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Articolo 419 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intervento volontario

Dispositivo dell'art. 419 Codice di procedura civile

Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo(1) ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili (2) (3).

Note

(1) La norma in esame si ispira ai principi di concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro. Per tale ragione l'intervento deve avvenire secondo le modalità previste dagli artt.414 e 416 a pena di inammissibilità. L'opinione prevalente in dottrina ritiene che l'intervento debba assumere la forma della memoria scritta.
(2) La norma in esame è stata riscritta a seguito della pronuncia della Corte cost. n. 193/1983, con cui ne era stata dichiarata l'illegittimità perchè non prevedeva nè la fissazione di una nuova udienza nè la notifica della memoria di intervento. Con la nuova formulazione, il giudice procede a fissare una nuova udienza ex art. 415 del c.p.c., disponendo che tale provvedimento venga notificato all'interveniente e che entro 5 giorni detto provvedimento, unitamente alla memoria di intervento, siano notificati alle parti originarie, le quali potranno depositare memoria,non meno di dieci giorni prima della nuova udienza, al fine di assicurare il diritto di difesa delle controparti dell'interventore.
(3) E' bene precisare che la norma in analisi disciplina le ipotesi di intervento volontario principale, litisconsortile e adesivo, a differenza dei casi di intervento necessario su istanza di parte o su ordine del giudice e l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso sono regolati dall'art. 420 del c.p.c., IX comma.

Spiegazione dell'art. 419 Codice di procedura civile

La presente norma disciplina le ipotesi di intervento volontario principale, litisconsortile e adesivo (ciò che si ricava dall’espresso richiamo che viene fatto all’art. 105 del c.p.c.), mentre è il successivo art. 420 del c.p.c. che si occupa dei casi di intervento necessario su istanza di parte o su ordine del giudice e dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.

Tale intervento, che si ritiene debba assumere la forma della memoria scritta, deve realizzarsi, a pena di inammissibilità, entro il termine stabilito per la costituzione del convenuto (dieci giorni prima dell’udienza) e nel rispetto delle modalità previste dagli artt.414 e 416 c.p.c.

Il doppio richiamo a tali norme sta a significare che se l'interventore propone una domanda deve specificarla ai sensi dell'art. 414 del c.p.c., mentre se si limita ad appoggiare la posizione di una delle parti deve svolgere le proprie difese con la completezza prevista dall'art. 416 del c.p.c..

L'unica ipotesi in cui l'intervento può essere effettuato oltre il termine dei dieci giorni è quella in cui la sua ammissibilità trovi giustificazione nella domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, nella quale il termine va calcolato rispetto alla nuova udienza fissata ex art. 418 del c.p.c..

La tardività dell'intervento, che non sia stato effettuato per integrare il contraddittorio, può essere rilevata anche d'ufficio e non viene sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro il quale l'interventore abbia proposto le sue domande.

Massime relative all'art. 419 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17932/2019

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'intervento volontario del terzo non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora esso sia tardivo e non finalizzato all'integrazione necessaria del contraddittorio, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contradittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto le sue domande e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2017).

Cass. civ. n. 13917/2017

In tema di azione di nullità per illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, è inammissibile l’intervento litisconsortile di terzi, stipulanti autonomi contratti a termine con il medesimo datore di lavoro, in quanto manca un unitario provvedimento datoriale cui connettere, sul piano del “petitum” e della “causa petendi”, un loro interesse ad intervenire nel processo, né gli stessi potrebbero subire un pregiudizio dalla pronuncia resa nei confronti del ricorrente principale.

Cass. civ. n. 19834/2004

A norma dell'art. 419, c.p.c., nelle controversie soggette al rito del lavoro l'intervento del terzo ex art. 105 c.p.c. non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e, qualora sia tardivo, la tardività non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo abbia proposto la propria domanda, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista dei quali è posto il divieto di domande nuove; tale previsione, avendo carattere pubblicistico, è sottratta alla disponibilità dei privati, mentre non ha la medesima natura la disposizione (introdotta nell'art. 419 citato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 193 del 1983) prevedente, in caso di intervento volontario, la fissazione di una nuova udienza e la notifica della memoria dell'interveniente e del provvedimento di rifissazione alle parti originarie; con la conseguenza che, in caso di omissione degli adempimenti da ultimo ricordati, la parte nel cui interesse i suddetti sono disposti deve, a norma dell'art. 157 c.p.c., far valere la nullità derivante dalla mancata fissazione della nuova udienza nella prima difesa successiva al fatto o alla notizia di esso.

Cass. civ. n. 12021/1998

Nel rito del lavoro, la tardività dell'intervento volontario effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e non ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio (art. 419 c.p.c.) non è sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d'ufficio, per la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove.

Cass. civ. n. 5689/1991

Il provvedimento del giudice del lavoro che neghi la sussistenza delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo (art. 419 c.p.c.) ha contenuto decisorio ma non definitivo e pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 3021/1990

La parte contro la quale il terzo interveniente non abbia proposto domande di sorta, avendo spiegato l'intervento (adesivo dipendente) solo per associarsi alle ragioni o alle eccezioni della medesima, non è legittimata a dolersi della violazione dell'art. 419 c.p.c. — nel testo risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciatane dalla Corte cost. con sent. n. 193 del 1983 — per la mancata fissazione di una nuova udienza, non sussistendo, in ordine alla parte predetta, quell'esigenza difensiva giustificativa dell'adempimento in questione, la cui omissione configura, peraltro, nullità relativa da dedurre tempestivamente ai sensi del secondo comma dell'art. 157 c.p.c.

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