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Articolo 553 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assegnazione e vendita di crediti

Dispositivo dell'art. 553 Codice di procedura civile

Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169 septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo(1)(2)(3)(4)(5)(7).

Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo (6) l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.

Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita [disp. att. 164].

I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione(7).

L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551 bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma(7).

Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 4- quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(7).

Note

(1) I crediti a cui la norma in esame si riferisce devono essere caratterizzati da certezza e liquidità.
(2) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) L'ordinanza di assegnazione rappresenta l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione dei crediti, che attua il trasferimento coattivo del credito pignorato, determinando una modificazione soggettiva nel rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore esecutato e terzo. Pertanto, il terzo può sollevare nei confronti del creditore assegnatario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre all'esecutato. Diversamente, l'assegnatario può avvalersi di tutte le azioni finalizzate alla conservazione e soddisfazione del proprio credito.
(4) L'assegnazione di cui alla norma in esame avviene pro solvendo per cui, se il terzo assegnato sia inadempiente, il creditore assegnatario potrà rivolgere le proprie pretese di nuovo al debitore esecutato. La stessa considerazione deve farsi per i crediti di cui al comma successivo, per i quali una parte della dottrina, argomentando dalla mancanza dell'inciso «salvo esazione», aveva ritenuto che l'assegnazione operasse pro soluto.
(5) Nell'ipotesi di assegnazione disposta pro quota, l'inadempimento del terzo nei confronti di uno dei concreditori non fa nascere in capo a quest'ultimo un diritto di rivalsa nei confronti dei creditori soddisfatti.
(6) Tale accordo riguarda i creditori intervenuti entro l'udienza fissata per la dichiarazione di cui all'art. 547 e muniti di titolo esecutivo.
(7) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 25, comma 1, lettera c) del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, che ha disposto la modifica del comma 1 e l'introduzione di 3 commi dopo il terzo.
Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che: "L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto." Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 4) che: "I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione."

Ratio Legis

La norma prevede un'assegnazione obbligatoria per i crediti esigibili immediatamente o in un termine non superiore a novanta giorni, a condizione che siano effettivamente riscossi (dei quali vieta anche se non esplicitamente, la vendita); ed eventuale (perché condizionata alla concorde richiesta dei creditori) per quelli esigibili in un termine più lungo o relativi a censi, rendite perpetue o temporanee. Per questi ultimi, nel caso che i creditori non ne chiedano d'accordo la assegnazione, è prevista la vendita, a norma dell'art. 552.

Spiegazione dell'art. 553 Codice di procedura civile

Se il terzo viene dichiarato o si dichiara debitore di somme immediatamente esigibili, in quanto certe e liquide, o comunque esigibili in un arco di tempo non superiore ai novanta giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, in tal modo attuando un trasferimento coattivo pro solvendo in favore dei creditori concorrenti, salvo il caso di riscossione del denaro.

La natura di cessione pro solvendo si ricava dall’uso dell'espressione “salvo esazione”. Inoltre l'assegnazione avviene in modo coattivo, nel senso che non occorre alcuna richiesta di assegnazione.

L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione assegna al creditore procedente la somma dovuta dal terzo al debitore esecutato costituisce l'ultimo atto esecutivo con cui si conclude la procedura di espropriazione forzata presso terzi, determinando il trasferimento del credito.
Tale ordinanza, però, non comporta anche l'estinzione del diritto del creditore assegnatario verso il debitore esecutato, in quanto i due diritti di credito rimangono coesistenti.
Avverso la stessa è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, ma non direttamente il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
Inoltre, in quanto atto conclusivo e finale, essa produce immediatamente ed automaticamente tutti gli effetti suoi propri, senza necessità di alcuna attività di esecuzione o realizzazione; pertanto, in forza della generale previsione di cui all' art. 487, 1° co., il provvedimento di assegnazione non è suscettibile né di revoca né di modifica.

Nel momento in cui il terzo debitore paghi il suo debito al creditore assegnatario, si estinguerà, per quantità corrispondenti, anche il credito dell'assegnatario verso il debitore esecutato.

Si ritiene possa esser utile precisare che quella in esame costituisce un'ipotesi di assegnazione satisfattiva, con la conseguenza che il creditore/assegnatario deve innanzi tutto escutere l'assegnato/terzo debitor debitoris e soltanto in caso di sua incapienza, può proseguire nella sua azione esecutiva nei confronti dell'assegnante/l'originario debitore esecutato.

Nel caso in cui per ottenere le somme dovute dal terzo occorra più tempo oppure qualora si tratti di rendite o di censo ed i creditori non ne chiedano, d’accordo tra loro, l'assegnazione, troveranno applicazione gli articoli 529 e ss., dettati in tema di vendita di cose mobili.
Dalla lettura del secondo comma della norma in esame si evince che vengono posti sullo stesso piano sia la vendita del credito che l'assegnazione in seguito a domanda; poiché la vendita sicuramente avviene pro soluto, se ne è dedotto che anche l'assegnazione abbia luogo pro soluto.
Da ciò se ne fa conseguire che il credito dell'esecutato si estingue nel momento stesso dell'assegnazione e che sarà interesse dell'assegnatario procedere alla riscossione presso il terzo debitore.
Se poi quest'ultimo non dovesse pagare, all’assegnatario non resterà altra soluzione che quella di procedere alla tutela del proprio credito, purché sia munito di un titolo esecutivo.
In particolare, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
  1. il debitore esecutato sia già fornito di titolo: l'assegnatario subentrerà come successore nel credito;
  2. in caso contrario, l'assegnatario potrà far valere il titolo esecutivo che si è formato in seguito al pignoramento.

Il valore delle rendite e dei censi si determina in base alla capitalizzazione della rendita.

Massime relative all'art. 553 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 5489/2019

L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta, mentre va impugnata con l'appello qualora il contenuto di tale ordinanza, esulando da quello ad essa proprio, decida questioni che integrano l'oggetto tipico di un procedimento di cognizione.

Cass. civ. n. 30862/2018

In tema di espropriazione presso terzi, l'assegnazione in pagamento del credito, ex art. 553 c.p.c., in quanto disposta "salvo esazione", non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del "debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.

Cass. civ. n. 18719/2017

In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto", ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all'uopo occorrendo che quest’ultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario.

Cass. civ. n. 7706/2017

In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., anche quando la stessa risolve questioni relative alla partecipazione dei creditori alla distribuzione della somma di cui il terzo si è dichiarato debitore.

Cass. civ. n. 9390/2016

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione.

Cass. civ. n. 20595/2015

Nel caso in cui il debitore alieni un immobile di sua proprietà in pregiudizio del diritto del creditore, costui può cumulativamente agire sia con l'azione revocatoria dell'atto traslativo, sia con il pignoramento, presso il terzo acquirente, del credito spettante all'alienante in relazione al pagamento del prezzo di acquisto, trattandosi di strumenti di tutela alternativi, riconosciuti al creditore e tra loro non confliggenti, che gli consentono, rispettivamente, di aggredire - nel primo caso - il bene con una azione esecutiva immobiliare ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente, ovvero di conseguire - nel secondo - una ordinanza di assegnazione del corrispettivo ancora da pagare, ex art. 553 c.p.c.

Cass. civ. n. 24637/2014

Qualora gli effetti di un provvedimento giudiziale decorrano dalla data della pubblicazione, essa deve essere individuata con riferimento all'intero arco temporale del relativo giorno, cioè dalle ore 00.00 del giorno medesimo, poiché, in assenza di diversa ed espressa previsione di legge, non può essere rapportata ad unità temporali inferiori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato, in quanto non più sorretta da idoneo titolo esecutivo, l'ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., resa all'esito di procedura espropriativa intentata in forza di titolo giudiziale, depositata lo stesso giorno del deposito dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di detto titolo, emessa ex art. 283 cod. proc. civ. dal giudice dell'impugnazione).

Cass. civ. n. 11642/2014

In tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime dell'art. 543 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 11 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 20310/2012

In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusa a quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., di quei medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta.

Cass. civ. n. 694/2012

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, il debitore esecutato che non possa più, anche per ragioni di rito, contestare l'esistenza del proprio debito, non ha interesse a dolersi dell'ordinanza di assegnazione di un suo credito in favore di un suo creditore, anche se quest'ultimo abbia intrapreso l'espropriazione mobiliare presso terzi dopo la dichiarazione del fallimento, ove il provvedimento di assegnazione specifichi che il pagamento deve essere effettuato agli organi della curatela, atteso che la normativa sull'incapacità processuale del fallito è dettata nell'esclusivo interesse della massa e non del singolo debitore del fallito medesimo.

Cass. civ. n. 17878/2011

Nell'espropriazione presso terzi, se il debitore abbia contestato la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 548, comma primo, c.c. (nella specie, sia per l'impignorabilità del credito, sia per il difetto di una valida procura in capo alla persona che ha reso la dichiarazione per conto del terzo), e ciononostante l'esecuzione sia proseguita sino a pervenire alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione delle somme dichiarate dal terzo, il medesimo debitore esecutato può proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, alla quale si trasmettono i vizi che infirmavano la dichiarazione del terzo.

Cass. civ. n. 7508/2011

In tema di espropriazione presso terzi. l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una "datio in solutum", oltre che la conclusione dell'espropriazione; peraltro l'assegnazione del credito in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.

Cass. civ. n. 11404/2009

L'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo; tuttavia, una nuova assegnazione per il medesimo titolo è preclusa dall'estinzione del credito conseguente alla riscossione delle somme, nell'assenza di impugnazione della ordinanza di assegnazione. Ne consegue che il creditore, che intenda adire nuovamente il giudice dell'esecuzione per la liquidazione di un eventuale credito residuale, ha l'onere di dimostrare l'incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata e la mancata estinzione del credito.

Cass. civ. n. 4578/2008

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nell'espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento di assegnazione rappresenta un atto del processo esecutivo poiché è assunta nell'ambito dell'attività esecutiva e non di quella di accertamento del credito; ne consegue che detto provvedimento deve essere contestato con l'opposizione agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era in realtà negativa e che, dunque, mancava il presupposto per l'assegnazione. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. con cui il terzo aveva contestato di aver reso la dichiarazione positiva prescritta come presupposto per il provvedimento del giudice dell'esecuzione).

Cass. civ. n. 25946/2007

In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione. Peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cioè pro solvendo non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 c.c.), momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale.

Cass. civ. n. 8242/2003

Nel processo di esecuzione forzata, il deposito del titolo esecutivo in originale o in copia autentica costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; in particolare, in fase di assegnazione e distribuzione del ricavato, il titolo svolge solo la funzione di provare l'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito, e può essere prodotto anche in copia fotostatica o fotografica, che ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, se non viene formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale viene prodotta; ne consegue che il giudice dell'esecuzione, in tema di assegnazione di crediti pignorati presso il terzo, non può d'ufficio pretermettere dall'assegnazione il creditore intervenuto, sulla base del solo rilievo d'ufficio che il titolo del credito, a soddisfazione del quale era stato effettuato l'intervento, era stato prodotto solo in fotocopia, in assenza di qualunque contestazione da parte del debitore o di altri creditori.

Cass. civ. n. 5510/2003

Nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione; ne consegue che il creditore che contesti l'ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il — parziale — annullamento dell'ordinanza stessa

Cass. civ. n. 4491/2003

In materia di esecuzione forzata, in sede di assegnazione dei crediti ai sensi dell'art. 553 c.p.c. il giudice dell'esecuzione deve disporre l'assegnazione dei crediti risultanti dagli assegni bancari per i quali vi è stata domanda di assegnazione e non può rilevare d'ufficio la prescrizione dell'azione di regresso ex art. 75, primo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. legge sull'assegno bancario).

Cass. civ. n. 3976/2003

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553, c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione.

Cass. civ. n. 10897/2001

L'ordinanza di assegnazione è atto del processo esecutivo nel quale è stata emessa nonché atto conclusivo dello stesso; pertanto i vizi che attengono alla formazione dell'ordinanza di assegnazione debbono essere fatti valere con mezzi di impugnazione interni al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa e non possono essere denunciati con opposizione al precetto che sia stato intimato sulla base dell'ordinanza di assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a precetto con cui era stato dedotto che l'ordinanza di assegnazione era stata emessa, nell'ambito di una espropriazione presso terzi, sul falso presupposto che la dichiarazione del terzo fosse stata positiva).

Cass. civ. n. 4494/2001

Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento di assegnazione di crediti di cui all'art. 552 (Recte: 553 - N.d.R.) c.p.c., emesso dal giudice dell'esecuzione, è configurato come una cessio pro solvendo in favore del creditore; cosicché l'ordine del giudice produce una modificazione giuridica che incide sul diritto di credito coattivamente ceduto, il quale è trasferito all'assegnatario simultaneamente al provvedimento di assegnazione. Ne consegue che la cosiddetta «materiale assegnazione delle somme» attiene al pagamento o all'adempimento dell'obbligazione di consegna ed è estranea all'ordinanza di assegnazione, che per tale profilo non può essere sospesa.

Cass. civ. n. 6291/1998

A seguito della instaurazione di una procedura di espropriazione presso terzi da parte del creditore di un soggetto successivamente dichiarato fallito (ed a sua volta riconosciuto, dal giudice dell'esecuzione, legittimo creditore dell'espropriando), il terzo autore del pagamento — effettuato in attuazione del provvedimento di assegnazione emanato, ex art. 553 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione — non assume la veste di litisconsorte necessario nel successivo giudizio instauratosi, a seguito del fallimento del suo originario creditore, per la dichiarazione di inefficacia del pagamento stesso, ex art. 67 l. fall., in conseguenza della sua posizione di extraneus tanto rispetto al conflitto tra il suo originario creditore avente titolo all'adempimento e la massa dei creditori di questi, destinati a conseguire il soddisfacimento delle proprie pretese nell'ambito e nei limiti della distribuzione concorsuale, quanto rispetto al conflitto tra il creditore del fallito destinatario del provvedimento di assegnazione (e del relativo pagamento) e la curatela del fallimento che, di quel pagamento, abbia richiesto la revoca per violazione del principio della par condicio in seno alla procedura concorsuale. (Nella specie, il fallimento di una società aveva chiesto la revoca del pagamento ottenuto, a seguito di assegnazione ex art. 553 c.p.c., da un istituto bancario creditore del fallito per effetto di una procedura di espropriazione presso terzi instaurata nei confronti di altro istituto di credito. La S.C., nel confermare la declaratoria di revoca del pagamento ex art. 67, secondo comma, l. fall., ha ancora evidenziato la irrilevanza, ai fini della necessità del litisconsorzio, della circostanza secondo cui la banca espropriata in qualità di terzo si trovasse nella condizione di depositaria irregolare delle somme versate dal fallito, con conseguente acquisto della proprietà del denaro al momento del versamento ed obbligo di restituzione del solo equivalente pecuniario).

Cass. civ. n. 8215/1996

Con il provvedimento di assegnazione dei crediti di cui all'art. 553 c.p.c. il giudice dell'esecuzione non deve limitarsi a determinare il valore dell'assegnazione, e quindi i limiti del trasferimento dei crediti, sulla base della sola richiesta del creditore procedente, ma deve esercitare, anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, poteri di valutazione e, implicitamente, di riduzione di quanto domandato, ferma restando la possibilità per il creditore, sul quale grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, di impugnare detto provvedimento con opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 6245/1980

Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione revoca la propria precedente ordinanza di assegnazione, in favore del creditore esecutante, della somma pignorata presso il terzo, poiché elide gli effetti sostanziali e definitivi del procedimento esecutivo e fa risorgere la pretesa creditoria insoddisfatta, ha intrinseca natura decisoria e in quanto non soggetto né ad uno specifico gravame, avendo un'efficacia circoscritta all'ambito di detto procedimento e non contenendo nessuna decisione di merito in ordine ad eventuali contestazioni sorte sulla dichiarazione del terzo suscettibile di appello al giudice superiore, né ad opposizione ex art. 617 c.p.c., ammessa soltanto per le censure attinenti al rito ed alla forma degli atti esecutivi in genere — è impugnabile in cassazione, per violazione di legge, in forza dell'art. 111 Cost..

Cass. civ. n. 3841/1975

È inammissibile il ricorso proposto a norma dell'art. 111 della Costituzione e diretto a contestare, per la prima volta in cassazione, la pignorabilità del credito contro il provvedimento, avente natura di atto esecutivo, con il quale il giudice della esecuzione, nel procedimento di espropriazione di crediti presso terzi, assegna a norma dell'art. 553 c.p.c. il credito pignorato al creditore procedente, poiché tale contestazione costituisce una vera e propria opposizione all'esecuzione che il debitore avrebbe dovuto proporre nel processo esecutivo.

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Renatoi C. chiede
giovedì 10/12/2020 - Campania
“Mi sono aggiudicato la piena proprietà di un immobile di una società locato con locazione opponibile alla procedura.
Purtroppo l'immobile per i debiti della società ha i canoni di locazione pignorati dal terzo con ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc fino al soddisfo di euro 20.000.
si evidenzia che il pignoramento dei canoni è anteriore al pignoramento immobiliare.
Dopo l'aggiudicazione dell'immobile all'asta i canoni di locazione devono continuare ad essere riscossi dal terzo pignorante fino al soddisfo della somma di euro 20.000 o dal sottoscritto che se lo è aggiudicato per cui e il nuovo proprietario?
grazie”
Consulenza legale i 16/12/2020
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato in diverse occasioni che, in tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo, non impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 del c.p.c., opera il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione.
Aggiunge la stessa S.C che l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ex 553 c.p.c., ovvero "pro solvendo", non comporta anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante.
Questa, infatti, si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegue al creditore assegnatario (art. 2928 del c.c.), momento nel quale si realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione la quale, pertanto, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale (cfr. Cass., Sez. 3, 14/07/1967, n. 1768; Cass., sez.1, 11/12/2007, n. 25946; Cass. Sez. 1, 31/03/2011 n. 7508).

Tale affermazione risulta del tutto coerente con la ricostruzione sistematica che può ricavarsi dalle norme dettate in materia dal codice civile, ed in particolare dall’art. 2919 del c.c.. (il quale dispone che la vendita forzata produce il trasferimento della proprietà) e dall'art. 2925 del c.c., in cui è detto che gli stessi effetti sono prodotti dall'assegnazione, con l’ulteriore precisazione, al successivo art. 2928 del c.c., che l'assegnazione dei crediti avviene salvo esazione (il che comporta, come detto prima, che il debitore è liberato solo al momento della integrale riscossione del credito assegnato).

Da tale ricostruzione normativa se ne deve far derivare che, in caso di ordinanza di assegnazione dei canoni di locazione relativi ad immobile successivamente pignorato, il pignoramento immobiliare non potrà ritenersi esteso ai canoni di locazione, poiché essi non appartengono più al debitore (per tali canoni non potrà più operare la garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 del c.c.).

Pertanto, poiché dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene (cfr, Cass. Sez. VI civ, sent. n. 7748 del 28/03/2018), sarà il custode a perdere ogni legittimazione a riscuotere quei canoni di locazione allorquando essi siano stati oggetto di un precedente pignoramento presso terzi, conclusosi con ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'553 c.p.c.

Sulla base di tale ricostruzione, dunque, nel conflitto tra i contrapposti interessi di due creditori, ossia quello che ha esperito il pignoramento presso terzi dei canoni di locazione, e quello che abbia successivamente pignorato l'immobile oggetto della locazione, si ritiene che debba prevalere l’interesse del creditore assegnatario dei crediti, non potendo così operare in favore del creditore che ha pignorato l’immobile il principio dettato dall’art. 2912 del c.c., secondo cui il pignoramento si estende ai frutti della cosa pignorata, tra i quali vanno sicuramente annoverati i canoni che il proprietario percepisce in forza di un contratto di locazione (il terzo comma dell’art. 820 del c.c. espressamente contempla i canoni di locazione tra i frutti civili).

Tutto questo, tuttavia, vale fin quando non sia intervenuto il trasferimento definitivo dell’immobile pignorato, in quanto da tale momento un nuovo soggetto subentra nella titolarità dei diritti reali sull’immobile, con conseguente diritto di goderne e disporne in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (così art. 832 del c.c.).
Tra tali limiti deve sicuramente farsi rientrare quello di rispettare la locazione conclusa dal precedente proprietario, il quale trova il suo fondamento nell’art. 1599 del c.c., per effetto del quale il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all’alienazione della cosa (si tratta di una norma di carattere eccezionale, volta sostanzialmente a tutelare la posizione del conduttore).

Il nuovo regime proprietario, invece, comporta che dal momento del trasferimento coattivo, la legittimazione alla riscossione dei canoni relativi all’immobile trasferito compete in via esclusiva all’aggiudicatario dell’immobile, con la conseguenza che il precedente proprietario esecutato, e per esso il custode, perde ogni diritto di credito nei confronti del conduttore rimasto tale.

Da tale momento, dunque, trova applicazione il principio risultante dal combinato disposto degli artt. 553 c.p.c. e 2928 c.c., ossia quello secondo cui l’assegnazione del credito avviene "pro solvendo" (salvo esazione), con la conseguenza che, non comportando tale assegnazione l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, quest’ultimo perderà il diritto di percepire i canoni dal conduttore (perché non riveste più la posizione di debitor debitoris), ma avrà sicuramente il diritto di far valere il residuo del suo credito nei confronti dell’originario debitore, che ha nel frattempo subito l’espropriazione immobiliare.