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Articolo 618 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 618 Codice di procedura civile

Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni (1).

All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile(2).

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma(3).

Note

(1) Come nel caso dell'opposizione all'esecuzione, anche il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si svolge secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione. Questo, sia nel caso in cui venga promosso con atto di citazione sia nel caso in cui venga promosso con ricorso. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, l'opposizione viene proposta con ricorso, caratterizzato però da una minore autonomia rispetto al processo esecutivo di quanto avvenga per l'opposizione all'esecuzione. Il giudice competente è il giudice dell'esecuzione presso cui era iniziata l'esecuzione, che assume anche la funzione di giudice istruttore (168bis).
(2) Il secondo comma è stato così sostituito dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(3) I giudizi di opposizione agli atti esecutivi si concludono con sentenza non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, ma solo con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Spiegazione dell'art. 618 Codice di procedura civile

Con questa norma viene disciplinato lo svolgimento dell'udienza davanti al G.E. a seguito della proposizione dell'opposizione, nonchè i provvedimenti emanabili in quella sede dal G.E.
Ricevuto il ricorso in opposizione, il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto; nei casi urgenti, con lo stesso decreto possono essere pronunciati, inaudita altera parte, i provvedimenti opportuni, volti alla sospensione dell'atto impugnato.

All'esito dell'esaurimento della fase sommaria prevista al primo comma, l'introduzione del giudizio di merito, nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena (ciò significa che se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice).

In udienza, alla presenza delle parti, il giudice è tenuto ad adottare, se richiesti, i provvedimenti indilazionabili (di conferma o revoca dei provvedimenti opportuni in precedenza adottati inaudita altera parte) ovvero sospendere l'intera procedura.
Esaurita tale attività, la quale ha carattere eventuale (è, infatti, subordinata ad una specifica richiesta di parte), deve comunque fissare un termine perentorio per la prosecuzione della causa di merito.
In ogni caso devono essere rispettati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis del c.p.c., eventualmente ridotti alla metà, o i diversi termini, se previsti, in ragione del rito (es. il rito del lavoro).
L'inosservanza del termine perentorio concesso dal G.E. per l'instaurazione del giudizio di merito dà luogo all'estinzione del processo di opposizione.
Qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ai sensi del primo comma di questa norma, troverà applicazione il primo comma dell’art. 181 del c.p.c., e di conseguenza il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

Competente a decidere della causa di opposizione agli esecutivi è l'ufficio giudiziario cui appartiene il G.E.; al riguardo l’art. 186 bis delle disp. att. c.p.c. dispone che i giudizi di merito di cui alla norma in esame sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
Si ritiene, tuttavia, che quest’ultima norma debba interpretarsi in senso restrittivo, ossia nel senso che non possa escludersi la possibilità per il G.E. di assumere la veste di giudice istruttore della causa di opposizione agli atti esecutivi qualora l'opposizione attenga ad un atto in senso stretto, del quale il giudice dell'esecuzione non abbia conosciuto con una propria decisione.

Va ricordato che sia il procedimento di opposizione agli atti esecutivi che quelli relativi alle altre opposizioni in materia esecutiva, sono sottratti all'operatività della disciplina della sospensione dei termini durante il periodo feriale prevista dalla L. n. 742 del 1969, sia con riferimento alla fase sommaria che con riguardo alla fase a cognizione piena.

Secondo quanto disposto al secondo comma della norma in esame, il giudice dell’esecuzione, in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, può non solo emanare i provvedimenti opportuni ed indilazionabili (per mezzo dei quali differisce l'adozione di un provvedimento che gli è stato chiesto oppure l'attuazione di un provvedimento già adottato o, ancora, l'inizio del termine entro il quale una delle parti deve compiere un determinato atto), ma anche sospendere il processo esecutivo.
Secondo la tesi preferibile, il provvedimento di sospensione deve intendersi assoggettato al reclamo ex art. 669 terdecies del c.p.c., malgrado l'ultimo comma dell’art. 624 del c.p.c. sembri estendere all'opposizione agli atti solo il suo 3° co. e non il 1° ed il 2° co. (ossia, quelli che prevedono la reclamabilità).

In virtù di quanto disposto dal terzo comma, infine, la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi non è impugnabile con l'appello, ma solo con il ricorso per Cassazione.
Deve, tuttavia, farsi osservare che, nonostante le modifiche apportate dalla riforma del 2009 alla forma dei provvedimenti che decidono sulla competenza, si ritiene ancora possibile ammettere l'esperibilità del regolamento di competenza avverso la sentenza che conclude il giudizio di opposizione agli atti (non è stato, infatti, abrogato l'art. 187 delle disp. att. c.p.c.).

Massime relative all'art. 618 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 32708/2019

Con riferimento all'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al comma 1 dello stesso art. 618 c.p.c., previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà. L'art. 618, comma 2, c.p.c., infatti, àncora l'introduzione del giudizio di merito alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, atteso che la presentazione del ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617 comma 2, c.p.c., è finalizzata solo all'eventuale sospensione della procedura esecutiva.

Cass. civ. n. 30300/2019

In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili previsti dall'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che la pronuncia conclusiva della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposizione; non assume neppure rilievo, in senso contrario, la circostanza che si sia provveduto sulle spese, posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, quando chiude la fase sommaria davanti a sé, deve pronunciarsi necessariamente sulle relative spese, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito.

Cass. civ. n. 24224/2019

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione. Tuttavia, la tardiva iscrizione a ruolo della causa non determina l'improcedibilità del giudizio, ma soltanto l'applicazione delle regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c., assolvendo l'iscrizione a ruolo, mero adempimento amministrativo, la funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione.

Cass. civ. n. 31694/2018

A norma dell'art. 618, comma 2, c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 15 della l. n. 52 del 2006 -, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.

Cass. civ. n. 9652/2017

In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, dichiari chiusa la fase sommaria ed inammissibile l’opposizione senza adottare i provvedimenti indilazionabili ai sensi dell’articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito o liquidare le spese, atteso che il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all’esito del quale conseguire una pronuncia sull’opposizione e sulle spese.

Cass. civ. n. 2353/2017

In tema di opposizione agli atti esecutivi, l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 618, comma 2, c.p.c. non è autonomamente impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, in quanto contiene provvedimenti indilazionabili o provvedimenti sulla sospensione (a loro volta non impugnabili ai sensi dell’art. 617 c.p.c.), nonché provvedimenti ordinatori per la prosecuzione del giudizio in sede di merito, emessi nell’ambito di un unico procedimento articolato in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, qual è il giudizio opposizione ex art. 617 c.p.c. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 52 del 2006.

Cass. civ. n. 2333/2017

In tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario.

Cass. civ. n. 1919/2017

Il rigetto di una opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso un’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva assumendone il contrasto con il tenore del titolo esecutivo, è illegittimo, ove motivato sulla base della mancata produzione del titolo stesso e della conseguente impossibilità di scrutinio della doglianza, atteso che la natura a cognizione piena del giudizio di opposizione ed il suo oggetto, diretto a valutare se un segmento del processo esecutivo si sia svolto, o meno, in modo conforme alle norme che lo regolano, comportano che il giudice abbia il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo e compulsarne atti e documenti, ivi compreso il titolo che dato ad esso origine.

Cass. civ. n. 1218/2017

L’opposizione agli atti esecutivi, la cui fase di merito debba essere introdotto con le forme del rito del lavoro, è improcedibile qualora, pur essendo stata tempestivamente proposta con il deposito del ricorso nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione, sia mancata la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all’opponente un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ex art. 291 c.p.c..

Cass. civ. n. 20018/2016

In tema di opposizione agli atti esecutivi, in caso di inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, il giudice dell'esecuzione, ove non sussistano i presupposti per una rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., non può fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, stante la perentorietà del termine di cui all'art. 618, comma 1, c.p.c., né può pronunciare l'inammissibilità dell'opposizione, ma, dichiarata definita la fase sommaria, deve assegnare "in ogni caso" un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, in quanto l'inosservanza del primo termine è rilevante solo ai fini della fase sommaria, non potendo precludere che sull'azione di opposizione agli atti debba aver luogo lo svolgimento della cognizione piena con il giudizio di merito.

Cass. civ. n. 19267/2015

Qualora con il medesimo atto vengano proposte contestualmente un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, se il giudice abbia ritenuto assorbente quest'ultima, pronunciandosi solo in merito ad essa, la sentenza è ricorribile per cassazione a norma degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.

Cass. civ. n. 17307/2015

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi la procura alle liti conferita per la fase camerale si presume rilasciata anche per quella successiva di merito, salva espressa limitazione dello "ius postulandi" alla prima fase, perché la scansione bifasica assunta dai giudizi di opposizione, a seguito delle modifiche apportate all'art. 618 c.p.c. dalla l. n. 52 del 2006, non incide sulla natura unitaria del giudizio.

Cass. civ. n. 17306/2015

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine, assegnato dal giudice all'esito della trattazione camerale per l'introduzione della fase di merito, non decorre dal deposito del provvedimento sommario, ma dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o di fatto; né assume rilevanza, ai fini del rispetto del predetto termine, il compimento delle formalità di iscrizione della causa a ruolo, che, pur richiamata nell'art. 618 c.p.c., ha la sola funzione di rimarcare la diversa cognizione, sommaria nella prima fase, piena nella seconda, tipica della struttura bifasica del giudizio di opposizione.

Cass. civ. n. 7997/2015

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, come disciplinato dagli artt. 618 c.p.c. e 185 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52), sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo.

Cass. civ. n. 7117/2015

In materia di opposizione agli atti esecutivi, sebbene l'introduzione della fase di merito del giudizio - da compiersi nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. - debba avvenire con atto recante forma consona al rito previsto per la trattazione dell'opposizione, allorché questa richieda l'adozione di un atto di citazione, può ritenersi idoneo allo scopo - in ossequio al principio dell'equipollenza degli atti - anche un atto diverso nella forma, purché contenente tutti gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c. (nella specie, la comparsa di risposta integrata con il provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui si fissava non solo il termine per notificare, ma anche la data dell'udienza di trattazione).

Cass. civ. n. 27527/2014

A norma dell'art. 618 c.p.c. (nel testo attualmente vigente), l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria, deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo relativa al rito con cui va trattata l'opposizione nella fase a cognizione piena, sicché ove si applichi ex art. 618 bis, primo comma, c.p.c., il rito del lavoro, il giudizio di merito va introdotto con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente entro il termine perentorio fissato dal giudice. (Fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi proposta avverso espropriazione presso terzi intrapresa per la riscossione coattiva di crediti previdenziali).

Cass. civ. n. 25169/2014

In tema di opposizioni agli atti esecutivi, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., chiude la fase sommaria e fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., in quanto priva del carattere della definitività.

Cass. civ. n. 18261/2014

In tema di opposizioni esecutive, le modifiche introdotte dalla legge 17 febbraio 2006, n. 52, in forza delle quali la sentenza resa sull'opposizione di terzo all'esecuzione, mediante il rinvio operato dall'art. 619, terzo comma, cod. proc. civ., all'art. 616 del medesimo codice, non è impugnabile nei modi ordinari ma soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., trovano applicazione anche ai processi iniziati prima della sua entrata in vigore ma decisi nella sua vigenza. (Principio affermato con riguardo ad un giudizio definitosi dinanzi al tribunale nel 2007, in epoca anteriore alla ulteriore modifica dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotta con legge 18 giugno 2009, n. 69).

Cass. civ. n. 12642/2014

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è un ordinario giudizio di cognizione che si conclude con sentenza ed ha per oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano, sicché il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 18761/2013

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 c.p.c. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi.

Cass. civ. n. 22838/2012

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ai fini dell'applicazione del termine lungo - ridotto a sei mesi dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - per l'impugnazione della sentenza che lo ha concluso, non rileva il momento in cui è stata introdotta e si è svolta la fase sommaria del corrispondente procedimento, destinata a concludersi con un provvedimento privo del carattere della definitività e, come tale, non impugnabile neppure con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., bensì quello in cui è stato intrapreso il relativo giudizio di merito.

Cass. civ. n. 1029/2012

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che abbia rigettato l'opposizione agli atti esecutivi del debitore quando non sia dedotto, nell'atto di impugnazione, l'interesse in concreto leso e non sia indicata quale pronuncia, favorevole all'opponente, avrebbe dovuto rendere il giudice del merito. (Nella specie, la sentenza impugnata era relativa ad una opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un pignoramento mobiliare presso terzi che, all'esito di dichiarazione negativa di questi, non era stato mai iscritto a ruolo, e non aveva avuto seguito, stante il mancato deposito del titolo e del precetto).

Cass. civ. n. 16292/2011

Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza in tale qualità è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 15227/2011

In tema di opposizione agli atti esecutivi, il provvedimento del giudice dell'esecuzione di reiezione dell'istanza di revoca dell'ordinanza di chiusura della fase sommaria,non può essere impugnato con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., essendo appartenente esclusivamente alla fase sommaria e comunque privo del carattere della definitività anche quando sia stata erroneamente omessa la fissazione del termine perentorio per l'instaurazione del giudizio a cognizione piena, atteso che l'iniziativa dell'iscrizione a ruolo, e la conseguente scelta di intraprendere tale successiva fase, è rimessa esclusivamente all'impulso di parte.

Cass. civ. n. 4190/2010

In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, c.p.c., è applicabile l'art. 181, primo comma, c.p.c., e, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell'esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 20532/2009

In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell'art. 618, comma secondo, c.p.c., l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma settimo, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l'iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell'esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell'art. 289 del codice di rito.

Cass. civ. n. 23847/2008

La competenza a conoscere della opposizione agli atti esecutivi, appartenente, nella disciplina anteriore alla modifica dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., da parte dell'art. 15 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, al giudice dell'esecuzione, spetta all'ufficio giudiziario come tale, sicché, esaurita la fase di comparizione delle parti finalizzata alla emissione dei provvedimenti indilazionabili, non è individuabile una legittimazione del giudice dell'esecuzione all'istruzione della causa, dovendosi riconoscere per questa parte all'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., la portata di una norma ordinatoria, la cui violazione, con la cognizione di altro magistrato addetto allo stesso ufficio giudiziario, non ridonda né in nullità della sentenza, nè in vizio di incompetenza; lo stesso principio vale con riferimento a tutte le opposizioni esecutive.

Cass. civ. n. 19693/2008

La sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione per essere stata erroneamente proposta in luogo di quella agli atti esecutivi (nella specie per essere l'opposizione fondata su irregolarità formali del precetto), non è appellabile, come previsto dall'art. 618 cod. proc. civ., e nei suoi confronti può essere proposto esclusivamente il ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 618, comma 3, cod. proc. civ in relazione all'art. 323 cod. proc. civ., nella parte in cui il combinato disposto delle due norme non consente il principio di convertibilità dei mezzi d'impugnazione, come invece previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. civ., atteso che l'impugnabilità della sentenza di primo grado pronunciata sull'opposizione agli atti esecutivi mediante il ricorso per cassazione "ex" art. 111 cod. proc. civ., garantisce sufficientemente il diritto dell'opponente alla sua tutela per via giudiziale anche nel corso del processo esecutivo, in relazione alla regolarità formale e sostanziale degli atti di esecuzione e di quelli preliminari all'esecuzione vera e propria, come l'atto di precetto.

Cass. civ. n. 19228/2007

Il decreto del giudice dell'esecuzione con il quale, a seguito di opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento, viene concesso il provvedimento ritenuto opportuno (art. 618, primo comma, c.p.c.) e disposto che il decreto di trasferimento non possa essere eseguito sino all'udienza fissata per la comparizione delle parti, è un provvedimento di sospensione adottato a seguito di impugnazione del titolo esecutivo e dal giudice di tale impugnazione (art. 623 c.p.c.) e non solo un provvedimento di sospensione emesso in dipendenza di opposizione all'esecuzione e dal giudice dell'esecuzione, spiegando, perciò, i suoi effetti sia sul diritto a procedere ad esecuzione forzata, sia sul processo esecutivo dal cui giudice è stato emanato. (Nella specie, la S.C. ha, altresì, affermato che il provvedimento ha la stessa natura di quello adottato, in base all'art. 351, terzo comma, c.p.c., dal giudice dell'appello, che, se ricorrono gravi motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza).

Cass. civ. n. 4957/2007

In tema di opposizione agli atti esecutivi, ove il giudice dell'esecuzione abbia fissato l'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 618 c.p.c., la notificazione del ricorso e del relativo decreto avvenuta dopo la scadenza del termine perentorio all'uopo stabilito comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono.

Cass. civ. n. 17452/2006

Anche nel vigore del testo dell'art. 618 c.p.c. anteriore alla novella di cui alla legge n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, investito dell'opposizione agli atti esecutivi, aveva il potere, oltre che di emettere i provvedimenti «opportuni» e quelli «indilazionabili» di cui ai primi due commi dello stesso art. 618 c.p.c. (attraverso i quali è differita l'adozione di un provvedimento che gli è stato richiesto, oppure l'attuazione di un provvedimento già adottato, o, ancora, l'inizio del termine entro il quale una delle parti deve compiere un determinato atto), anche il potere (ora formalmente previsto dal novellato secondo comma) di sospensione del processo esecutivo. Mentre in questo secondo caso il processo esecutivo restava e — nel vigore della norma novellata — resta assoggettato al regime delineato dagli artt. 626, 627, 630 e 298 c.p.c., ed in particolare la sua ripresa poteva e può avvenire soltanto con la riassunzione nel termine previsto, a pena di estinzione, viceversa nel primo caso la ripresa del processo non era e non è soggetta ad una riassunzione, bensì ad una mera istanza di parte o all'impulso d'ufficio, essendo quest'ultimo configurabile allorquando il provvedimento emesso a seguito dell'opposizione fosse stato o sia di differimento dell'adozione di un provvedimento di spettanza del giudice dell'esecuzione (nel qual caso la posizione delle parti degrada da onere a facoltà).

Cass. civ. n. 14258/2004

Qualora una opposizione agli atti esecutivi si fondi sulla deduzione di nullità di un atto del procedimento esecutivo che, benché effettivamente affetto da nullità, venga dal giudice ritenuto irrilevante in quanto non necessario nell'ambito del procedimento esecutivo in corso, la presenza del vizio è ininfluente ed inidonea a determinare l'accoglimento della opposizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato non necessario il precetto — affetto da nullità per difetto di procura — per dare esecuzione alla ordinanza di sostituzione del custode emessa nel corso di una esecuzione immobiliare).

Cass. civ. n. 13080/2004

Anche nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in cui l'udienza di comparizione delle parti è finalizzata all'emanazione dei provvedimenti indilazionabili indicati nel secondo comma dell'art. 617 c.p.c., nell'ambito dell'udienza di prima comparizione non si provvede alla trattazione della causa ma, come per il rito ordinario, deve essere fissata una successiva, apposita udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., la cui fissazione è posta a tutela del diritto di difesa delle parti ed ha natura tendenzialmente inderogabile.

Cass. civ. n. 12793/2004

Nella esecuzione esattoriale, secondo la disciplina stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la domanda diretta a ottenere la decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine di tre giorni dalla aggiudicazione ha natura ordinatoria, in quanto adottato su di una istanza volta a provocare da parte dello stesso giudice l'esercizio dei poteri che gli spettano e che sono ordinati a dirigere e far proseguire il processo e, pertanto, non avendo natura di sentenza resa su opposizione agli atti esecutivi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, Cost., ma può essere impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 7575/2004

I provvedimenti del giudice dell'esecuzione, emessi al di fuori di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi, con i quali si dichiari la tardività delle contestazioni svolte dal debitore in ordine all'ammontare dei crediti fatti valere esecutivamente dal creditore non solo non hanno contenuto decisorio, ma sono radicalmente nulli, non essendo riconducibili alla tipologia del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che, nel sistema delineato dal codice di rito, deve svolgersi con un procedimento contenzioso e concludersi con un provvedimento che deve presentare i caratteri della sentenza, non solo sotto il profilo formale, ma anche sotto quello strutturale, perché emessa a conclusione di un procedimento introdotto e svoltosi con le forme del processo contenzioso ordinario.

Cass. civ. n. 967/2003

La proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi apre un procedimento che deve essere necessariamente svolto in forma contenziosa e deve altresì concludersi con sentenza, sicché l'interprete non può mai discostarsi dal modello così delineato, adottando forme ritenute più idonee e convenienti. Ne consegue che, in mancanza dei requisiti formali e sostanziali (quale il rispetto del principio del contraddittorio) richiesti per le sentenze (nonché, come nella specie, in caso di provenienza da una giudice — quello dell'esecuzione — al quale la legge non conferisce il potere di emettere provvedimenti definitivi di chiusura del procedimento), il provvedimento adottato non può avere portata maggiore di quella propria dell'atto esecutivo, contro il quale non è esperibile, a pena di inammissibilità, il rimedio dell'immediato ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 711/2003

In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora l'opponente non compaia all'udienza di comparizione fissata ex art. 618, primo comma, c.p.c., e applicabile l'art. 181, primo comma, c.p.c., e, conseguentemente, il giudice dell'esecuzione deve disporre la cancellazione della causa dal ruolo; pertanto, qualora in detta ipotesi il giudice dell'esecuzione erroneamente dichiari improcedibile il giudizio, il relativo provvedimento, ancorché adottato in forma di ordinanza, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111, Cost.

Cass. civ. n. 568/2003

Quando contro una sentenza non impugnabile — come quella così definita dall'articolo 618 c.p.c. — è proposto appello, questo è inammissibile e il giudice deve dichiararlo d'ufficio; se peraltro il giudice di appello non definisce il giudizio in base al rilievo di tale questione pregiudiziale e ne esamina altre logicamente successive, che presuppongono l'ammissibilità dell'appello, sulla questione può formarsi il giudicato. Peraltro se la sentenza di appello viene impugnata in ogni sua parte la Corte di cassazione deve accertare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado dato che la proposizione di una impugnazione inammissibile non è idonea a impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 17636/2002

In tema di esecuzione per il rilascio di cui agli artt. 605 ss. c.p.c., la decisione sull'opposizione agli atti esecutivi (che costituisce il rimedio accordato sia per far valere le irregolarità formali dell'atto di precetto sia per denunciare l'omissione o la nullità della comunicazione del preavviso di rilascio previsto dal primo comma dell'art. 608 c.p.c. — la cui funzione, in quanto atto estraneo all'esecuzione, è quella di consentire al debitore di assistere alle operazioni di rilascio per controllarne la regolarità formale, assicurare l'eventuale adempimento spontaneo dell'obbligazione e permettere all'ufficiale giudiziario di procedere all'immissione del creditore nel possesso, per cui la violazione della suddetta norma dell'art. 608 c.p.c. non può rimanere senza sanzione) — è impugnabile, ai sensi dell'art. 187 att. c.p.c., con il regolamento di competenza, oltre che con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma non con l'appello, la cui inammissibilità può essere se del caso dichiarata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, avvalendosi dei suoi poteri officiosi.

Cass. civ. n. 8597/2001

In materia di esecuzione forzata, la decisione sulla opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e alla notificazione dello stesso e del precetto (nella specie, nullità del precetto per mancanza, nella copia notificata dell'atto, della sottoscrizione della procura conferita dall'esecutante ai suoi difensori), configurante l'ipotesi di cui all'art. 617 c.p.c., è impugnabile, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c., con il regolamento di competenza, oltre che con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ma non con l'appello.

Cass. civ. n. 12492/2000

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la parte dell'ordinanza di assegnazione delle cose nell'espropriazione presso terzi che costituisce esercizio negativo del potere di differire il processo esecutivo a norma dell'art. 618, primo comma, c.p.c., dovendo tali ragioni essere svolte con l'opposizione agli atti esecutivi. Infatti, se il giudice dell'esecuzione dà corso al processo esecutivo mancando, in presenza dell'istanza della parte, di esercitare il potere previsto dall'art. 618, primo comma, c.p.c., al provvedimento che egli adotta non si può prestare una portata maggiore di quella propria dell'atto esecutivo che segue al provvedimento con cui il giudice ha rifiutato di differire il corso del processo esecutivo.

Cass. civ. n. 6968/1999

La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi (dovendosi qualificare come tale l'opposizione concernente la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione) è inappellabile ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e pertanto contro la stessa è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 4953/1999

L'ultimo inciso dell'art. 618 c.p.c., a termini del quale le cause di opposizione agli atti esecutivi sono decise dal collegio con sentenza non impugnabile, deve, limitatamente alla previsione di collegialità della decisione, ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 che, sostituendo l'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (sull'ordinamento giudiziario), ha demandato, nella materia civile, la decisione della generalità delle controversie al giudice istruttore e al giudice dell'esecuzione in funzione del giudice unico ed ha conservato la composizione collegiale dell'organo decidente con riguardo esclusivo ad alcune controversie, tassativamente elencate, tra le quali non sono comprese quelle di opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 8928/1998

Nelle opposizioni agli atti esecutivi la presenza del debitore è richiesta anche per le irregolarità riguardanti la fase dell'aggiudicazione, perché in essa il debitore, il creditore procedente e creditori intervenuti hanno un comune interesse a che: a) il valore del bene sia correttamente determinato con i criteri indicati dall'art. 584 c.p.c.; b) l'efficacia delle offerte di acquisto sia stabilita secondo le indicazioni contenute nell'art. 571 dello stesso codice; c) il prezzo base dell'asta sia determinato come prescritto dal citato art. 584; d) il versamento del prezzo di aggiudicazione avvenga nei termini indicati dall'art. 585 del codice di rito.

Cass. civ. n. 2848/1998

Poiché l'ambito di impugnazione in Cassazione della sentenza che decide l'opposizione agli atti esecutivi è definito dall'art. 111 Cost. per il ricorso straordinario, non sono ammissibili motivi che denunciano vizi per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Cass. civ. n. 8765/1997

Il decreto con cui il giudice dell'esecuzione dichiari inaudita altera parte inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, quand'anche ne rilevi la tardività, deve qualificarsi come provvedimento abnorme, sicché contro di esso deve ritenersi consentito il rimedio del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ancorché il ricorso sia diretto a far valere non l'abnormità del provvedimento, ma la sua erroneità nel merito.

Cass. civ. n. 7608/1997

I provvedimenti indilazionabili emessi ex art. 618 c.p.c. in relazione a proposte opposizioni agli atti esecutivi hanno natura incidentale e funzione ordinatoria, con la conseguenza che essi non sono impugnabili con autonomo ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo invece modificabili e revocabili dallo stesso giudice che li ha emessi e, comunque, impugnabili in presenza dei necessari presupposti con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. (Nella specie la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con la quale il pretore, in sede di opposizione ex art. 617 c.p.c. aveva disposto la riduzione della somma assegnata al creditore procedente con precedente provvedimento interinale in sede di esecuzione presso terzi).

Cass. civ. n. 6665/1997

Il ricorso per cassazione, per violazione di legge, proposto avverso sentenze rese su opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 111 Cost., per effetto del disposto dell'art. 618 comma secondo e terzo c.p.c. (che riconosce a tali pronunce il carattere della non impugnabilità), ma il sindacato della Corte sarà esercitabile (oltre che per i motivi di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 360 c.p.c.) esclusivamente con riferimento alla ipotesi di mancanza (ovvero di intima contraddittorietà logica) della motivazione, nei limiti in cui vengano in questione accertamenti su fatti rilevanti ai fini dell'applicazione di norme di diritto sostanziale, così che possa dirsi sostanzialmente violata la norma sul contenuto della sentenza che impone al giudice di esporre anche i motivi in fatto della decisione.

Cass. civ. n. 416/1996

In tema di opposizione a precetto, l'accertamento della regolarità della costituzione in giudizio della parte opposta è preliminare all'esame dell'ammissibilità dell'opposizione, giacché la declaratoria di contumacia della detta parte impedisce, in caso di rigetto dell'opposizione, la condanna dell'opponente alle spese.

Cass. civ. n. 8451/1995

Qualora il ricorso in opposizione agli atti esecutivi con il pedissequo decreto che fissa l'udienza di comparizione non sia stato notificato nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 618 c.p.c. a tutti i legittimi contraddittori, il giudice non può dichiarare l'estinzione del procedimento, ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. in un termine perentorio da lui stabilito. (Nella specie, il ricorso con il quale si contestava la validità della vendita ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non erano stati notificati all'aggiudicatario).

Cass. civ. n. 6072/1995

Il provvedimento risolutivo dell'opposizione agli atti esecutivi, ancorché adottato in forma di ordinanza invece che con quella della sentenza, come previsto dall'art. 618 comma secondo, c.p.c., qualora sia stato emesso nel contraddittorio delle parti svoltosi nel corso di regolare istruzione davanti al giudice dell'esecuzione ed abbia risolto in maniera definitiva la relativa controversia, dichiarando inammissibile l'opposizione, va considerato sentenza in senso sostanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 10417/1994

La sentenza che decide sulla opposizione agli atti esecutivi dopo avere rigettato l'eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti è impugnabile con l'appello per il capo relativo a questa eccezione, ai sensi degli artt. 630, 631 c.p.c. e 130 att. c.p.c., e non con il ricorso per cassazione, che è, invece, direttamente proponibile, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro i capi della sentenza che si riferiscono alla opposizione.

Cass. civ. n. 9696/1994

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'«apparenza», cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione data dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza e dalla qualificazione fornita dall'attore o dalla parte impugnante. Conseguentemente è ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il giudice dell'esecuzione abbia qualificato un'opposizione non come opposizione all'esecuzione, ma come opposizione agli atti esecutivi, ancorché il ricorrente basi la sua opposizione sulla contestazione della qualificazione compiuta nella sentenza impugnata. (Nella specie da tale qualificazione derivava l'inammissibilità, per tardività, dell'opposizione stessa; la Suprema Corte, verificata l'esattezza della qualificazione compiuta dal giudice di merito, ha rigettato il ricorso).

La sentenza del giudice dell'esecuzione in materia di opposizione agli atti esecutivi, definita non impugnabile dall'art. 618, comma 2, c.p.c., è ricorribile in cassazione non ai sensi dell'art. 360 c.p.c., ma, solo per violazione di legge, in base all'art. 111 della Costituzione e, conseguentemente, il vizio di motivazione assume rilievo solo sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione (la quale costituisce elemento della sentenza in base all'art. 132 c.p.c.).

Cass. civ. n. 8523/1993

Il decreto con cui il giudice della esecuzione, in calce al ricorso proposto per l'opposizione agli atti esecutivi, dichiari «non luogo a provvedere», va ritenuto abnorme, non essendo riconducibile alla tipologia degli atti del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che, nel sistema delineato dal titolo quinto del libro terzo del codice di rito, deve svolgersi con un procedimento contenzioso e concludersi con un provvedimento che deve presentare i caratteri della sentenza non solo sotto il profilo formale (art. 132 c.p.c.) ma anche sotto quello strumentale, perché emessa a conclusione di un procedimento introdotto e svoltosi con le forme del processo contenzioso ordinario.

Cass. civ. n. 6934/1993

Poiché la proposizione di opposizione agli atti esecutivi, che comporta l'instaurazione del processo di cognizione di cui agli artt. 617 e ss. c.p.c., richiede la decisione con sentenza, deve ritenersi nulla l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia respinto un ricorso per opposizione agli atti esecutivi senza istruttoria e senza le garanzie processuali del procedimento di opposizione.

Cass. civ. n. 4278/1991

Il provvedimento indilazionabile che il giudice dell'esecuzione in sede di opposizione agli atti esecutivi può emettere in base all'art. 618, secondo comma, c.p.c. può assumere il contenuto di un ordine di sospensione del processo esecutivo, determinandosi in tal caso una situazione analoga, in ordine agli effetti ed alla durata degli stessi, a quella prodotta dall'ordinanza di sospensione di cui all'art. 624 c.p.c., con conseguente applicabilità, quanto alla prosecuzione del processo, dell'art. 627 c.p.c. e, all'incidenza e durata dell'effetto sospensivo, dell'art. 298, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 2685/1991

La sentenza con la quale il tribunale rigetti l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'istanza di conversione del pignoramento proposta dal debitore esecutato, che sia già decaduto dal pregresso beneficio accordatogli, è impugnabile con appello non con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 4472/1984

Il termine stabilito dal giudice dell'esecuzione per la notifica del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e del decreto di comparizione delle parti, essendo espressamente dichiarato perentorio dall'art. 618 c.p.c., non è prorogabile e la sua inosservanza comporta — senza possibilità di sanatoria per la costituzione della controparte — l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche se la suddetta perentorietà non è enunciata nel decreto stesso, dovendo i provvedimenti giurisdizionali adeguarsi agli schemi normativi che li prevedono.

Cass. civ. n. 4107/1980

Il provvedimento con cui il presidente del tribunale dichiara «non luogo a procedere» in ordine ad un ricorso per opposizione agli atti esecutivi diretto al giudice dell'esecuzione, con la considerazione della necessità di un previo normale processo di cognizione, costituisce un provvedimento anomalo, in violazione dell'art. 618 c.p.c. e del rito dell'opposizione agli atti esecutivi, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto non pronunciato dal giudice dell'esecuzione, sia sotto il profilo oggettivo, per la mancata osservanza della procedura prevista dalla disposizione suddetta.

Cass. civ. n. 2643/1978

Il giudice dell'esecuzione immobiliare al quale venga rivolta istanza di revoca di una sua precedente ordinanza, con la quale aveva disatteso taluni rilievi mossi contro il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile pignorato, non può rigettare con ordinanza l'istanza stessa, dopo averla qualificata come opposizione agli atti esecutivi, senza istruire la causa e poi rimetterla per la decisione al collegio, seguendo la procedura prevista dall'art. 618 c.p.c.

Cass. civ. n. 4578/1976

Il provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione immobiliare statuisce definitivamente sulla spettanza di somme acquisite nel corso della procedura, è un atto esecutivo decisorio. Pertanto, il ricorso con cui la parte interessata chieda la rimozione di detto provvedimento, perché illegittimo, comporta la necessità di instaurare il procedimento di cognizione previsto dagli artt. 617 e ss. c.p.c., e di decidere il ricorso medesimo con sentenza. Ove a ciò non si provveda, in quanto il ricorso venga erroneamente qualificato come «reclamo» avverso provvedimento ordinatorio e deciso con ordinanza del collegio, va affermata la nullità della relativa statuizione, siccome emessa senza alcuna attività istruttoria e senza le garanzie processuali del procedimento di opposizione agli atti esecutivi. Tale nullità, attesa l'indicata natura e definitiva della decisione, può essere fatta valere con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 618 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A.G. chiede
venerdì 20/08/2021 - Veneto
“Può una G.E. senza aver fatto le prescritte pubblicità (art. 480-617-173 c.p.c.), assegnare gli immobili e non tener conto dell’opposizione agli atti esecutivi? Dichiarare in una ordinanza ”che non vi è alcuna ragione di liquidare le spese processuali stante l’assenza di una “fase sommaria”, il “non luogo a provvedere in ordine all’eventuale adozione di provvedimenti urgenti, stante le mancanza di domande in tal senso e fissa il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito – secondo le forme ,osservati i termini a comparire ridotti della metà (art. 616 c.p.c.) del rito applicabile e previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.”?
L’esecutato, attraverso il suo legale, ha provveduto, entro i termini, (01/10/2018) a notificare gli atti di Citazione alle controparti davanti al Giudice di Merito. Poco dopo inopinatamente la G.E. ha decretato le trascrizioni agli assegnatari non andati a buon fine in quanto trasmessi con la dicitura “Opposto”, non accettati dagli uffici competenti. Al termine della presente illustrazione, la domanda che pongo, è : Può la G.E., contestata nelle assegnazioni con l’opposizione agli atti esecutivi, dopo aver rinunciato a proseguire, demandando al Giudice di Merito le valutazioni sulla validità dell’Opposizione e dichiarando di non voler liquidare le spese processuali. Emettere un decreto di Trasferimento per poi provvedere alla spartizione del ricavato?. Se legalmente possibile, a cosa servirebbe il giudizio del Giudice di Merito? Se non è legale tale decisione, quale art. del codice glielo vietarebbe?
In attesa del parere invio cordiali saluti.”
Consulenza legale i 24/08/2021
A prescindere dalla fondatezza o meno della proposta opposizione agli atti esecutivi, il presente quesito va risolto sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 618 c.p.c.
In particolare, il secondo comma della norma stabilisce che, a seguito della proposizione del ricorso in opposizione agli atti esecutivi, il giudice dell’esecuzione, all’udienza, dia con ordinanza i provvedimenti ritenuti indilazionabili, ovvero sospenda la procedura: laddove la sospensione della procedura, ben lungi dal costituire un effetto automatico della proposizione dell’opposizione, rientra evidentemente nella discrezionalità del G.E.
Nella vicenda oggetto del quesito, dalla lettura degli atti è emerso, peraltro, che non solo il G.E. non ha ritenuto di dover disporre la sospensione, ma quest’ultima non risulta neppure richiesta nelle conclusioni del ricorso in opposizione.
Di ciò, peraltro, il G.E. dà espressamente atto nell’ordinanza con cui fissa, altresì, il termine per l’introduzione del giudizio di merito sull’opposizione (come appunto previsto sempre nel secondo comma del citato art. 618 c.p.c.).
Il provvedimento del giudice dell’esecuzione, pertanto, appare in linea con le previsioni codicistiche.

Alessandro T. chiede
martedì 24/11/2020 - Abruzzo
“Nell'ambito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c, se il giudice dell'esecuzione rigetta l'opposizione fissa anche un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti alla metà. Poiché avverso tale provvedimento di rigetto può essere proposto anche reclamo al collegio ex art.669 terdecies c.p.c., SI CHIEDE: con la proposizione del reclamo si sospendono i termini per l'introduzione del giudizio di merito e se si fino a quando opera la sospensione? Grazie, cordiali saluti Alessandro T.

Consulenza legale i 01/12/2020
Per rispondere al presente quesito è necessario fare chiarezza.
L’art. 618 c.p.c. disciplina il procedimento successivo all’introduzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
In particolare, la norma prevede che il giudice dell'esecuzione fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e detti, nei casi urgenti, i “provvedimenti opportuni” (ad esempio, potrebbe su istanza dell’opponente sospendere inaudita altera parte l’esecuzione).
All'udienza così fissata, il G.E. dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene “indilazionabili” (ad esempio, conferma o revoca delle misure già adottate), e può anche sospendere la procedura.
In ogni caso - prosegue la norma - fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà.
Dunque il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si compone di una prima fase sommaria, in cui il giudice adotta, ove richiesti e ritenuti opportuni, i provvedimenti del caso; e una fase di merito, a cognizione piena, destinata a concludersi - come previsto dallo stesso art. 618 - con sentenza, sia pure non impugnabile con l’appello, bensì con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Non è invece esatto sostenere (se comprendiamo bene ciò che viene affermato nel quesito) che il provvedimento di rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi sia impugnabile con reclamo.
Infatti, il reclamo sarà semmai esperibile avverso il provvedimento che chiude la fase sommaria (si veda ad esempio Cass. 30300/2019; 9652/2017).
Ciò premesso, per rispondere alla specifica domanda posta, la proposizione del reclamo contro il provvedimento emesso all’esito della fase sommaria non influisce sulla decorrenza del termine per l’introduzione del giudizio di merito, in quanto le due fasi viaggiano, per così dire, su binari distinti: il reclamo viene infatti proposto - nel nostro caso - per reagire alla mancata concessione di provvedimenti di natura cautelare (infatti quello previsto dall’669 terdecies è il mezzo di impugnazione previsto in generale per i provvedimenti in materia cautelare), come la sospensione del processo esecutivo, mentre il giudizio di merito serve ad accertare, con cognizione piena e non sommaria, la fondatezza dell’opposizione agli atti esecutivi.

E. R. chiede
lunedì 17/01/2022 - Lazio
“Quando è esecutiva una ordinanza di estinzione di un processo esecutivo c/o terzi emessa per mutazione, con sentenza di appello, di sentenza che ha costituito titolo esecutivo della procedura? solo dopo il trascorrere del tempo (20 gg.) per eventuale opposizione agli atti esecutivi?
Quando il custode(una banca) deve restituire il deposito pignorato?”
Consulenza legale i 23/01/2022
Riguardo ai rimedi esperibili contro l’ordinanza che dichiari l’estinzione della procedura esecutiva, Cass. Civ., Sez. VI - 3, ordinanza 20/02/2019, n. 4961 ha chiarito che “nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; diversamente, se adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo, che resta perciò pendente, è impugnabile con il reclamo ai sensi dell'art. 624 c.p.c.”.
Nel nostro caso, dunque, l’eventuale opposizione - come prospettato nel quesito - dovrebbe essere proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Ora, secondo l’art. 618, comma 2 c.p.c. il giudice dell’esecuzione, all'udienza, dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili, come, nel nostro caso, la sospensione del provvedimento opposto. Dal che può desumersi, ad avviso di chi scrive, che l’ordinanza emessa sia esecutiva, salvo essere sospesa, ricorrendone i presupposti, in caso di proposizione dell’opposizione citata.
Del resto, ai sensi del secondo comma dell’art. 632 c.p.c., se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; in proposito, come ha chiarito Cass. Civ., Sez. III, 17/07/2009, n. 16714, “gli effetti del pignoramento presso terzi non sopravvivono all'estinzione della procedura esecutiva, atteso che, ai sensi dell'art. 632 cod. proc. civ., l'estinzione del processo esecutivo rende inefficaci tutti gli atti compiuti in precedenza e tra questi, quindi, anche l'atto di pignoramento che segna l'inizio del processo esecutivo. Ne consegue che l'ordine del giudice, indispensabile perché il terzo possa disporre delle somme dovute ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., è necessario solo fino a quando esista un valido pignoramento e, pertanto, divenuto inefficace quest'ultimo, a causa della sopravvenuta estinzione del processo, da tale ordine può prescindere il terzo che intenda estinguere la sua posizione debitoria”.