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Articolo 379 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Discussione

Dispositivo dell'art. 379 Codice di procedura civile

L'udienza si svolge sempre in presenza.

All'udienza il relatore espone in sintesi le questioni della causa.

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Il presidente dirige la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi(1).

Non sono ammesse repliche.

Note

(1)
I commi 1 e 2 della presente disposizione sono stati modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale, nell'aggiungere un comma prima del primo, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Spiegazione dell'art. 379 Codice di procedura civile

Con questa norma vengono disciplinate le modalità di svolgimento dell’udienza di discussione, nel corso della quale il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa.
Dopo tale relazione, il pubblico ministero esprime oralmente le sue conclusioni motivate e, solo successivamente, saranno i difensori delle parti a svolgere le loro difese.
E’ escluso il diritto di replica.

Come può notarsi, lo svolgimento dell'udienza è disciplinato in modo assai semplice e non prevede alcuna istruttoria (durante il suo svolgimento, le parti non possono dedurre o produrre prove di alcun genere).
Non si può ritenere leso il diritto di difesa delle parti per il fatto che le brevi osservazioni scritte debbano essere presentate al termine delle conclusioni del pubblico ministero ed in un lasso di tempo limitato.
Queste, comunque, non possono contenere argomentazioni rivolte alla controparte, poiché ciò si tradurrebbe in un tentativo inammissibile di eludere il termine previsto dall’art. 378 del c.p.c. per la proposizione delle memorie difensive.
Ovviamente, la facoltà di presentare brevi osservazioni scritte deve ritenersi circoscritta ai soli difensori che abbiano preso parte alla discussione.
Dopo questa udienza è inammissibile la rinuncia alla domanda proposta con il ricorso.

La Riforma Cartabia ha apportato alcuni piccoli ritocchi a questa norma in un’ottica, più che altro, di semplificazione, speditezza e razionalizzazione.
Infatti, mentre il testo ante riforma prevedeva che nell’udienza pubblica il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso, il testo attuale si apre con una relazione conformata dal principio di sinteticità e funzionalmente orientata a far emergere i temi della discussione orale (infatti, si prevede che il relatore all’udienza debba limitarsi ad esporre in sintesi le questioni della causa).

Da notare che viene anche introdotta la previsione che affida al presidente il compito di dirigere la discussione, indicandone ove necessario i punti e i tempi nonché l’ulteriore previsione secondo cui l’udienza si svolge sempre in presenza, al fine di escludere la possibilità di trattazione dell’udienza pubblica in forma cartolare, e ciò in considerazione della sua particolare importanza e solennità e alla luce del fatto che essa è ormai destinata a trovare applicazione solo quando la questione di diritto sottoposta all’attenzione della Corte è “di particolare rilevanza” e quindi in un ristretto novero di ipotesi.

Parallelamente, si è ritenuto opportuno prevedere, con l’introduzione dell’[[140bisdisp attcpc]], che la camera di consiglio debba svolgersi in presenza, consentendo però al presidente del collegio, per esigenze di tipo organizzativo ed in considerazione delle specificità che caratterizzano la Corte di cassazione, di disporne lo svolgimento mediante collegamento audiovisivo a distanza.

Massime relative all'art. 379 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18361/2018

La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, c.p.c. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982.

Cass. civ. n. 6810/2016

Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il deposito, da parte del P.G., di conclusioni scritte all'esito di quelle rassegnate oralmente nell'udienza di discussione, stante l'oralità della stessa ex art. 379 c.p.c., alla quale fa unicamente eccezione la facoltà riconosciuta alle parti di presentare brevi osservazioni per iscritto in replica alle conclusioni ivi esposte, nella prospettiva - oltre che della peculiare modulazione degli interventi in udienza - di un bilanciamento tra le prerogative del P.G. e il diritto di difesa delle parti private, suscettibile di essere messo in discussione da una differente disciplina.

Cass. civ. n. 8000/2015

Nel giudizio di cassazione, la facoltà delle parti di presentare in sede di discussione, ai sensi dell'art. 379, quarto comma, cod. proc. civ., brevi osservazioni per iscritto, per replicare alle conclusioni assunte dal P.M. in udienza, può essere esercitata soltanto dal difensore che abbia preso parte all'udienza ed in occasione della stessa onde consentire alle altre parti di averne conoscenza, sicché il loro successivo deposito in cancelleria, quantunque con la dizione "note scritte ex art. 379 cod. proc. civ.", deve ritenersi inammissibile.

Cass. civ. n. 25505/2014

Nel giudizio di cassazione, il difensore non è abilitato a partecipare all'udienza di discussione se il mandato sia stato rilasciato (nella specie, da intimato che non abbia presentato tempestivo controricorso) a margine di un "atto di costituzione e resistenza", poiché la procura speciale, relativa a tale giudizio, non può essere apposta in margine o in calce ad atti diversi da quelli elencati nell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 19347/2005

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ove il ricorso avverso la sentenza disciplinare del CSM sia proposto dal magistrato al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 379 c.p.c., là dove, in merito all'ordine di intervento nella discussione nell'udienza del giudizio di cassazione, prevede il potere del P.G. di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che l'avvocato dell'incolpato ha svolto le proprie difese. Difatti, nei casi in cui il P.M. — pur essendo parte del processo di merito — non è ricorrente, il terzo comma dell'art. 379 c.p.c. non altera in alcun modo l'ordine naturale secondo cui verrebbe data la parola a parti private, giacché alla parte che non ha presentato il ricorso principale (persino ove abbia proposto ricorso incidentale) viene data la parola dopo il ricorrente principale.

Cass. civ. n. 3815/2005

Nell'udienza di discussione dinanzi alla Corte di Cassazione, le brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M., che gli avvocati delle parti possono presentare nella stessa udienza ai sensi dell'art. 379 c.p.c., non possono assumere il contenuto di vere e proprie memorie; queste, se prodotte, quantunque qualificate dalle parti interessate «note di replica» debbono essere considerate inammissibili, perché non tempestivamente depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Cass. civ. n. 11140/2003

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 379 c.p.c., là dove, in merito all'ordine di intervento nella discussione nell'udienza del giudizio di cassazione avverso la decisione pronunciata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, prevede il potere del procuratore generale di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che l'avvocato dell'incolpato ha svolto le proprie difese, e ciò in quanto la norma in oggetto non preclude, nel quadro della generale disciplina del ricorso per cassazione, il pieno dispiegarsi del diritto di difesa nel contraddittorio di tutte le parti (cfr. Corte cosp, sent. 403 del 1999).

Cass. civ. n. 10576/2003

È inammissibile il documento presentato dalla difesa di parte ricorrente in cassazione, dopo la chiusura della discussione, che, seppure occasionalmente dettato dalle conclusioni del pubblico ministero, contenga deduzioni difensive, che la parte ben avrebbe potuto sviluppare nel ricorso, o, nelle memorie per l'udienza (nella specie si è ritenuta l'inammissibilità del documento intitolato «Lumi d'udienza», che, nel momento in cui sollevava questioni di legittimità costituzionale per l'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, creava una relazione univoca tra l'interpretazione secondo la Costituzione e l'accoglimento del ricorso, così sviluppando difese nel merito delle questioni di cui la Corte era investita, come strumento indiretto di dissuasione dal rigetto del ricorso, sulle quali la controparte, date le regole processuali, non era posta in grado di replicare.

Cass. civ. n. 18240/2002

La rinuncia alla doglianza proposta con il ricorso è inammissibile dopo la discussione dei motivi di ricorso e non può essere contenuta nelle brevi osservazioni scritte ex art. 379, ultima parte, c.p.c., le quali hanno la finalità di consentire alla parte di portare a conoscenza del collegio le ragioni del proprio dissenso rispetto alle argomentazioni e alle richieste del pubblico ministero.

Cass. civ. n. 9248/2002

È manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale della disposizione del terzo comma dell'art. 379 c.p.c., con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui consente al procuratore generale di prospettare, nel corso della discussione orale, questioni rilevabili d'ufficio non addotte da alcune delle parti nelle precedenti difese.

Cass. civ. n. 14604/2001

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 379, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui consente agli avvocati delle parti di replicare alle conclusioni del pubblico ministero non oralmente ma solo con osservazioni scritte. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, infatti, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, le parti, e perciò anche il pubblico ministero, non possono portare alla cognizione del giudice fatti e motivi nuovi e diversi da quelli già trattati sicché le conclusioni motivate del pubblico ministero, così come le difese svolte dagli avvocati delle parti, hanno una funzione semplicemente illustrativa delle posizioni già assunte negli atti precedenti, secondo uno schema nel quale il principio del contradditorio è pienamente rispettato.

Cass. civ. n. 15426/2000

L'art. 379, ultimo comma, c.p.c. consente agli avvocati delle parti di presentare in udienza esclusivamente brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero; non è, quindi, ammissibile la presentazione in udienza di documenti di lunghezza considerevole contenenti non già osservazioni contro il pubblico ministero, bensì argomenti rivolti alla controparte. Attraverso la presentazione di documenti del genere, infatti, si tende in realtà ad eludere il termine fissato dall'art. 378 c.p.c. per la presentazione di «memorie» in cancelleria. (Fattispecie relativa ad un documento formato da sette pagine dattiloscritte presentato in udienza dall'avvocato dei controricorrenti e contenente argomenti rivolti al ricorrente).

Cass. civ. n. 14807/2000

La possibilità di presentare alla Corte di cassazione brevi osservazioni scritte sulle conclusioni rassegnate dal P.G. all'esito della discussione dei difensori (art. 379, comma quarto c.p.c.) vale a garantire che il diritto di difesa delle parti possa adeguatamente dispiegarsi nel giudizio di legittimità in sede civile, senza che, dall'ordine degli interventi orali previsti dal secondo e terzo comma della norma sopra ricordata, possa derivare alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. (Nell'enunciare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, escluso che la decisione della «Camera grande» della Corte europea del 20 febbraio 1999 — secondo la quale l'impossibilità delle parti di replicare alle conclusioni del Pubblico ministero lede la tutela del principio del contraddittorio — potesse spiegare influenza sulla decisione in ordine ad eventuali profili di illegittimità dell'art. 379 comma quarto c.p.c., rilevando, altresì, come la Corte europea si fosse pronunciata con riferimento alle disposizioni che disciplinano il processo dinanzi alla corte di cassazione belga, secondo le quali, dopo l'intervento dei difensori, «il pubblico ministero consegna le sue conclusioni, dopo le quali alcuno scritto sarà più ricevuto», e partecipa alla successiva deliberazione).

Cass. civ. n. 4891/2000

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento dell'art. 24 Cost., dell'art. 379 c.p.c. nella parte in cui prevede che il P.M. sia abilitato a discutere per ultimo, senza aver preventivamente rassegnato le sue conclusioni, con riguardo alla mancata previsione, nel codice di rito, di un tempo minimo ai difensori per le osservazioni scritte prima dell'inizio della camera di consiglio. Il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. non è, infatti, suscettibile di subire menomazione alcuna dalla evidenziata previsione normativa in quanto, vertendo la discussione solo sulle difese già proposte, non è consentito alle parti — e, perciò, anche al pubblico ministero — portare fatti o motivi nuovi e diversi da quelli trattati.

Cass. civ. n. 949/1996

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 379 c.p.c. — secondo il quale nella discussione avanti alle Sezioni unite in sede di impugnazione delle sentenze disciplinari del CSM il pubblico ministero ha la parola per ultimo — per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, atteso che le osservazioni scritte che le parti possono presentare alla Corte sulle conclusioni del P.M. sono pienamente idonee a portare a conoscenza del collegio giudicante le ragioni del dissenso della difesa rispetto alle argomentazioni ed alle richieste dell'accusa.

Cass. civ. n. 9062/1994

Nel giudizio di cassazione, la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c. di presentare nella stessa udienza di discussione brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero deve intendersi attribuita ai soli avvocati che abbiano preso parte alla discussione.

Cass. civ. n. 10578/1990

Con riguardo al giudizio di cassazione, la norma dell'art. 379, terzo comma, c.p.c., che attribuisce al pubblico ministero il diritto di esporre le sue motivate conclusioni dopo l'esposizione delle difese delle parti, manifestamente non è in contrasto con l'art. 24, secondo comma, Cost., atteso che il detto ordine di discussione (giustificato dalla posizione di parte privata propria del ricorrente) non lede il diritto di difesa e tenuto altresì conto delle possibilità degli avvocati delle parti di presentare, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 379, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

Cass. civ. n. 1666/1980

Le brevi osservazioni scritte, consentite dall'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c., hanno — come le memorie illustrative e la discussione orale — la sola funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi contenuti nel ricorso per cassazione, e pertanto in esse non possono essere proposti nuovi motivi o prospettate nuove questioni.

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