi entro il quale (pena l'estinzione) il processo esecutivo deve comunque essere riassunto (nonostante la possibilità di impugnazione); ed il giudice dell'esecuzione può provvedere alla predetta fissazione solo rispettando tale data ultima e tale termine di sei mesi, che comunque prevalgono sulla data eventualmente più lontana e sul termine eventualmente più lungo fissati dal giudice medesimo. (Nella specie il giudice dell'esecuzione aveva ordinato che il processo rimanesse sospeso sino all'esito del giudizio civile relativo all'opposizione; la S.C ha confermato la sentenza d'appello, che aveva interpretato l'ordinanza nel senso che comunque il termine non poteva superare il disposto di cui all'art. 627 c.p.c., dovendosi altrimenti ritenere radicalmente nullo il provvedimento che avesse accordato un maggior termine finale di sospensione, in violazione dell'art. 153 c.p.c.).

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