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Articolo 423 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ordinanze per il pagamento di somme

Dispositivo dell'art. 423 Codice di procedura civile

Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate art. 186 bis del c.p.c.(1).

Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova (2).

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa (3).

Note

(1) Previa istanza di parte contenuta negli atti introduttivi o formulata in udienza, il giudice può ordinare il pagamento di un debito per la somma non contestata, ovvero per la somma nei limiti in cui ritiene accertato il diritto. La pronuncia del giudice assume la forma dell'ordinanza che non ha il contenuto sostanziale di una sentenza nè può acquisire autorità di cosa giudicata.
(2) Il presupposto per l'emanazione dell'ordinanza consiste nella non contestazione delle somme chieste, la quale si sostanzia in un comportamento processuale specifico, anche implicito, per configurare il quale non è sufficiente la contumacia del convenuto. Infatti, affinchè il giudice possa emanare l'ordinanza in esame, è necessario che disponga degli elementi di valutazione che gli permettano di considerare che il credito vantato non sia contestato. La contumacia si sostanzia in un comportamento equivoco e, come tale, non è sufficiente a far ritenere che il credito incontestato.
(3) L'ordinanza ha carattere provvisorio ed interinale, ovvero anticipa gli effetti del provvedimento del quale si vuole assicurare la fruttuosità. La stessa verrà in seguito assorbita o caducata dalla pronuncia del provvedimento con cui si chiude il giudizio. Si tratta, infatti, di un provvedimento non decisorio, privo del contenuto sostanziale della sentenza e di autorità di cosa giudicata che, pertanto, non è suscettibile di impugnazione, nè mediante l'appello, nè mediante il ricorso per cassazione ordinario o ex art. 111 Cost..

Ratio Legis

La norma in esame riflette essenzialmente gli istituti introdotti dalla riforma del '90, ovvero i c.d. provvedimenti anticipatori di condanna, la cui disciplina si riscontra agli artt. 186bis, ter e quater.

Spiegazione dell'art. 423 Codice di procedura civile

In ogni momento del giudizio il giudice, se vi è la richiesta di parte (sia del lavoratore che del datore di lavoro), può disporre con ordinanza il pagamento di somme per le quali non sussista alcuna contestazione tra le parti.
A tal fine viene espressamente richiamato l’art. 186 bis del c.p.c., norma per mezzo della quale il legislatore del 1990, avendo voluto estendere al rito ordinario uno strumento analogo a quello qui previsto, non si è limitato a riprodurne la disciplina, ma ha inteso anche risolvere, attraverso una regolamentazione più specifica, alcuni dei problemi più controversi cui aveva dato adito l'istituto previsto nel processo del lavoro.

L’istanza di parte può essere inserita negli atti introduttivi o formulata in udienza (è da escludersi durante la sospensione o l’interruzione del processo, in virtù di quanto disposto dall’art. 298 del c.p.c. e dall’art. 304 del c.p.c.) e l’ordine del giudice può avere ad oggetto il pagamento della somma non contestata ovvero della diversa somma nei limiti in cui ritiene accertato il diritto.

L’ordinanza deve essere motivata, anche se in modo succinto.

Sempre in ogni stato del giudizio (pur essendosi escluso in dottrina che ciò possa avvenire prima dell’udienza di discussione della causa) e su istanza questa volta del solo lavoratore, il giudice può emettere ordinanza con cui dispone il pagamento di una somma a titolo provvisorio, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  1. se ritiene il diritto accertato;
  2. nei limiti della quantità per cui ritiene che sia stata fornita la prova.

La non contestazione non costituisce altro che un comportamento processuale, per la cui configurazione non è comunque sufficiente la contumacia del convenuto.
In tal senso si argomenta dalla circostanza che la stessa norma presuppone che il giudice disponga degli elementi di valutazione che gli permettano di considerare che il credito reclamato non sia contestato, mentre la contumacia si considera un comportamento equivoco, insufficiente a far ritenere il credito incontestato.
Solo la giurisprudenza più risalente ha eccezionalmente ritenuto ammissibile l'emissione dell'ordinanza de qua nei confronti della parte contumace, quando la non contestazione possa evincersi aliunde da documenti o testimonianze che comprovino la fondatezza della pretesa esercitata.

L’ordinanza di pagamento emessa su istanza del lavoratore ha carattere provvisorio ed interinale, in quanto anticipa gli effetti del provvedimento definitivo (la sentenza), di cui vuole assicurare la fruttuosità.
Per questa ragione l’ultimo comma della norma precisa che essa può essere revocata con la sentenza con cui viene definita la controversia, assumendo dunque natura di provvedimento non decisorio, privo del contenuto sostanziale della sentenza e di autorità di cosa giudicata (non è, pertanto, suscettibile di impugnazione, né mediante appello e neppure mediante ricorso per cassazione ordinario ex art. 111 Cost.).

Tutte le ordinanze emesse in forza di questa norma hanno, comunque, efficacia di titolo esecutivo, mentre non possono costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca in quanto non vi sarebbe analogia con le sentenza, a cui è riconosciuta tale idoneità.

Opinioni contrastanti sono state espresse in relazione agli effetti dell’estinzione del processo sull’ordinanza emessa ai sensi della norma in esame ed al regime di stabilità.
Così, alla tesi secondo cui l’estinzione del processo determinerebbe l’inefficacia dell’ordinanza, si contrappone la diversa tesi secondo cui la stessa non verrebbe travolta dall’estinzione del giudizio di merito, con la conseguenza che essa, pur se priva di autorità di cosa giudicata, avrebbe un effetto preclusivo tale da rendere definitivo l’accertamento del credito, rendendo inammissibile una successiva contestazione in executivis con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ovvero attraverso l’instaurazione di un nuovo giudizio.

Massime relative all'art. 423 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20570/2013

Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), del d.l.vo 23 febbraio 2006, n. 109, il comportamento di un magistrato che abbia omesso di motivare, anche solo in forma succinta (come richiesto dall'art. 134, primo comma, c.p.c.), un'ordinanza di ingiunzione di pagamento di somme non conteste emessa a norma dell'art. 423, secondo comma, c.p.c., privando così le parti della possibilità di cogliere la ragione di fondo che sorregge il provvedimento giurisdizionale, destinato a risolversi nell'espressione di un immotivato comando.

Cass. civ. n. 11919/1998

Il sistema di preclusioni su cui è fondato il rito del lavoro, tendente a consentire all'attore di conseguire rapidamente il bene della vita reclamato, comporta che divengano incontestabili tutte le situazioni di fatto in ordine alle quali non sussistono divergente tra le parti, secondo una tendenza generale, volta a favorire la «determinazione del concreto», che trova espressione, in materia di quantificazione di spettanze, nella possibilità per il giudice di disporre, con ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c., il pagamento delle somme non contestate; ne consegue che deve ritenersi tardiva e perciò inammissibile in appello qualunque doglianza in ordine ai conteggi relativi a spettanze lavorative, una volta che detti conteggi siano stati accettati in primo grado.

Cass. civ. n. 9479/1997

L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate emessa dal giudice del lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 423 c.p.c. (come pure l'ordinanza di pagamento per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto, emessa dallo stesso giudice, a norma del comma successivo) non è suscettibile di appello, trattandosi in entrambi i casi di un provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietà (e quindi non assimilabile alla sentenza di condanna generica), non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, non rilevando ai fini della impugnabilità che esso contenga una implicita o esplicita pronunzia sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che tale pronunzia non comporta l'attribuzione di carattere di decisorietà al provvedimento che eventualmente la contenga.

Cass. civ. n. 880/1989

L'ordinanza con cui il pretore, quale giudice del lavoro, dispone a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423, secondo comma, c.p.c. il pagamento di somme in favore del lavoratore costituisce un provvedimento giurisdizionale di carattere sommario — destinato ad essere assorbito, ove non revocato, nella sentenza che definisce il giudizio o a divenire inefficace nell'ipotesi di estinzione del processo — che è privo del contenuto sostanziale della sentenza e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, che concerne provvedimenti di carattere decisorio in relazione ai quali l'ordinamento non apporti altri rimedi.

Cass. civ. n. 10/1986

È inammissibile il regolamento di competenza nei confronti del provvedimento con cui il pretore, adito in funzione di giudice del lavoro, abbia respinto la richiesta di ordinanza di condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme non contestate ovvero già provate (ordinanza prevista dall'art. 423 c.p.c.) e rinvii la causa per l'espletamento o la prosecuzione della prova, atteso che un tale provvedimento non contiene alcuna pronuncia sulla competenza, ma ha funzione meramente ordinatoria del processo.

Cass. civ. n. 1934/1985

Nel nuovo rito del lavoro, la struttura e la funzione del procedimento interinale di cui all'art. 423 c.p.c. (ordinanze per il pagamento di somme) importano che, quando l'ordinanza contenga la specificazione non solo dell'importo da pagare all'istante, ma anche delle causali dei disposti pagamenti, la revoca della medesima può essere ordinata con la sentenza che decide la causa soltanto se la sentenza stessa dichiari, motivatamente, l'illegittimità del provvedimento provvisorio per mancanza delle condizioni richieste per la sua emissione, mentre nell'opposta ipotesi, non facendosi luogo alla revoca dell'ordinanza, i pagamenti eseguiti in ottemperanza alla medesima vanno imputati ai crediti in relazione ai quali erano stati interinalmente ordinati.

Cass. civ. n. 193/1985

Nel nuovo rito del lavoro, la struttura e la funzione del procedimento interinale di cui all'art. 423 c.p.c. (ordinanze per il pagamento di somme) importano che, quando l'ordinanza contenga la specificazione non solo dell'importo da pagare all'istante, ma anche delle causali dei disposti pagamenti, la revoca della medesima può essere ordinata con la sentenza che decide la causa soltanto se la sentenza stessa dichiari, motivatamente, l'illegittimità del provvedimento provvisorio per mancanza delle condizioni richieste per la sua emissione, mentre nell'opposta ipotesi, non facendosi luogo alla revoca dell'ordinanza, i pagamenti eseguiti in ottemperanza alla medesima vanno imputati ai crediti in relazione ai quali erano stati interinalmente ordinati.

Cass. civ. n. 4941/1984

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la sola contumacia del convenuto non è sufficiente all'attore per ottenere l'ordinanza di pagamento delle somme non contestate (art. 423 cpv. c.p.c.), in quanto, a tal fine, è necessario che il giudice disponga di elementi di valutazione che gli permettano di convincersi che il credito vantato — in tutto o in parte — non sia stato contestato, il che può verificarsi o quando la ste ssa impostazione del convenuto costituito ne postuli la sussistenza o si mostri prima facie pretestuosa, ovvero, quando, essendo rimasto il convenuto contumace risulti (da documenti prodotti dall'attore, da testimonianza etc.), una situazione legittimante l'ordinanza in questione.

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